Sentenza n. 1433/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione dell’ordinanza della Corte di cassazione che aveva respinto il ricorso del Ministero e condannato quest’ultimo al pagamento delle spese del giudizio di legittimità
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione debitrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione dell’ordinanza della Corte di cassazione, Sezione lavoro, del 18 luglio 2023, n. 21002, recante la condanna del Ministero al pagamento delle spese processuali. Il TAR ha rilevato che il titolo esecutivo era stato notificato in rinnovazione soltanto il 2 giugno 2026 e che, alla data di proposizione dell’azione esecutiva, non era ancora integralmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996. La questione decisiva riguardava quindi l’ammissibilità dell’azione esecutiva prima della scadenza di tale termine, anche quando essa fosse esercitata mediante il giudizio di ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso allo stato degli atti, ritenendo non ancora integrato l’inadempimento dell’amministrazione necessario per l’esperimento dell’azione esecutiva. L’art. 14 d.l. 669/1996 impone alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici di completare entro 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali aventi efficacia esecutiva e comportanti il pagamento di somme di denaro. Durante tale periodo il creditore non può procedere a esecuzione forzata né notificare atti preparatori. Secondo il TAR, tale spatium deliberandi ha portata generale e si applica indipendentemente dallo strumento esecutivo utilizzato, compreso il giudizio di ottemperanza. Poiché la notifica del titolo era avvenuta il 2 giugno 2026, il termine di 120 giorni non era ancora scaduto. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Norma richiamata quale base processuale del giudizio di ottemperanza.
art. 14 d.l. 669/1996
le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto
Il termine di 120 giorni costituisce uno spatium deliberandi generale per le amministrazioni debitrici e preclude, fino alla sua scadenza, ogni strumento di esecuzione forzata o atto propedeutico, incluso il giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996 decorre dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione debitrice e deve essere integralmente rispettato prima dell’avvio di iniziative esecutive relative a obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
- Il divieto di procedere a esecuzione forzata o di notificare atti propedeutici durante il termine dilatorio previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996 ha portata generale e si applica indipendentemente dallo strumento esecutivo utilizzato dal creditore, compreso il giudizio di ottemperanza.
- Prima della scadenza del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo non è configurabile l’inadempimento dell’amministrazione necessario per l’esperimento dell’azione di ottemperanza avente a oggetto il pagamento di somme di denaro.
- La rinnovazione della notificazione del titolo esecutivo fa decorrere il termine dilatorio dalla nuova notificazione, quando questa costituisca la notificazione rilevante ai fini dell’azione esecutiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 17 lug 2026Sentenza n. 1582/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 lug 2026Sentenza n. 1585/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 lug 2026Sentenza n. 1586/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 lug 2026Sentenza n. 1587/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 lug 2026Sentenza n. 1589/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 17 lug 2026Sentenza n. 1590/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →