Cassazione Penale, Ordinanza n. 31210/2025 del 17/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorsi, proposti con un unico atto nell'interesse di due imputati, censuravano il mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del fatto, introdotta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023. La doglianza è stata ritenuta dalla Corte di cassazione non specifica, perché fondata su argomenti già esaminati e respinti dal giudice di appello, il quale aveva escluso la lieve entità in ragione della presenza di profili di allarme sociale e della mancata configurabilità di un'ipotesi di lesività minima. La Corte ha inoltre osservato che il motivo sollecitava una diversa valutazione del fatto, profilo non deducibile in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito impugnata resta quindi ferma; il testo non consente di individuare con certezza il reato originariamente contestato, ma emerge che la questione riguardava solo il mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del fatto.
Norme richiamate
sentenza Corte costituzionale n. 120 del 2023
ha introdotto l'attenuante della lieve entità del fatto, invocata dai ricorrenti ma ritenuta non applicabile nel caso concreto secondo il giudice di merito
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono proponibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di questioni già dedotte e motivate come infondate dal giudice di merito, se il motivo non contiene specifiche ragioni di dissenso.
- La deduzione del mancato riconoscimento di una circostanza attenuante che dipende dalla concreta gravità del fatto è inammissibile quando si risolve in una richiesta di rivalutazione del compendio fattuale, attività riservata al giudice di merito.
- Per il riconoscimento della lieve entità del fatto occorre che la condotta sia connotata da una lesività minima e sia priva di profili di allarme sociale; in mancanza di tali requisiti, l'attenuante può essere negata dal giudice di merito.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, nei limiti indicati dal provvedimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 17 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31135/2025 del 17/09/2025
- ordinanza_penale · 17 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31142/2025 del 17/09/2025
- ordinanza_penale · 17 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31143/2025 del 17/09/2025
- ordinanza_penale · 17 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31148/2025 del 17/09/2025
- ordinanza_penale · 17 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31149/2025 del 17/09/2025
- ordinanza_penale · 17 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31150/2025 del 17/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →