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Direttiva 2001/84

Direttiva 2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale

Normativa europea32001L0084

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2001/84/CE armonizza nel mercato interno il diritto dell’autore di opere d’arte figurativa a percepire un compenso sulle successive vendite dell’originale dell’opera. L’obiettivo è ridurre le distorsioni concorrenziali e i fenomeni di delocalizzazione delle vendite derivanti dalle differenze tra i regimi nazionali. La direttiva fissa un quadro minimo comune su oggetto del diritto, soglie, aliquote, beneficiari, informazioni e periodo transitorio, lasciando agli Stati membri margini di discrezionalità su alcuni aspetti applicativi e gestionali.

Armonizzazione del diritto dell’autore al compenso sulle successive vendite dell’originale di opere d’arte figurativa (droit de suite) nel mercato interno.

Ambito di applicazione

Si applica agli autori di opere d’arte figurativa e, dopo la loro morte, ai loro aventi causa, con riguardo alle vendite successive dell’originale dell’opera effettuate nel contesto del mercato dell’arte tramite professionisti del settore (case d’asta, gallerie d’arte e, in generale, commercianti di opere d’arte). Riguarda gli originali delle opere delle arti figurative e le copie prodotte in numero limitato dall’artista o sotto la sua autorità, purché numerate, firmate o altrimenti autorizzate. Sono escluse le vendite tra privati senza intervento di un professionista del mercato dell’arte e, in linea generale, i manoscritti originali di scrittori e compositori; gli Stati membri possono inoltre escludere le rivendite entro tre anni dall’acquisto diretto dall’autore se il prezzo non supera 10.000 EUR. La direttiva prevede una disciplina transitoria per gli Stati membri che non applicavano il diritto alla data rilevante di entrata in vigore del sistema, nonché un regime di reciprocità per autori di paesi terzi.

Direttiva 2001/84/CE sul diritto dell’autore sulle successive vendite dell’originale di un’opera d’arte

La direttiva introduce un’armonizzazione minima del diritto di seguito nel mercato interno, qualificandolo come diritto inalienabile e irrinunciabile dell’autore di un’opera d’arte figurativa a percepire un compenso ogni volta che l’originale viene rivenduto tramite operatori professionali. Il provvedimento nasce per rimuovere le divergenze tra discipline nazionali, considerate fonte di distorsioni concorrenziali e di spostamento delle vendite verso gli Stati membri più favorevoli o verso mercati esterni all’Unione.

Finalità e ratio dell’intervento

I considerando evidenziano che il diritto di seguito è considerato parte essenziale del diritto d’autore e strumento per assicurare agli artisti una partecipazione economica al successo delle loro opere. L’armonizzazione è giustificata dal cattivo funzionamento del mercato interno derivante dalla diversità dei regimi nazionali, nonché dalla necessità di garantire un livello di tutela uniforme e di evitare discriminazioni tra autori di diversi Stati membri.

Ambito soggettivo e oggettivo

La disciplina si applica alle vendite successive dell’originale di opere d’arte figurativa quando intervengano professionisti del mercato dell’arte, come case d’asta, gallerie e commercianti di opere d’arte. Sono ricompresi gli originali delle arti figurative elencate dall’articolo 2, oltre alle copie prodotte in numero limitato dall’artista o sotto la sua autorità, se numerate, firmate o comunque autorizzate.

Restano fuori dal campo di applicazione:

  • le vendite tra privati senza intervento professionale;
  • in linea generale, i manoscritti originali di scrittori e compositori;
  • le vendite che gli Stati membri decidano di escludere quando l’opera sia stata acquistata direttamente dall’autore meno di tre anni prima e il prezzo non superi 10.000 EUR.

Natura del diritto e soggetti obbligati

L’articolo 1 qualifica il diritto come inalienabile e irrinunciabile, anche preventivamente. Il compenso è dovuto per ogni vendita successiva alla prima cessione effettuata dall’autore. In linea di principio il debitore è il venditore, inteso come persona fisica o giuridica per conto della quale la vendita è conclusa; tuttavia gli Stati membri possono prevedere che anche un altro soggetto professionale del mercato dell’arte sia obbligato, in via esclusiva o solidale.

Determinazione del compenso

La direttiva armonizza il metodo di calcolo su base percentuale sul prezzo di vendita, al netto dell’imposta (articolo 5), e non sul plusvalore. Le aliquote previste dall’articolo 4 sono progressive per scaglioni:

  • 4% fino a 50.000 EUR;
  • 3% da 50.000,01 a 200.000 EUR;
  • 1% da 200.000,01 a 350.000 EUR;
  • 0,5% da 350.000,01 a 500.000 EUR;
  • 0,25% oltre 500.000 EUR.

