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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31880/2023 del 24/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di conferma della condanna per detenzione e spaccio di stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990) e per oltraggio a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.). Due censure principali: 1) nullità per rigetto ingiustificato della richiesta di rinvio dell'udienza ai sensi dell'art. 420 ter c.p.p., per contemporaneo impegno professionale del difensore; 2) vizio nella qualificazione del fatto rispetto alla lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, posto che la sostanza sequestrata (30,2 g di marijuana, 6% principio attivo) sarebbe riconducibile alla fattispecie di minore gravità.

La decisione

Ricorso rigettato. La Corte di legittimità ha ritenuto legittimo il diniego di rinvio perché l'istanza fu presentata tardivamente (31/01/2022) dopo regolare notifica (03/01/2022), senza documentare l'impossibilità di nominare un sostituto; la giurisprudenza richiede specifica motivazione e attestazione dell'impossibilità di sostituzione. Quanto alla lieve entità, la Corte ha confermato la valutazione concreta operata dai giudici di merito: non si è limitata al mero dato ponderale ma ha considerato numero di dosi, confezionamento (10 bustine), denaro rinvenuto (155 euro), più cessioni osservate dalla polizia e luogo (parco pubblico), elementi idonei a configurare attività di spaccio; pertanto la fattispecie è stata correttamente qualificata come più grave (art. 73, comma 4). In primo grado e in appello è stata riconosciuta la continuazione, con concessione delle attenuanti generiche e diminuzione per il rito abbreviato; pena finale: 1 anno di reclusione e multa di €2.400; esclusa la recidiva per incertezza sulle generalità. Condanna alle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73

    La Corte ha applicato il comma 4 (fattispecie più grave) ritenendo non sussistente la lieve entità del comma 5 dopo valutazione concreta e complessiva di quantità, principio attivo, confezionamento, modalità di detenzione e contesto (più cessioni in luogo pubblico, denaro). Il comma 5 richiede valutazione unitaria e comparativa degli indici, non il prevalere di un solo elemento.

  • codice penale (art. 337)

    Contestata e confermata la responsabilità per oltraggio a pubblico ufficiale quale reato autonomo (capo B) integrato nel giudizio.

  • codice di procedura penale (art. 420 ter)

    art. 420 ter cod. proc. pen.

    L'istanza di rinvio per impedimento del difensore è legittima se tempestiva e documentata; la giurisprudenza richiede che il difensore prospetti l'impedimento appena noto, indichi ragioni specifiche, assenza di altri difensori idonei e impossibilità di avvalersi di sostituto ai sensi dell'art. 102 c.p.p.

  • codice di procedura penale (art. 178, lett. c)

    art. 178 lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamata dall'odierno ricorrente come possibile nullità: la Corte ha ritenuto che il rigetto del rinvio non abbia determinato una nullità rilevante, essendo motivato congruamente.

  • codice di procedura penale (art. 102)

    Richiesto dalla giurisprudenza come riferimento per la possibilità di sostituzione del difensore; il mancato esplicito accertamento dell'impossibilità di sostituirsi giustifica il rigetto dell'istanza di rinvio.

Massime di principio

  • Per ottenere il rinvio per impedimento professionale ai sensi dell'art. 420 ter c.p.p. l'istanza deve essere tempestiva e accompagnata da motivazione dettagliata e prova dell'impossibilità di nominare un sostituto; semplici affermazioni apodittiche non sono sufficienti.
  • La mera esiguità del quantitativo di droga non determina automaticamente la riconduzione alla 'lieve entità' ex art. 73, comma 5 d.P.R. 309/90: il giudice opera una valutazione concreta e complessiva che considera quantità, principio attivo, confezionamento (numero di dosi), modalità e luogo della detenzione, denaro rinvenuto e riscontri di attività di spaccio.
  • Gli indici di lieve entità possono bilanciarsi fra loro: non è necessario che tutti siano positivi, ma il complesso degli elementi deve indicare scarsa offensività; se elementi indicano attività di spaccio la lieve entità viene esclusa.
  • L'esclusione della recidiva può dipendere da questioni istruttorie come l'incertezza sull'identificazione dell'imputato; la presenza di precedenti denunce non sostituisce la prova certa di condanne utili per la recidiva.
  • La scelta del rito abbreviato incide sulla determinazione della pena (diminuzione) ma non sul convincimento circa la natura del fatto; le questioni di diritto sostanziale vanno comunque valutate complessivamente.

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