Cassazione Penale, Sentenza n. 31880/2023 del 24/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di conferma della condanna per detenzione e spaccio di stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990) e per oltraggio a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.). Due censure principali: 1) nullità per rigetto ingiustificato della richiesta di rinvio dell'udienza ai sensi dell'art. 420 ter c.p.p., per contemporaneo impegno professionale del difensore; 2) vizio nella qualificazione del fatto rispetto alla lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, posto che la sostanza sequestrata (30,2 g di marijuana, 6% principio attivo) sarebbe riconducibile alla fattispecie di minore gravità.
La decisione
Ricorso rigettato. La Corte di legittimità ha ritenuto legittimo il diniego di rinvio perché l'istanza fu presentata tardivamente (31/01/2022) dopo regolare notifica (03/01/2022), senza documentare l'impossibilità di nominare un sostituto; la giurisprudenza richiede specifica motivazione e attestazione dell'impossibilità di sostituzione. Quanto alla lieve entità, la Corte ha confermato la valutazione concreta operata dai giudici di merito: non si è limitata al mero dato ponderale ma ha considerato numero di dosi, confezionamento (10 bustine), denaro rinvenuto (155 euro), più cessioni osservate dalla polizia e luogo (parco pubblico), elementi idonei a configurare attività di spaccio; pertanto la fattispecie è stata correttamente qualificata come più grave (art. 73, comma 4). In primo grado e in appello è stata riconosciuta la continuazione, con concessione delle attenuanti generiche e diminuzione per il rito abbreviato; pena finale: 1 anno di reclusione e multa di €2.400; esclusa la recidiva per incertezza sulle generalità. Condanna alle spese processuali.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73
La Corte ha applicato il comma 4 (fattispecie più grave) ritenendo non sussistente la lieve entità del comma 5 dopo valutazione concreta e complessiva di quantità, principio attivo, confezionamento, modalità di detenzione e contesto (più cessioni in luogo pubblico, denaro). Il comma 5 richiede valutazione unitaria e comparativa degli indici, non il prevalere di un solo elemento.
codice penale (art. 337)
Contestata e confermata la responsabilità per oltraggio a pubblico ufficiale quale reato autonomo (capo B) integrato nel giudizio.
codice di procedura penale (art. 420 ter)
art. 420 ter cod. proc. pen.
L'istanza di rinvio per impedimento del difensore è legittima se tempestiva e documentata; la giurisprudenza richiede che il difensore prospetti l'impedimento appena noto, indichi ragioni specifiche, assenza di altri difensori idonei e impossibilità di avvalersi di sostituto ai sensi dell'art. 102 c.p.p.
codice di procedura penale (art. 178, lett. c)
art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
Richiamata dall'odierno ricorrente come possibile nullità: la Corte ha ritenuto che il rigetto del rinvio non abbia determinato una nullità rilevante, essendo motivato congruamente.
codice di procedura penale (art. 102)
Richiesto dalla giurisprudenza come riferimento per la possibilità di sostituzione del difensore; il mancato esplicito accertamento dell'impossibilità di sostituirsi giustifica il rigetto dell'istanza di rinvio.
Massime di principio
- Per ottenere il rinvio per impedimento professionale ai sensi dell'art. 420 ter c.p.p. l'istanza deve essere tempestiva e accompagnata da motivazione dettagliata e prova dell'impossibilità di nominare un sostituto; semplici affermazioni apodittiche non sono sufficienti.
- La mera esiguità del quantitativo di droga non determina automaticamente la riconduzione alla 'lieve entità' ex art. 73, comma 5 d.P.R. 309/90: il giudice opera una valutazione concreta e complessiva che considera quantità, principio attivo, confezionamento (numero di dosi), modalità e luogo della detenzione, denaro rinvenuto e riscontri di attività di spaccio.
- Gli indici di lieve entità possono bilanciarsi fra loro: non è necessario che tutti siano positivi, ma il complesso degli elementi deve indicare scarsa offensività; se elementi indicano attività di spaccio la lieve entità viene esclusa.
- L'esclusione della recidiva può dipendere da questioni istruttorie come l'incertezza sull'identificazione dell'imputato; la presenza di precedenti denunce non sostituisce la prova certa di condanne utili per la recidiva.
- La scelta del rito abbreviato incide sulla determinazione della pena (diminuzione) ma non sul convincimento circa la natura del fatto; le questioni di diritto sostanziale vanno comunque valutate complessivamente.
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