L’importo totale del compenso non può superare 12.500 EUR. In deroga, gli Stati membri possono applicare il 5% alla prima fascia fino a 50.000 EUR.

Soglia minima di applicazione

Gli Stati membri possono fissare una soglia minima di vendita oltre la quale il diritto si applica, ma tale soglia non può superare 3.000 EUR. Se la soglia nazionale è inferiore a 3.000 EUR, lo Stato deve anche fissare l’aliquota per la fascia fino a 3.000 EUR, che non può essere inferiore al 4%. La direttiva consente quindi un margine di flessibilità, ma entro limiti destinati a evitare effetti distorsivi sul mercato.

Beneficiari e gestione del diritto

Il compenso spetta all’autore e, dopo la sua morte, ai suoi aventi causa, salvo il regime transitorio di cui all’articolo 8, paragrafo 2. Gli Stati membri possono prevedere una gestione collettiva, obbligatoria o facoltativa, del diritto. I considerando precisano che la disciplina della riscossione e della distribuzione resta in larga misura affidata agli ordinamenti nazionali, ma gli Stati membri devono garantire trasparenza ed efficienza degli organismi di gestione collettiva.

Regime per autori di paesi terzi

L’articolo 7 introduce una clausola di reciprocità: gli autori cittadini di paesi terzi, e dopo la loro morte i loro aventi causa, beneficiano del diritto soltanto se la legislazione del paese di appartenenza assicura una protezione equivalente agli autori cittadini degli Stati membri. La Commissione deve pubblicare quanto prima un elenco indicativo dei paesi terzi che soddisfano la condizione, mantenendolo aggiornato. Ogni Stato membro può inoltre estendere il trattamento ai non cittadini che vi risiedano abitualmente.

Durata e disciplina transitoria

La durata del diritto segue quella della protezione del diritto d’autore prevista dalla direttiva 93/98/CEE, cioè la durata generale dei settant’anni post mortem auctoris richiamata nei considerando. Per gli Stati membri che non applicavano il diritto alla data di riferimento prevista dalla direttiva, è prevista una transizione: fino al 1° gennaio 2010 essi non sono tenuti a riconoscere il diritto agli aventi causa dopo la morte dell’artista. Se necessario, possono beneficiare di ulteriori due anni al massimo per consentire agli operatori economici di adeguarsi gradualmente, previa comunicazione motivata alla Commissione almeno 12 mesi prima della scadenza del periodo transitorio. La Commissione emette un parere entro tre mesi; se lo Stato membro non si conforma, deve motivare la propria decisione. Notifica, giustificazione e parere sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale e trasmessi al Parlamento europeo.

Diritto di informazione e controllo delle vendite

Per rendere effettivo il diritto di seguito, l’articolo 9 consente ai titolari legittimati di esigere, per tre anni dalla vendita, da qualsiasi professionista del mercato dell’arte tutte le informazioni necessarie per assicurare il pagamento dei compensi. I considerando aggiungono che, negli ordinamenti che prevedano la gestione collettiva, possono essere gli organismi di gestione i soli autorizzati a ottenere tali informazioni.

Applicazione temporale

La direttiva si applica alle opere d’arte che, al 1° gennaio 2006, erano ancora protette nel diritto nazionale d’autore oppure che a tale data soddisfacevano i criteri di protezione previsti dalla direttiva stessa. La previsione ha valore decisivo per la delimitazione temporale del nuovo regime e per l’adeguamento dei mercati nazionali privi del diritto di seguito.

Revisione, monitoraggio e adeguamenti futuri

L’articolo 11 impone alla Commissione una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale entro il 1° gennaio 2009 e successivamente ogni quattro anni. La relazione deve prestare particolare attenzione alla competitività del mercato dell’arte moderna e contemporanea, alla posizione dell’Unione rispetto ai mercati che non applicano il diritto di seguito, alla promozione della creazione artistica e alle modalità di gestione nazionali. Se opportuno, la Commissione può proporre modifiche della soglia, delle aliquote, del massimale di 12.500 EUR e ogni altra misura utile ad accrescere l’efficacia della direttiva. È inoltre istituito un comitato di contatto per consultazioni e scambio di informazioni tra Commissione e Stati membri.

Recepimento

Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 1° gennaio 2006 e informare immediatamente la Commissione. Le misure di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni interne adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Valutazione operativa per il professionista

Per avvocati e commercialisti, la direttiva impone di considerare che il diritto di seguito è un obbligo di risultato per gli Stati membri, ma lascia margini applicativi rilevanti su soglia minima, gestione collettiva, eventuali deroghe per rivendite recenti e disciplina degli autori di paesi terzi. In pratica, la corretta applicazione dipende dal recepimento nazionale e dalle regole interne sulla riscossione, sulla ripartizione e sugli adempimenti informativi verso i titolari del diritto.

