Cassazione Civile, Ordinanza n. 06174/2023 del 01/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della definizione agevolata della controversia e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio. Le spese di lite sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasceva da un avviso di accertamento emesso per IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2004, con cui l’Amministrazione finanziaria aveva ricostruito il reddito applicando gli studi di settore. Il contribuente aveva impugnato l’atto davanti al giudice tributario; il ricorso era stato respinto in primo grado e l’appello era stato rigettato dalla Commissione tributaria regionale. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma nel corso del giudizio l’Agenzia delle entrate rappresentava che la lite era stata definita ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.l. n. 119/2018, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
artt. 6 e 7 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Sono richiamati come base normativa della definizione della controversia che ha determinato la cessazione della materia del contendere.
l. 17 dicembre 2018, n. 136
Legge di conversione del d.l. n. 119/2018, richiamata quale supporto normativo della definizione agevolata.
Massime di principio
- Quando risulta documentata la definizione della controversia secondo la disciplina speciale sopravvenuta, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere determina la chiusura del processo senza esame dei motivi di ricorso, in quanto viene meno l’interesse alla decisione.
- In caso di estinzione per intervenuta definizione della lite, le spese seguono la regola indicata dalla Corte e restano a carico della parte che le ha anticipate.
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