Cassazione Civile, Ordinanza n. 06336/2024 del 08/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La società proprietaria ha impugnato alcuni avvisi di accertamento con cui il comune le aveva richiesto una maggiore ICI per gli anni 2009, 2010 e 2011, relativa a più unità immobiliari inserite in un palazzo sottoposto a vincolo storico-artistico. La controversia ruotava sull’estensione dell’agevolazione fiscale prevista per gli immobili di interesse storico o artistico: secondo la contribuente, il beneficio spettava sull’intero immobile anche se il vincolo riguardava solo una parte del fabbricato; secondo il giudice di merito, invece, il vincolo era limitato alla sola facciata e quindi l’agevolazione non era estensibile all’intero edificio. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) tardiva costituzione del comune e omessa pronuncia sull’eccezione di non contestazione; 2) violazione delle norme che disciplinano l’agevolazione ICI per gli immobili storici, sostenendo che il beneficio si applica anche ai casi di vincolo parziale; 3) contestazione dell’accertamento di fatto sul contenuto del decreto ministeriale e sulla limitazione del vincolo alla facciata; 4) omessa pronuncia sulla richiesta di rideterminazione dell’imposta e di disapplicazione delle sanzioni per incertezza normativa; 5) nullità degli avvisi per difetto di motivazione sul mancato riconoscimento dell’agevolazione.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ha dichiarato rigettati, inammissibili o assorbiti gli altri motivi, ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso la causa nel merito accogliendo l’originario ricorso della società e annullando gli avvisi di accertamento nei limiti dell’agevolazione riconosciuta sull’intero immobile. Ha inoltre compensato integralmente le spese dei gradi di merito e condannato il comune al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della ricorrente.
Norme richiamate
art. 23 d.lgs. n. 546 del 1992
La tardiva costituzione del resistente nel processo tributario comporta solo la decadenza da alcune facoltà difensive, ma non impedisce di contestare i fatti costitutivi della pretesa né di prendere posizione sulle questioni giuridiche.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.
Le censure sono state esaminate come violazioni di legge e vizi processuali; il motivo fondato sul vincolo storico è stato però ritenuto in realtà diretto a contestare un accertamento di fatto.
art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
In presenza di doppia conforme non è ammissibile un motivo che, sotto la veste della violazione di legge, miri a censurare l’omesso esame di dati fattuali.
art. 2 l. n. 1089 del 1939
Norma richiamata dalla ricorrente come base del regime di tutela degli immobili vincolati storicamente o artisticamente.
art. 2, comma 5, d.l. n. 16 del 1993, conv. in l. n. 75 del 1993
L’agevolazione ICI per gli immobili dichiarati di interesse storico o artistico va applicata anche quando il vincolo riguardi solo una porzione dell’immobile, perché la ratio è compensare le maggiori spese di manutenzione e conservazione.
art. 10 d.lgs. n. 42 del 2004
Richiamato quale norma del codice dei beni culturali relativa alla dichiarazione di interesse culturale.
art. 8 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla richiesta di rideterminazione della pretesa e alla disapplicazione delle sanzioni.
art. 7, comma 1, l. n. 212 del 2000
Gli atti impositivi devono essere motivati; la ricorrente lamentava la carenza motivazionale dell’avviso.
art. 3 l. n. 241 del 1990
Richiamato come parametro generale dell’obbligo di motivazione amministrativa.
artt. 3 e 53 Cost.
Invocati dalla ricorrente a sostegno della censura di illegittimità costituzionale della disciplina che non riconosce un’agevolazione proporzionale per gli immobili solo parzialmente vincolati.
art. 1117, n. 1, cod. civ.
La facciata dell’edificio è qualificata come parte comune, e ciò rafforza la ratio dell’agevolazione anche se il vincolo riguarda solo tale parte.
Massime di principio
- L’agevolazione fiscale per gli immobili di interesse storico o artistico si applica all’intero immobile anche quando il vincolo sia riferito soltanto a una porzione del bene, purché permangano a carico del proprietario i maggiori oneri di conservazione che giustificano il beneficio.
- Nel processo tributario, la tardiva costituzione del resistente non preclude la contestazione dei fatti costitutivi della pretesa fiscale né la difesa sulle questioni di diritto; determina soltanto la decadenza da eccezioni e attività difensive incompatibili con la norma processuale.
- La censura per difetto di motivazione dell’avviso di accertamento è inammissibile in cassazione se il ricorso non trascrive il contenuto dell’atto impositivo che si assume carente, perché il controllo deve poter essere svolto solo sul testo del ricorso.
- Quando il motivo di ricorso mira, in sostanza, a contestare un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, esso non è ammissibile come violazione di legge; in presenza di doppia conforme, inoltre, non è consentito mascherare sotto altro profilo un vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c.
- La ratio delle agevolazioni per beni storico-artistici è compensare le maggiori spese di manutenzione e conservazione imposte dal vincolo, sicché il beneficio non può essere negato solo perché il vincolo riguardi una parte del fabbricato se l’onere conservativo incide comunque sulla proprietà nel suo complesso.
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