Cassazione Penale, Sentenza n. 2765/2022 del 24/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto del 12/02/2021 con cui la Corte d'appello di Milano, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di Lampada volta a far dichiarare l'inefficacia del provvedimento di sequestro (collegato a procedimento di prevenzione e decreto di confisca). Le questioni centrali erano: se il termine previsto dall'art. 24 del d.lgs. n. 159/2011 fosse venuto a scadenza nonostante plurime cause di sospensione; se al termine trovassero applicazione i limiti massimi di durata richiamati (tramite art. 304 c.p.p. e art. 303 c.p.p.); la rilevanza dei rinvii causati dall'adesione del difensore all'astensione sindacale e dalla ricusazione del giudice; la presunta mutatio libelli introdotta dalla Corte di appello; e profili formali relativi alla tempestività dei ricorsi in Cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal difensore per tardività (notifica al difensore 6/4/2021, notifica alla parte 16/4/2021; termine di 15 giorni scaduto il 3/5/2021; ricorso difensore depositato oltre il termine). Il ricorso sottoscritto dal Lampada, depositato il 3/5/2021, è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha confermato il principio, già affermato con sentenza Sez. 5 n. 21760/2019, secondo cui l'ordinanza che sospende il procedimento a seguito di ricusazione determina la sospensione del termine di cui all'art. 24, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 per tutto il tempo necessario alla definizione del subprocedimento di ricusazione, senza incontrare il limite di durata stabilito dall'art. 304, comma 6, c.p.p. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 24 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Riguarda i termini per l'adozione del decreto di confisca sulle cose sottoposte a sequestro in materia di misure di prevenzione patrimoniali; interpretato in combinato con le cause di sospensione previste dall'art. 304 c.p.p., ma — secondo la Corte — il richiamo a quest'ultimo va riferito solo ai commi 1 e 2 e non al comma 6 (limite di durata), per evitare che il termine venga soggetto al limite massimo tipico della custodia cautelare
art. 304 c.p.p.
Contiene le cause di sospensione dei termini processuali; la Corte ha ritenuto che, nella richiamata materia delle misure di prevenzione patrimoniali, valgano le ipotesi di sospensione descritte nei commi 1 e 2, mentre il comma 6 (limite di durata eccezionale, giustificato rispetto alla libertà personale) non si applica al termine di cui all'art. 24 d.lgs. 159/2011
art. 303 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente nella discussione sui limiti temporali derivanti da cause di sospensione; la Corte non ha ritenuto che le disposizioni di cui all'art. 303 determinino l'applicazione dei limiti massimi al termine speciale di cui all'art. 24 d.lgs. 159/2011
art. 667, comma 4 c.p.p.
Richiama il termine e le modalità per proporre opposizione in relazione a restituzione di cose sequestrate e dispone il richiamo al procedimento di cassazione; utilizzato per stabilire il termine ordinatorio di impugnazione
art. 666, comma 6 c.p.p.
Regola i termini per la proposizione del ricorso per cassazione avverso determinati provvedimenti; la Corte ne ha fatto applicazione per calcolare il termine di 15 giorni decorrente dalla notifica
art. 585, comma 1, lett. a) c.p.p.
Prevede che il termine per impugnare provvedimenti emessi in camera di consiglio sia di 15 giorni; applicato per determinare la scadenza del termine per proporre il ricorso in Cassazione
art. 616, comma 1 c.p.p.
Consente la condanna al pagamento in favore della Cassa delle ammende; applicato per fissare la sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a carico del ricorrente
legge n. 161/2017
Ha introdotto una norma relativa alla sospensione del termine durante il tempo occorrente per la decisione sull'istanza di ricusazione; la Corte ha osservato che quella disposizione non poteva trovare applicazione retroattiva prima della sua entrata in vigore, ma ha comunque considerato la sospensione derivante dalla ricusazione sulla base di precedenti principi
Cass. Sez. 5, sent. n. 21760 del 29/01/2019 (Lampada, Rv. 276892)
Precedente richiamato che chiarisce che il richiamo dell'art. 304 c.p.p. effettuato dall'art. 24 del d.lgs. n. 159/2011 deve intendersi riferito ai soli commi 1 e 2 dell'art. 304 e che l'ordinanza che sospende il procedimento per ricusazione sospende il termine di cui all'art. 24 per tutto il tempo necessario alla definizione della ricusazione, senza applicare il limite di durata di cui all'art. 304, comma 6
art. 13 Cost.
Riferimento costituzionale utilizzato per sottolineare che il limite di durata dell'art. 304, comma 6, c.p.p. trova giustificazione esclusiva nelle esigenze di garanzia della libertà personale e pertanto non si estende automaticamente alle misure patrimoniali
Massime di principio
- Nei procedimenti di misure di prevenzione patrimoniali, la sospensione del procedimento determinata da una ricusazione del giudice sospende anche il termine speciale previsto dall'art. 24 d.lgs. n. 159/2011 per l'adozione del decreto di confisca, per tutto il tempo necessario alla definizione del subprocedimento di ricusazione.
- Il limite di durata previsto dall'art. 304, comma 6, c.p.p. è di natura eccezionale e attiene a garanzie connesse alla libertà personale; non si applica automaticamente ai termini propri delle misure di prevenzione patrimoniali richiamati dall'art. 24 d.lgs. 159/2011.
- Per il calcolo dei termini di impugnazione in Cassazione è essenziale la data di notifica: il termine di 15 giorni (per i provvedimenti in camera di consiglio) decorre dalla notifica e la tardiva proposizione comporta l'inammissibilità.
- Se si intende far valere cause di sospensione dei termini occorre verificare che la causa sia espressamente prevista e che la sospensione derivi da provvedimenti idonei (es. ordinanza che dispone la sospensione per ricusazione): l'assenza di provvedimento espresso può essere oggetto di censura, ma la giurisprudenza ammette la sospensione per la ricusazione anche oltre i limiti di durata tipici della custodia cautelare.
- In sede difensiva, evitare mutatio libelli non concordata con le parti: il giudice non dovrebbe introdurre d'ufficio una diversa impostazione oggettiva del motivo di gravame rispetto a quella prospettata dalla parte senza darne conto; tuttavia tali censure vanno valutate alla luce della tempestività e della fondatezza del ricorso.
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