Sentenza n. 16843/2026 - Roma, Sezione 4T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimenti di primo inquadramento ANAC del 3 novembre 2022 e del 18 ottobre 2023, nonché delibere ANAC n. 465/2022 e n. 417/2023, che hanno collocato la dipendente al 12° livello stipendiale
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, inizialmente inquadrata dal 1° gennaio 2019 al 10° livello, ha impugnato il nuovo inquadramento al 12° livello disposto da ANAC in attuazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 7725/2022, che aveva annullato il precedente sistema di primo inquadramento per la mancata prevalenza della contiguità giuridica su quella economica. Ha dedotto che l'Autorità avrebbe applicato solo formalmente tale criterio, mantenendo sostanzialmente il precedente sistema e attribuendo in modo automatico due livelli ulteriori, senza valutare individualmente professionalità, anzianità ed esperienza pregresse, complessità delle mansioni, autonomia e responsabilità. Ha lamentato difetto di istruttoria e disparità di trattamento rispetto ai dipendenti assunti dopo il 1° gennaio 2019. Con i motivi aggiunti ha contestato anche la conferma definitiva dell'inquadramento, chiedendo annullamento degli atti, riesame, ricostruzione della carriera con decorrenza dal 1° gennaio 2019, rideterminazione della retribuzione e pagamento delle differenze, interessi e rivalutazione. Ha inoltre chiesto il rinvio della causa in ragione della pendenza di un appello relativo a una pronuncia analoga e di un procedimento di inquadramento riguardante dipendenti assunti successivamente tramite mobilità.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza di rinvio: ai sensi dell'art. 73, comma 1-bis, c.p.a. il differimento è ammesso solo in casi eccezionali, in presenza di un'effettiva pregiudizialità; il procedimento relativo ai dipendenti transitati successivamente per mobilità riguarda una diversa categoria e non condiziona la decisione. Il Collegio ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato alla luce dell'orientamento consolidato, richiamando anche precedenti del Consiglio di Stato e del TAR, e ha quindi prescisso dall'esaminare l'eccezione di inammissibilità per ne bis in idem. Ha respinto le censure di inosservanza della sentenza n. 7725/2022: il sistema approvato da ANAC, basato sul livello corrispondente nella classe stipendiale del CCNL della Presidenza del Consiglio dei ministri e sull'anzianità di servizio, è stato ritenuto coerente con la contiguità giuridica e idoneo a valorizzare l'esperienza professionale e l'ultima qualifica posseduta. L'Autorità poteva esercitare la propria autonomia regolamentare senza riprodurre in modo dettagliato i livelli adottati dall'AGCM. Sono state respinte anche le doglianze di difetto di istruttoria e disparità di trattamento: le precedenti decisioni hanno ritenuto che l'istruttoria fosse articolata, anche con coinvolgimento delle sigle sindacali, e che il sistema differenziasse adeguatamente il personale già in servizio al riordino del 2016, valorizzandone l'anzianità e la professionalità, rispetto ai neoassunti, la cui professionalità era stata valutata in sede concorsuale. Le deduzioni sul pregiudizio individuale e sul danno economico sono state considerate generiche e non provate. Ricorso e motivi aggiunti respinti; spese compensate per la particolarità della fattispecie.
Norme richiamate
il rinvio della trattazione del ricorso risulta ammissibile solo “per casi eccezionali”, circostanza quest’ultima individuabile tutte le volte in cui risulti dimostrata una “pregiudizialità” del parallelo giudizio instaurato dinanzi ad un diverso Giudice.
Il rinvio della trattazione è consentito solo eccezionalmente, quando sia dimostrata la pregiudizialità del giudizio parallelo; non basta la pendenza di un procedimento o di un giudizio relativo a una diversa categoria di dipendenti.
Con la decisione n. 16037 del 4 settembre 2025 (che stante la sostanziale identità del petitum è possibile richiamare ai sensi dell’art. 74 c.p.a.) questo Tribunale ha già avuto modo di evidenziare che le questioni esaminate erano già allora “sovrapponibili a quelle fatte valere nel presente giudizio contenute nella sentenza Consiglio di Stato, V, 10 aprile 2024, n. 3289 (con cui il giudice d’appello ha definito il ricorso per l’ottemperanza della sentenza Consiglio di Stato, V, n. 7725/2022) da cui il Collegio non trova ragioni per doversi discostare”.
Il TAR richiama la motivazione di una sentenza resa in forma semplificata, ritenendo possibile farlo in ragione della sostanziale identità del petitum e della sovrapponibilità delle questioni.
e con consequenziale condanna dell’Autorità resistente, eventualmente anche a titolo di risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c.,
La norma è richiamata soltanto quale fondamento della domanda di risarcimento in forma specifica; il TAR respinge la domanda principale e non ne svolge un'autonoma interpretazione.
Massime di principio
- Il rinvio della trattazione ai sensi dell'art. 73, comma 1-bis, c.p.a. richiede un caso eccezionale e la dimostrazione di un effettivo nesso di pregiudizialità logico-giuridica con un giudizio parallelo; non è giustificato quando la controversia può essere decisa sulla base di un orientamento consolidato o il procedimento parallelo riguarda una categoria diversa.
- Nell'attuare una pronuncia che impone di valorizzare la contiguità giuridica nel primo inquadramento del personale, un'autorità indipendente può esercitare la propria autonomia regolamentare e utilizzare l'anzianità di servizio e il livello precedentemente posseduto come parametri oggettivi per valorizzare professionalità ed esperienza, senza essere tenuta a riprodurre puntualmente il sistema adottato da un'altra autorità.
- La censura di mancata valorizzazione della professionalità e di pregiudizio economico richiede allegazioni specifiche e riscontri riferiti alla posizione individuale; deduzioni generiche e assertive non sono sufficienti a dimostrare l'illegittimità dell'inquadramento o il danno lamentato.
- La differenziazione dell'inquadramento tra personale già in servizio al momento del riordino e personale assunto successivamente può essere ragionevole quando l'esperienza dei primi è valorizzata mediante anzianità e qualifiche pregresse, mentre la professionalità dei neoassunti è valutata nell'ambito delle procedure concorsuali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 26 ott 2026Sentenza n. 544/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 26 ott 2026Sentenza n. 1833/2026 - Salerno, Sezione 1
- Sentenza · 26 ott 2026Sentenza n. 1834/2026 - Salerno, Sezione 1
- Sentenza · 26 ott 2026Sentenza n. 1835/2026 - Salerno, Sezione 1
- Sentenza · 26 ott 2026Sentenza n. 1836/2026 - Salerno, Sezione 1
- Sentenza · 26 ott 2026Sentenza n. 1837/2026 - Salerno, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →