Cassazione Civile, Ordinanza n. 36375/2023 del 29/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (società agricola)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto orale relativo a capi bovini: il proprietario assumeva di aver acquistato delle mucche, poi collocate presso la stalla della società agricola controparte, la quale avrebbe dovuto custodirle, alimentarle e curarle, con successiva ripartizione dei ricavi derivanti dalla vendita dei vitelli. Il proprietario qualificava il rapporto come soccida e chiedeva, in via cautelare, la restituzione degli animali, e nel merito la risoluzione del contratto per inadempimento della società agricola, con restituzione dei capi e risarcimento dei danni per deprezzamento e mancato guadagno; in subordine chiedeva lo scioglimento del rapporto. La convenuta negava la soccida, ricostruendo il rapporto in termini di appalto e chiedendo il rigetto. La Corte d’appello ha escluso la prova degli elementi essenziali della soccida. Con il ricorso per cassazione il soccombente ha denunciato: 1) violazione dell’art. 113 c.p.c. e dei principi sulla riqualificazione dei fatti, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto riqualificare d’ufficio il rapporto, anche in base ai fatti allegati e provati, senza arrestarsi alla mancata prova della soccida; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla richiesta di riqualificazione giuridica del contratto; 3) violazione dell’art. 111, comma 6, Cost. per motivazione ritenuta insufficiente, perché la Corte territoriale si sarebbe limitata a condividere la decisione di primo grado senza adeguata argomentazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non cogliessero la ratio decidendi della sentenza impugnata, basata sull’accertata mancanza di prova del contratto di soccida. Ha ribadito che gli elementi essenziali della soccida sono, da un lato, la direzione dell’impresa in capo al soccidante e, dall’altro, la volontà di ripartire l’accrescimento del bestiame e gli utili derivanti; nel caso concreto tali elementi erano risultati non dimostrati. Ha inoltre affermato che il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non impone al giudice di individuare d’ufficio una diversa causa petendi o di sostituire un’azione diversa da quella proposta. Il terzo motivo è stato considerato inammissibile perché mirava a una rivalutazione del merito sotto la veste del vizio motivazionale. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione; la Corte ha escluso il raddoppio del contributo unificato poiché la causa agraria è esente per legge.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
viene evocato come parametro per censurare la violazione di legge, ma la Corte osserva che i motivi non colgono la ratio decidendi e sono infondati
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
invocato per l’asserita omessa pronuncia; la Corte ritiene che la censura sia infondata perché il giudice non era tenuto a riqualificare d’ufficio la domanda nei termini pretesi dal ricorrente
art. 112 c.p.c.
il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non obbliga il giudice a sostituire d’ufficio un’azione diversa da quella proposta né a ricercare autonomamente una diversa ragione giuridica della pretesa
art. 113 c.p.c.
richiamato dal ricorrente a sostegno della riqualificazione giuridica; la Corte nega che da tale norma derivi un dovere del giudice di individuare d’ufficio un diverso fondamento della domanda
art. 111, sesto comma, Cost.
la doglianza sul difetto di motivazione è stata ritenuta inammissibile perché mirava a ottenere una nuova valutazione del merito
art. 2170 c.c.
indicato come norma che esprime, nel contratto di soccida, la volontà di ripartire l’accrescimento del bestiame e gli utili dell’impresa
art. 2173 c.c.
richiamato per affermare che nella soccida è essenziale la direzione dell’attività di impresa in capo al soccidante
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte esclude l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato perché la causa agraria è esente per legge
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura è infondata se non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, specie quando la decisione di merito sia fondata sulla mancata prova del fatto costitutivo della domanda.
- Il giudice, nel rispetto del principio della domanda e del limite tra chiesto e pronunciato, può qualificare giuridicamente i fatti allegati, ma non è tenuto a sostituire d’ufficio un’azione diversa da quella proposta né a ricercare autonomamente una diversa causa petendi che la parte non abbia introdotto.
- La mera invocazione dell’art. 112 c.p.c. non basta a fondare un vizio di omessa pronuncia quando il giudice abbia comunque deciso sulla domanda proposta e la doglianza miri, in realtà, a ottenere una diversa qualificazione o un diverso esito di merito.
- Nel contratto di soccida, ai fini della sua configurabilità, devono risultare provati sia la direzione dell’impresa agricola in capo al soccidante sia la volontà di ripartire accrescimenti, prodotti e utili; la mancanza di tali elementi impedisce di accogliere domande fondate su tale schema contrattuale.
- Il vizio di motivazione non può essere utilizzato per sollecitare una rivalutazione del merito in cassazione, quando la sentenza di appello abbia già espresso una motivazione sufficiente a sorreggere il decisum.
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