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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21190/2026 del 09/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso per cassazione deduceva: (1) vizio di motivazione e violazione di legge nella qualificazione della recidiva come "reiterata" (art. 99 c.p.), contestando l'utilizzo di un precedente del 1991, ritenuto troppo remoto e di natura eterogenea, e l'omessa considerazione della confessione dell'imputato; (2) violazione di legge (art. 69 c.p.) e vizio di motivazione relativo all'omessa motivazione sulla prevalenza delle circostanze attenuanti generiche nel bilanciamento con la recidiva; (3) violazione di legge (artt. 157 e ss. c.p.) e vizio di motivazione per l'omessa dichiarazione di estinzione dei reati per decorso del termine massimo di prescrizione, che sarebbe maturata se la recidiva fosse stata qualificata correttamente; (4) violazione del divieto di reformatio in peius (art. 597 c.p.p.), in quanto la Corte d'appello avrebbe aumentato gli incrementi di pena per i reati satellite in continuazione rispetto a quanto deciso in primo grado senza che il pubblico ministero avesse impugnato, configurando peggioramento illegittimo della posizione dell'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi relativi alla qualificazione della recidiva e al bilanciamento delle attenuanti, ritenendo la valutazione della Corte d'appello conforme ai criteri di merito e non censurabile in sede di legittimità. Ha invece accolto il quarto motivo relativo alla violazione del divieto di reformatio in peius, constatando che la Corte d'appello aveva illegittimamente aumentato gli aumenti per i reati satellite pur rimanendo immutata la struttura del reato continuato. Aperto il rapporto processuale in Cassazione, il Collegio ha valutato la prescrizione: tenuto conto dei giorni di sospensione e dell'allungamento prescrizionale dovuto al riconoscimento della recidiva, ha dichiarato estinti per prescrizione il capo b) e i reati commessi fino al 10 marzo 2016 indicati ai capi e), g), o) e r), e ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente a quei capi. Ha altresì annullato, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, la determinazione della pena (ossia la quantificazione sanzionatoria complessiva) per le restanti posizioni non estinte. Ha dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilità per i reati commessi a partire dall'11 marzo 2016 relativi ai medesimi capi.

Norme richiamate

  • art. 99 cod. pen. (recidiva)

    La recidiva deve essere valutata in concreto come indice di perdurante pericolosità sociale: il giudice deve esaminare il rapporto tra il reato in esame e le precedenti condanne (natura dei reati, omogeneità, distanza temporale, modalità, occasionalità della ricaduta) e non basarsi solo sulla presenza formale di precedenti. Il riconoscimento della recidiva può inoltre allungare i termini prescrizionali.

  • art. 69 cod. pen. (circostanze)

    Il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti richiede motivazione specifica; in particolare la prevalenza delle attenuanti generiche deve essere argomentata se invocata in alternativa a circostanze ostative come la recidiva.

  • artt. 157 e ss. cod. pen. (estinzione del reato per prescrizione)

    La causa di estinzione per prescrizione deve essere rilevata fino a quando il giudizio non è esaurito sul capo di reato; se la prescrizione è maturata per determinati fatti, il giudice deve dichiararne l'estinzione anche d'ufficio o su istanza, con conseguente annullamento della condanna per quei capi.

  • art. 597 cod. proc. pen. (divieto di reformatio in peius)

    Il divieto di reformatio in peius opera in appello promosso dall'imputato limitando il peggioramento di tutti gli elementi autonomi della determinazione della pena (non solo l'entità complessiva): il giudice d'appello non può fissare una pena base o aumenti peggiori rispetto a quelli stabiliti in primo grado se la modifica non deriva da un mutamento della struttura del reato continuato; solo il mutamento della struttura/qualificazione giuridica può legittimare aumenti per i reati unificati.

  • art. 610 comma 5 e art. 611 comma 1-bis c.p.p. (procedimento con contraddittorio scritto)

    Il procedimento può celebrarsi con contraddittorio scritto, senza presenza delle parti, in assenza di richiesta di trattazione orale nei termini; ciò è stato applicato alla celebrazione del procedimento di legittimità nel caso.

  • art. 99 comma 4 cod. pen.

    Rilevanza del comma 4 nella determinazione dell'allungamento dei termini prescrizionali connessi al riconoscimento della recidiva, considerato per il calcolo dei termini ai fini dell'estinzione per prescrizione.

Massime di principio

  • La recidiva va valutata concretamente: non basta la presenza di precedenti, il giudice deve motivare in ordine a omogeneità, distanza temporale, gravità e indicazioni di perdurante inclinazione al reato.
  • Il riconoscimento della recidiva può incidere sui termini di prescrizione: la sua qualificazione può protrarre i termini e quindi va considerata quando si valutano cause di estinzione per prescrizione.
  • Il divieto di reformatio in peius nell'appello dell'imputato tutela tutti gli elementi autonomi della determinazione della pena (pena base e aumenti); il giudice d'appello non può peggiorare la posizione dell'imputato rispetto al primo grado, a meno che non muti la struttura/qualificazione del reato continuato.
  • Se il ricorso investe anche profili di pena e circostanze, la verifica della prescrizione deve essere compiuta fino all'esaurimento del giudizio su quel capo: l'eventuale estinzione del reato per prescrizione va dichiarata anche in sede di legittimità quando emergano i presupposti.
  • Quando si impugna una sentenza, è strategico contestare sia la qualificazione della recidiva sia eventuali aumenti per continuazione e la corretta applicazione del divieto di reformatio in peius: questi profili possono determinare l'annullamento totale o parziale della sentenza e la rimessione per nuovo giudizio.
  • La modifica della struttura del reato continuato (cambio della qualificazione giuridica del fatto più grave) è la sola ipotesi in cui aumenti per i reati satelliti, anche superiori a quelli fissati in primo grado, possono essere legittimi.

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