Disposizioni principali

Istituzione del diritto di seguito

L’articolo 1 impone agli Stati membri di riconoscere all’autore un diritto inalienabile e irrinunciabile a un compenso sul prezzo ottenuto per ogni vendita successiva alla prima cessione dell’originale dell’opera. Il diritto si applica alle vendite successive che coinvolgono professionisti del mercato dell’arte come venditori, acquirenti o intermediari. Il compenso grava in linea di principio sul venditore, con facoltà per gli Stati membri di prevedere responsabilità esclusiva o solidale di altri soggetti del mercato dell’arte.

Opere interessate e definizione di originale

L’articolo 2 delimita l’ambito materiale alle opere delle arti figurative, includendo quadri, collage, dipinti, disegni, incisioni, stampe, litografie, sculture, arazzi, ceramiche, opere in vetro e fotografie, purché siano creazioni dell’artista o esemplari considerati originali. Sono equiparate agli originali le copie prodotte in numero limitato dall’artista o sotto la sua autorità, se abitualmente numerate, firmate o comunque autorizzate.

Soglia minima di applicazione

L’articolo 3 consente agli Stati membri di fissare un prezzo minimo di vendita al di sotto del quale il diritto non si applica, ma tale soglia non può superare 3.000 EUR. Se lo Stato fissa una soglia inferiore a 3.000 EUR, deve determinare anche l’aliquota applicabile fino a tale importo, che non può essere inferiore al 4%.

Aliquote e massimale del compenso

L’articolo 4 stabilisce aliquote progressive: 4% fino a 50.000 EUR, 3% tra 50.000,01 e 200.000 EUR, 1% tra 200.000,01 e 350.000 EUR, 0,5% tra 350.000,01 e 500.000 EUR, 0,25% oltre 500.000 EUR. Il compenso complessivo non può superare 12.500 EUR. Gli Stati membri possono, in deroga, applicare il 5% sulla prima fascia fino a 50.000 EUR.

Base di calcolo

L’articolo 5 dispone che i prezzi di vendita siano considerati al netto dell’imposta ai fini della soglia e del calcolo del compenso.

Beneficiari e gestione collettiva

L’articolo 6 prevede che il compenso spetti all’autore e, dopo la sua morte, agli aventi causa, fatti salvi i limiti transitori dell’articolo 8, paragrafo 2. Gli Stati membri possono prevedere una gestione collettiva, obbligatoria o facoltativa, del diritto.

Autori di paesi terzi e reciprocità

L’articolo 7 condiziona il godimento del diritto da parte di autori cittadini di paesi terzi e dei loro aventi causa alla reciproca protezione nel paese di origine. La Commissione deve pubblicare e aggiornare un elenco indicativo dei paesi terzi che soddisfano tale requisito. Gli Stati membri possono estendere il trattamento ai non cittadini residenti abitualmente nel proprio territorio.

Durata e disciplina transitoria

L’articolo 8 rinvia alla durata di protezione prevista dalla direttiva 93/98/CEE. Gli Stati membri che non applicavano il diritto alla data di riferimento possono non riconoscere il diritto agli aventi causa dell’artista dopo la morte fino al 1° gennaio 2010; possono ottenere fino a due anni supplementari, previa comunicazione alla Commissione almeno 12 mesi prima della scadenza del periodo transitorio e con relativa procedura di consultazione e parere.

Diritto alle informazioni

L’articolo 9 riconosce agli aventi diritto, per tre anni dalla vendita, il potere di ottenere da qualsiasi professionista del mercato dell’arte tutte le informazioni necessarie per assicurare il pagamento del compenso.

Applicazione nel tempo

L’articolo 10 limita l’applicazione della direttiva alle opere d’arte che, al 1° gennaio 2006, erano ancora protette nel diritto d’autore nazionale o che a quella data soddisfacevano i criteri di protezione della direttiva.

Revisione e comitato di contatto

L’articolo 11 impone alla Commissione una relazione entro il 1° gennaio 2009 e successivamente ogni quattro anni, con eventuali proposte di adeguamento di soglia, aliquote, massimale e altre misure. È istituito un comitato di contatto per consultazioni e scambio di informazioni sul mercato dell’arte.

Recepimento e termine di trasposizione

L’articolo 12 impone agli Stati membri di adottare le disposizioni necessarie entro il 1° gennaio 2006 e di informarne la Commissione. Le norme nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 13 stabilisce che la direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. L’articolo 14 indica come destinatari gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiediritto d'autoremercato internoarteconcorrenzacultura

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