Ordinanza n. 1332/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento AVVERSO E PER L’ANNULLAMENTO del provvedimento n. 33656 del 2024 della Regione Umbria, notificato il 6.8.24, con cui la Regione Umbria ha rigettato la richiesta di riconoscimento dell’equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento al titolo universitario dell’area sanitaria, di cui all’art. 6, comma 3 del D.lgs. 02/92, di fisioterapista presentata dal ricorrente, poiché «il titolo da Lei posseduto “Massaggiatore Massofisioterapista” non è valutabile ai fini del riconoscimento dell’equivalenza in quanto acquisito dopo il 17 marzo 1999», nonché quali provvedimenti presupposti, della determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 6976 del 27 giugno 2023, pubblicata nel B.U.R. Avvisi e Concorsi n. 37 del 11/07/2023, con cui la Regione Umbria ha approvato ed emanato l’«avviso pubblico unico per la presentazione delle domande di riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento, ai titoli universitari abilitanti alle Professioni Sanitarie di cui all'art. 6, comma 3, del D.lgs. 502/1992, Accordo Stato/Regioni n. 17/CSR del 10 febbraio 2011, recepito con DPCM 26 luglio 2011», del DPCM 26 luglio 2011, recante “Criteri e modalità per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42”, e dell’Accordo Stato/Regioni n. 17/CSR del 10 febbraio 2011, recepito con il cit. DPCM 26 luglio 2011, della circolare del Ministero della Salute prot. n. 43468 del 20.09.2011, nella parte in cui al punto 2.1 stabilisce che devono essere dichiarate inammissibili le domande inerenti a titoli conseguiti dopo il 17.3.99 o il cui corso formativo sia iniziato dopo il 31.12.95, NONCHE’ PER L’ACCERTAMENTO DEL DIRITTO di parte ricorrente ad essere ammessa alla procedura di riconoscimento dell’equivalenza bandita con determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 6976 del 27 giugno 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della Regione Umbria di ammissione alla procedura per il riconoscimento dell'equivalenza del titolo di massaggiatore massofisioterapista al titolo universitario abilitante di fisioterapista, nonché gli atti presupposti
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento regionale che ha rigettato la richiesta di riconoscimento dell'equivalenza del titolo di massaggiatore massofisioterapista al titolo universitario dell'area sanitaria di fisioterapista, ritenendo il titolo non valutabile perché conseguito dopo il 17 marzo 1999. Sono stati inoltre impugnati l'avviso pubblico regionale, il DPCM 26 luglio 2011, l'Accordo Stato-Regioni del 10 febbraio 2011 e la circolare del Ministero della Salute del 20 settembre 2011, nella parte relativa all'inammissibilità dei titoli conseguiti dopo il 17 marzo 1999 o il cui corso sia iniziato dopo il 31 dicembre 1995. È stato chiesto anche l'accertamento del diritto a essere ammesso alla procedura di riconoscimento dell'equivalenza.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità del diniego né la domanda di accertamento. Ha disposto un incombente istruttorio finalizzato a verificare la perdurante sussistenza dell'interesse alla trattazione del ricorso, in vista della calendarizzazione delle cause pendenti. La parte ricorrente deve dichiarare, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, se permane l'interesse alla decisione nel merito oppure se è sopravvenuta carenza di interesse. Il giudice ha avvertito che l'inerzia può essere valutata come manifestazione inequivoca di disinteresse e condurre alla declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Ha inoltre precisato che la mera dichiarazione di permanenza dell'interesse, priva di elementi ulteriori, potrebbe concorrere a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a. Nessuna statuizione è stata resa sull'annullamento degli atti impugnati o sulle spese.
Norme richiamate
art. 63 c.p.a.
Richiamato quale base per gli incombenti istruttori disposti dal giudice.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Richiamato per la possibilità di desumere dal comportamento processuale elementi di prova rilevanti ai fini della valutazione dell'interesse alla decisione.
art. 65 c.p.a.
Richiamato quale base per l'ordine istruttorio e per l'acquisizione della dichiarazione della parte.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Richiamato in relazione alla possibilità di dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse anche sulla base del comportamento processuale della parte.
art. 6, comma 3, d.lgs. 502/1992
Indicato quale disciplina del riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai titoli universitari dell'area sanitaria.
DPCM 26 luglio 2011
Indicato quale atto recante criteri e modalità per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo ordina alla parte ricorrente di dichiarare entro un termine la perdurante sussistenza dell'interesse alla decisione e la parte rimane inerte, il comportamento processuale può essere valutato come manifestazione inequivoca di sopravvenuto disinteresse e può fondare la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- La mera dichiarazione di permanenza dell'interesse alla decisione, se non accompagnata dall'indicazione di elementi attuali e concreti che giustifichino la persistente utilità della pronuncia, può essere valutata insieme agli altri elementi processuali ai fini dell'accertamento della sopravvenuta carenza di interesse.
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