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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07718/2025 del 23/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti di una società in liquidazione, recuperando a tassazione per l'anno 2007 costi per Euro 645.700,00 ritenuti non sufficientemente documentati e non oggettivamente determinabili, con riflessi ai fini IRAP. Il recupero traeva origine da un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza e riguardava una fattura emessa da una società terza per prestazioni descritte in modo generico come collaborazione nella ricerca di mezzi finanziari sulla clientela. Il rapporto tra le due società era regolato da un accordo quadro che prevedeva un compenso da determinarsi di volta in volta, senza criteri predeterminati. La CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio ritenendo che il costo fosse dimostrato in modo preciso e certo, anche perché corrispondente a una percentuale di provvigione sul volume di intermediazione annuo. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava violazione degli artt. 2697 c.c. e 109 TUIR nonché degli artt. 19 e 21 d.P.R. 633/1972, sostenendo che la CTR aveva errato nel considerare deducibile il costo pur in presenza di prestazione oggettivamente indeterminabile, descrizione fatturale generica e ulteriori elementi di incertezza, come l'assenza di criteri di determinazione del corrispettivo nell'accordo e i rapporti di parentela/interesse tra gli amministratori delle due società.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha richiamato il principio per cui i costi sono deducibili solo se effettivi, inerenti, certi, determinati o determinabili e ha ribadito che, in caso di contestazione della deducibilità, l'onere di provare l'esistenza, l'inerenza, la sussistenza e il preciso ammontare del costo grava sul contribuente. Ha quindi censurato la CTR per non avere svolto alcuna verifica sulla determinatezza o determinabilità del costo, limitandosi a valorizzare in modo insufficiente il dato percentuale e l'accordo quadro, per di più generico e privo di data certa. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, perché riesamini la controversia applicando i principi indicati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Regola il riparto dell'onere della prova: nelle controversie tributarie, il contribuente deve provare i fatti costitutivi dei costi deducibili e la loro inerenza, mentre l'amministrazione deve provare i fatti costitutivi della maggiore pretesa.

  • art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi (...) sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi

    I costi di impresa sono deducibili solo se presentano i requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o almeno determinabilità.

  • art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato come norma violata nel motivo di ricorso, in collegamento con la deducibilità/ prova della fattura e delle operazioni documentate.

  • art. 21 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    La fattura ha valore probatorio solo se contiene indicazioni idonee a rivelare compiutamente natura, qualità e quantità delle prestazioni; la sua genericità può impedire il riconoscimento del costo.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per dedurre il vizio di violazione di legge nella sentenza impugnata.

Massime di principio

  • In tema di imposte sui redditi, il contribuente che intenda dedurre un costo deve provare non solo che la spesa è stata sostenuta, ma anche che essa è inerente all'attività d'impresa e che il suo importo è certo, determinato o comunque determinabile.
  • Quando l'Amministrazione finanziaria contesta la deducibilità di un costo, il giudice di merito deve verificare anzitutto se la ripresa deriva da maggiori ricavi o dal disconoscimento di costi, poiché da tale qualificazione dipende il corretto riparto dell'onere probatorio.
  • La mera contabilizzazione di una spesa non basta a dimostrarne la deducibilità: occorre una documentazione idonea a consentire la verifica della ragione della spesa e della sua strumentalità rispetto ai ricavi.
  • La fattura costituisce elemento probatorio favorevole al contribuente solo se contiene una descrizione sufficientemente specifica della prestazione; una descrizione generica, specie se accompagnata da un contratto altrettanto vago, può non essere sufficiente a provare la deducibilità del costo.
  • La coerenza economica e la congruità del costo rispetto all'attività svolta possono essere oggetto di scrutinio giudiziale quando siano contestate dall'Ufficio, e la loro mancata dimostrazione può giustificare il recupero a tassazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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