Sentenza n. 2081/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento A) del Piano Urbanistico Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio comunale di S. Arpino n. 6 del 21.05.2022 pubblicata sul B.U.R.C n. 53 del 20.06.2022, per la parte in cui destina il suolo di proprietà del ricorrente, sito nel medesimo Comune e catastalmente identificato al foglio n. 1, particella n. 5555 a zona “E Agricola”. B) quatenus opus, tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenziali tra i quali precipuamente: 1) Deliberazione della G.M. n. 37 del 14.04.2020 ed annessa Tabella esito controdeduzioni alle osservazioni al PUC per la parte in cui non ha accolto l'osservazione n. 50 prodotta dal ricorrente in data 10.06.2019 e tesa ad ottenere la riclassificazione della Particella a Zona D1 perché interposta tra due Zone D1 con preesistente destinazione produttiva “per incompatibilità con le prescrizioni del PTCP, oltre che per sospensione del rilascio di titoli abilitativi per la realizzazione sul lotto di opere edilizie senza Permesso di Costruire, in quanto pendente dinanzi alle sedi giurisdizionali”; 2) Deliberazioni della G.M. n.82 del 03.08.2020 e n. 83 del 07.08.2020 di riadozione del P.U.C. di cui al punto 1) 3) Deliberazione della G.M. n. 46 del 29.03.2019 pubblicata nel B.U.R.C. a n.21 del 15.04.2019 di adozione del predetto P.U.C.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Piano Urbanistico Comunale approvato con deliberazione consiliare, nella parte in cui ha confermato la destinazione della particella a zona E-Agricola, nonché gli atti presupposti relativi al rigetto dell'osservazione per la riclassificazione in zona D1
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il PUC e gli atti presupposti deducendo, con un unico articolato motivo, violazione della L.R. Campania n. 16/2004, contrasto con il PTCP della Provincia di Caserta, eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, sviamento e mancanza assoluta di motivazione. Ha sostenuto che il rigetto dell'osservazione, diretta a ottenere la riclassificazione della particella da zona E-Agricola a zona D1, fosse genericamente motivato con il contrasto con il PTCP e erroneamente fondato sulla pendenza di contenziosi relativi a titoli edilizi. Il ricorrente ha inoltre dedotto che la particella fosse interposta tra due aree D1 con preesistente destinazione produttiva, che su di essa insistessero opere assistite da titoli edilizi successivamente annullati e poi oggetto di autotutela comunale, e che la destinazione agricola non potesse essere utilizzata in via residuale in assenza di concrete esigenze di tutela agricola. Ha richiamato anche il principio di perequazione urbanistica e l'esigenza di considerare la carta dell'uso agricolo e delle attività colturali in atto.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato che le scelte urbanistiche costituiscono espressione di ampia discrezionalità amministrativa e sono sindacabili solo in presenza di errori di fatto, illogicità abnorme, violazioni procedurali o contrasto con situazioni specifiche idonee a generare affidamenti e aspettative qualificate. Nel caso concreto non era necessaria una motivazione puntuale, poiché la particella aveva conservato la precedente destinazione E-Agricola nell'ambito del nuovo PUC e non era intervenuta una modificazione della destinazione urbanistica. Il rigetto dell'osservazione risultava comunque fondato su una motivazione sintetica ma adeguata e autonoma, costituita dal contrasto della richiesta di riclassificazione con il PTCP. Secondo il PTCP, l'area interposta tra zone con diversa destinazione rientrava nel cosiddetto territorio negato, privo di funzione univocamente definita e suscettibile di destinazione rurale o insediativa; ciò lasciava al Comune un margine di scelta pianificatoria. I titoli edilizi rilasciati in sanatoria non incidevano sulla destinazione urbanistica dell'area, avendo consentito soltanto il mantenimento di opere realizzate in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti al momento della costruzione. La scelta di conservare la destinazione agricola è stata inoltre ritenuta coerente con il principio regionale del minimo consumo di suolo e con la complessiva ragionevolezza del PUC. È stata esclusa l'esistenza di un'aspettativa giuridicamente tutelabile alla riclassificazione in zona D1. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
L.R. Campania n. 16/2004
La pianificazione territoriale e urbanistica deve perseguire l'uso razionale e lo sviluppo ordinato del territorio mediante il minimo consumo di suolo; la scelta di conservare la destinazione agricola è stata ritenuta coerente con tale obiettivo.
art. 32 L.R. Campania n. 16/2004
allo scopo di distribuire equamente, tra i proprietari di immobili interessati dalla trasformazione oggetto della pianificazione urbanistica, diritti edificatori e obblighi nei confronti del comune o di altri enti pubblici aventi titolo
Il ricorrente ha invocato il principio di perequazione urbanistica, ma il TAR non lo ha ritenuto idoneo a fondare l'illegittimità della scelta pianificatoria.
art. 76 PTCP della Provincia di Caserta
Le aree prive di una funzione univocamente definita, qualificate come territorio negato, possono essere destinate in sede comunale a uso rurale o insediativo.
Legge regionale 10 agosto 2022, n. 13, art. 1
Il principio della riduzione del consumo di suolo conferma la legittimità di scelte programmatorie orientate alla conservazione della destinazione agricola.
art. 32 Legge n. 326/2003
La domanda di condono edilizio e il titolo rilasciato in sanatoria non determinano, secondo il TAR, una modifica della destinazione urbanistica dell'area.
art. 10 d.P.R. n. 380/2001
Il permesso di costruire richiesto per la riqualificazione dell'immobile non attribuisce, per ciò solo, una destinazione urbanistica edificatoria o commerciale al suolo.
Massime di principio
- Le scelte urbanistiche sono espressione di discrezionalità amministrativa e sono sindacabili dal giudice solo per errori di fatto, illogicità abnorme, violazioni procedurali o contrasto con situazioni specifiche idonee a generare affidamenti e aspettative qualificate.
- Quando un nuovo strumento urbanistico generale conferma la destinazione già impressa a un'area, non è normalmente necessaria una motivazione puntuale e rafforzata riferita alla singola proprietà; è sufficiente la motivazione generale desumibile dai criteri e dalla coerenza complessiva della pianificazione, salvo le ipotesi eccezionali individuate dalla giurisprudenza.
- Il rilascio di titoli edilizi in sanatoria consente il mantenimento delle opere abusive ma non modifica la destinazione urbanistica dell'area e non attribuisce al proprietario un'aspettativa tutelabile alla successiva classificazione edificatoria o commerciale.
- La qualificazione sovraordinata di un'area come priva di una funzione univocamente definita, suscettibile di destinazione rurale o insediativa, non impone al Comune la scelta della destinazione insediativa, lasciandogli un margine di discrezionalità pianificatoria.
- La conservazione della destinazione agricola può essere legittimamente giustificata dal principio di minimo o ridotto consumo di suolo, anche quando l'area sia interposta tra zone diversamente destinate, purché la scelta risulti coerente con il piano sovraordinato e con la ragionevolezza complessiva dello strumento urbanistico.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 26 mar 2026Sentenza n. 657/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 26 mar 2026Sentenza n. 658/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 mar 2026Sentenza n. 659/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 mar 2026Sentenza n. 660/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 mar 2026Sentenza n. 48/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 26 mar 2026Sentenza n. 49/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →