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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06174/2023 del 01/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della definizione agevolata della controversia e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio. Le spese di lite sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasceva da un avviso di accertamento emesso per IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2004, con cui l’Amministrazione finanziaria aveva ricostruito il reddito applicando gli studi di settore. Il contribuente aveva impugnato l’atto davanti al giudice tributario; il ricorso era stato respinto in primo grado e l’appello era stato rigettato dalla Commissione tributaria regionale. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma nel corso del giudizio l’Agenzia delle entrate rappresentava che la lite era stata definita ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.l. n. 119/2018, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • artt. 6 e 7 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    Sono richiamati come base normativa della definizione della controversia che ha determinato la cessazione della materia del contendere.

  • l. 17 dicembre 2018, n. 136

    Legge di conversione del d.l. n. 119/2018, richiamata quale supporto normativo della definizione agevolata.

Massime di principio

  • Quando risulta documentata la definizione della controversia secondo la disciplina speciale sopravvenuta, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere determina la chiusura del processo senza esame dei motivi di ricorso, in quanto viene meno l’interesse alla decisione.
  • In caso di estinzione per intervenuta definizione della lite, le spese seguono la regola indicata dalla Corte e restano a carico della parte che le ha anticipate.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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