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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14318/2024 del 22/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, oltre agli accessori di legge. Ha inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

Dal testo disponibile emerge soltanto la parte finale dell'ordinanza e un frammento della motivazione, dal quale si ricava che la questione riguardava la sottoscrizione della sentenza da parte del magistrato dopo la cessazione dall'ordine giudiziario. La Corte richiama l'orientamento secondo cui, in caso di collocamento in pensione, dimissioni o comunque cessazione dal ruolo, la sottoscrizione della sentenza non è coercibile e può essere rifiutata senza responsabilità penale o disciplinare; al contempo, tale sottoscrizione può e di regola deve essere apposta anche dal magistrato cessato dopo la deliberazione del provvedimento. Non sono desumibili dal testo i fatti di merito originari né i motivi specifici di doglianza formulati nel ricorso, oltre al profilo della validità della sottoscrizione del provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto

    la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • La sottoscrizione della sentenza da parte del magistrato che abbia cessato di appartenere all'ordine giudiziario dopo la deliberazione del provvedimento non è, di regola, coercibile, ma può essere rifiutata senza responsabilità penale o disciplinare.
  • La cessazione dal servizio del magistrato dopo la deliberazione non elimina, di regola, la possibilità e la doverosità della sottoscrizione del provvedimento già deliberato.
  • In caso di rigetto del ricorso per cassazione, il ricorrente è tenuto alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e, ove ne ricorrano i presupposti, al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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