Cassazione Penale, Sentenza n. 17466/2024 del 30/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato il rigetto dell'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Il provvedimento de quo si riferisce a procedimento per delitti collegati al traffico illecito di stupefacenti (artt. 73, 74, 80, comma 2, d.P.R. 309/90) per i quali l'imputato è stato condannato, con giudizio abbreviato, in primo grado a 9 anni e 6 mesi di reclusione. La difesa lamentava vizio di motivazione relativo alla valutazione delle esigenze cautelari attuali, sostenendo tra l'altro che non si era tenuto conto del precedente periodo di detenzione e dell'affidamento in prova ottenuto dal Tribunale di sorveglianza, nonché delle condizioni familiari e del trasferimento in Emilia dove il ricorrente avrebbe costituito un nucleo familiare con due figli in tenera età.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto inammissibile, nella parte in cui domanda una rivalutazione fattuale della situazione cautelare, qualsiasi sindacato sul merito delle valutazioni del giudice di merito. Ha confermato la congruità della motivazione del Tribunale di Torino che aveva ritenuto persistenti e attuali le esigenze cautelari in ragione del ruolo operativo rilevante del prevenuto nell associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (contatti con fornitori esteri, riscossione crediti, spostamenti in Slovenia per sostituzione targhe), dell'entità della pena inflitta e del comportamento processuale che ha manifestato la volontà di non recidere i contatti con l'ambiente delinquenziale. Il rigetto comporta anche condanna alle spese processuali e la trasmissione della sentenza al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
procedura di appello ex art. 310 cod. proc. pen.
Disciplina il rimedio ed il contesto in cui è stata emanata l'ordinanza impugnata; la Corte sottolinea che il riesame di valutazioni cautelari di merito non è consentito in sede di legittimità
artt. 73, 74, 80, comma 2, d.P.R. 309/90
delitti di cui agli artt. 73, 74, 80, comma 2, d.P.R. 309/90
Reati in materia di stupefacenti per i quali è stata disposta la custodia cautelare e successiva condanna; la gravità e la natura associativa dei fatti sono valutate come elementi che giustificano la misura cautelare
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale concernente gli adempimenti a cura dell'autorità penitenziaria a seguito della decisione della Corte; richiesta la trasmissione della sentenza al direttore dell'istituto penitenziario
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884-01)
Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884-01
Richiamato il principio secondo cui la Corte di legittimità non può riconsiderare elementi fattuali, lo spessore degli indizi o le valutazioni svolte dal giudice di merito riguardo esigenze cautelari
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non può rivedere in sede di legittimità la valutazione dei fatti, degli indizi e delle esigenze cautelari compiuta dal giudice di merito; il ricorso che mira a una rivalutazione probatoria è inammissibile o infondato
- La gravità del fatto, il ruolo operativo nell'associazione criminale e comportamenti oggettivi (contatti con fornitori esteri, atti per eludere controlli come sostituzione di targhe, riscossione crediti) costituiscono elementi idonei a giustificare la persistenza delle esigenze cautelari
- Il periodo di detenzione già scontato non determina automaticamente la conversione della misura cautelare in una meno afflittiva; il giudice di merito può ritenere tale dato recessivo rispetto ad altri elementi
- Le circostanze personali e familiari invocate dalla difesa (es. nucleo familiare, figli minori) devono essere adeguatamente documentate e allegate nel ricorso; la mancanza di documentazione può essere valutata negativamente
- Il comportamento processuale dell'imputato (es. negazione strumentale, mancata volontà di recidere i rapporti con l'ambiente criminale) è rilevante ai fini della valutazione del rischio di persistente pericolo e ostacolo alle indagini
- Per ottenere la sostituzione della custodia cautelare con una misura meno afflittiva è necessario dimostrare un cambiamento concreto delle condizioni che abbia rimosso le esigenze cautelari precedentemente rilevate, provando tale mutamento con documenti e fatti nuovi
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