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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10109/2024 del 08/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato inammissibili le domande di detenzione domiciliare e di semilibertà e ha respinto l'affidamento in prova al servizio sociale. Accetta chiedeva la concessione della semilibertà e di altri benefici, sostenendo che, ai fini del requisito della durata minima della pena previsto dall'art. 50 Ord. pen., dovesse computarsi la sola pena relativa al reato "ostativo" di estorsione (4 anni e 6 mesi) e che quindi avrebbe già espiato i due terzi di quella pena. Il Tribunale aveva invece considerato il cumulo delle pene (pena complessiva di cinque anni, quattro mesi e quindici giorni) e aveva ritenuto non raggiunto il requisito dei due terzi; inoltre, quanto all'affidamento in prova, pur riconoscendo progressi trattamentali, ha ritenuto prematura l'adozione di un regime più favorevole a causa della gravità del reato di estorsione e della storia criminale del detenuto.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato che non sono sussistenti i requisiti per la semilibertà e per gli altri benefici richiesti, perché non è stata espiata la parte di pena relativa al reato ostativo. Ha inoltre richiamato la giurisprudenza che ammette lo "scioglimento" del cumulo quando la parte di pena relativa al reato ostativo sia stata espiata, ma ha precisato che nel caso di specie tale condizione non ricorre. Ha ribadito il principio secondo cui, quando è presente un cumulo che comprende pene per reati ostativi, il dies a quo per il computo delle parti di pena da esigere decorre dal momento in cui è esaurita l'espiazione delle pene relative ai reati ostativi. Infine ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 48 Ord. pen.

    Riferita alla disciplina delle misure alternative alla detenzione; la corte ha valutato l'astratta concedibilità dell'istituto ma ne ha escluso l'applicazione in assenza dei requisiti temporali previsti dall'art. 50.

  • art. 50 Ord. pen.

    Stabilisce i periodi minimi di pena da espiare per accedere alle misure alternative. La Corte ha richiamato il principio che il computo deve tenere conto della natura ostativa o meno delle singole pene e che il dies a quo per il computo delle parti non decorre dall'inizio della detenzione quando è presente un cumulo comprendente reati ostativi, ma dal momento in cui è esaurita l'espiazione della pena relativa al reato ostativo.

  • art. 4-bis L. n. 354/1975

    Norma che individua i reati ostativi; la sentenza richiama la distinzione tra pene relative a reati ricompresi in quest'articolo e pene per reati non ostativi ai fini del calcolo per l'accesso ai benefici.

  • Sentenza Cass. Sez. 1 n. 5158 del 17/01/2012 (Marino)

    Principio di scindibilità del cumulo: è legittimo, per giudicare l'ammissibilità di un beneficio, sciogliere il cumulo e considerare separatamente la porzione di pena legata al reato ostativo, sempre che tale porzione sia stata già espiata.

  • Sentenza Cass. Sez. 1 n. 51037 del 04/07/2017

    Conferma che il dies a quo per il computo del periodo minimo di pena espiata decorre dall'esaurimento della pena relativa ai reati ostativi nel caso di cumulo comprensivo di tali pene.

  • Sentenza Cass. Sez. 1 n. 1446 del 10/12/2009

    Ulteriore riferimento giurisprudenziale a sostegno del principio secondo cui, in presenza di cumulo con reati ostativi, il conteggio delle parti di pena per l'accesso ai benefici deve tenere conto della scissione e del decorso del dies a quo dall'esaurimento della pena ostativa.

Massime di principio

  • Quando il detenuto ha pene in cumulo che comprendono reati "ostativi", per valutare l'accesso alle misure alternative occorre prima verificare se la parte di pena relativa al reato ostativo è stata effettivamente espiata nella misura richiesta dalla norma (es. due terzi).
  • Se la parte di pena relativa al reato ostativo è stata espiata, è possibile "sciogliere" il cumulo e calcolare le residue condizioni di ammissibilità (per i reati non ostativi) secondo le percentuali previste (più favorevole al detenuto quando applicabile).
  • Il dies a quo per il conteggio delle frazioni di pena utili all'accesso ai benefici decorre, nel caso di cumulo comprensivo di reati ostativi, dal momento in cui è esaurita l'espiazione della pena relativa ai reati ostativi e non dall'inizio della detenzione.
  • La sola partecipazione a permessi premio o a programmi trattamentali non è di per sé sufficiente a ottenere regimi più favorevoli se mancano i requisiti normativi (durata minima della pena espiata, scissione del cumulo, ecc.) o se la gravità del reato e la storia criminale suggeriscono la gradualità.
  • In situazioni analoghe il difensore dovrebbe verificare e documentare con precisione il calcolo della pena: a) individuare la quota di pena relativa al reato ostativo, b) dimostrare l'eventuale esaurimento dei due terzi di quella quota, c) chiedere formalmente lo "scioglimento" del cumulo e il ricalcolo delle residue condizioni per i reati non ostativi; in mancanza dell'esaurimento della pena ostativa, è difficile ottenere il beneficio.

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