Direttiva 2001/77
Direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva istituisce un primo quadro UE per promuovere l’elettricità da fonti rinnovabili nel mercato interno, fissando per gli Stati membri obiettivi indicativi nazionali e obblighi di relazione periodica sui progressi. Prevede inoltre garanzie d’origine, la revisione delle procedure amministrative, misure sull’accesso e sulla tariffazione della rete e un monitoraggio da parte della Commissione sui regimi di sostegno. Il testo lascia ampia discrezionalità agli Stati nella scelta degli strumenti, ma impone risultati minimi e scadenze di trasposizione e reporting.
Promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, mediante obiettivi indicativi nazionali, garanzie d'origine, semplificazione autorizzativa e misure di accesso alla rete.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri e riguarda la produzione, la trasmissione, la distribuzione, la commercializzazione e il consumo di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità. Incide anche sui gestori delle reti di trasmissione e distribuzione, sugli organi competenti per il rilascio delle garanzie d’origine e, indirettamente, sui produttori di elettricità rinnovabile e sui meccanismi nazionali di sostegno. Sono richiamate le norme UE sugli aiuti di Stato e sulla gestione dei rifiuti; resta impregiudicata la normativa comunitaria sui rifiuti e la direttiva 96/92/CE sul mercato interno dell’energia elettrica. La direttiva impone obblighi di recepimento agli Stati membri entro il 27 ottobre 2003.
Promozione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili nel mercato interno
La direttiva 2001/77/CE costituisce il primo quadro organico dell’Unione per aumentare la quota di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno. Il testo è motivato dal sottoutilizzo del potenziale rinnovabile, dagli obiettivi di protezione ambientale, sicurezza degli approvvigionamenti, sviluppo sostenibile e rispetto degli impegni di Kyoto, lasciando però agli Stati membri ampia libertà sugli strumenti attuativi.
Obiettivi e logica normativa
La direttiva non impone un modello unico di sostegno, ma persegue un risultato comune: accrescere il contributo delle rinnovabili alla produzione elettrica. In coerenza con il principio di sussidiarietà e proporzionalità richiamato nei considerando, gli Stati membri devono scegliere misure proporzionate e compatibili con la propria struttura di mercato, purché idonee a conseguire gli obiettivi nazionali e quello complessivo dell’Unione.
Ambito di applicazione e definizioni
Il perimetro materiale riguarda l’elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità. L’articolo 2 ricomprende tra le fonti rinnovabili quelle non fossili, come eolica, solare, geotermica, moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.
Ai fini della direttiva:
- la biomassa è la parte biodegradabile di prodotti, rifiuti e residui di origine agricola, forestale, industriale e urbana;
- l’elettricità rinnovabile include sia quella prodotta da impianti alimentati esclusivamente da rinnovabili, sia la quota rinnovabile prodotta da centrali ibride;
- il consumo di elettricità coincide con la produzione nazionale, compresa l’autoproduzione, più le importazioni e meno le esportazioni.
La direttiva richiama inoltre la disciplina comunitaria sui rifiuti e la direttiva 96/92/CE sul mercato interno dell’energia elettrica. Nei considerando si precisa che il sostegno alle rinnovabili non deve compromettere la gerarchia di trattamento dei rifiuti.
Obiettivi indicativi nazionali e obblighi di reporting
L’articolo 3 è il cuore del meccanismo di trasposizione. Gli Stati membri devono adottare misure appropriate per aumentare il consumo di elettricità rinnovabile perseguendo obiettivi indicativi nazionali, che devono essere proporzionati all’obiettivo.
Entro il 27 ottobre 2002 e poi ogni cinque anni gli Stati membri devono adottare e pubblicare una relazione con:
- gli obiettivi indicativi nazionali di consumo futuro di elettricità rinnovabile per i dieci anni successivi, espressi in percentuale del consumo di elettricità;
- le misure adottate o previste a livello nazionale per conseguire tali obiettivi.
Per gli obiettivi fino al 2010 gli Stati membri devono tener conto dei valori di riferimento dell’allegato e assicurare coerenza con gli impegni nazionali assunti nell’ambito del protocollo di Kyoto.
Entro il 27 ottobre 2003 e poi ogni due anni devono inoltre pubblicare una relazione sull’effettivo raggiungimento degli obiettivi, tenendo conto anche dei fattori climatici e della coerenza con gli impegni sul clima.
La Commissione, sulla base di tali relazioni, verifica due profili:
- i progressi degli Stati membri verso i rispettivi obiettivi indicativi nazionali;
- la compatibilità degli obiettivi nazionali con l’obiettivo indicativo globale del 12% del consumo interno lordo di energia entro il 2010 e, in particolare, con la quota indicativa del 22,1% di elettricità rinnovabile sul consumo totale dell’UE entro il 2010.
La Commissione deve pubblicare le proprie relazioni per la prima volta entro il 27 ottobre 2004 e successivamente ogni due anni. Se conclude che gli obiettivi nazionali sono probabilmente incompatibili, per motivi ingiustificati o non connessi ai nuovi riscontri scientifici, può presentare proposte che includano anche obiettivi nazionali vincolanti.
Regimi di sostegno e futuro quadro comunitario
La direttiva prende atto dell’esistenza di regimi nazionali diversi, come certificati verdi, aiuti agli investimenti, esenzioni o sgravi fiscali, restituzioni d’imposta e regimi di sostegno diretto dei prezzi. La scelta di non armonizzare immediatamente tali regimi è motivata, nei considerando, dall’esperienza ancora limitata e dalla necessità di mantenere la fiducia degli investitori.
L’articolo 4 incarica la Commissione di valutare tali meccanismi, nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato di cui agli articoli 87 e 88 CE. Entro il 27 ottobre 2005 la Commissione deve presentare una relazione documentata sull’esperienza acquisita nella coesistenza dei diversi sistemi e sul loro rapporto costo-efficacia.
Se necessario, la relazione deve essere accompagnata da una proposta di quadro comunitario. Qualsiasi futura proposta dovrà:
- contribuire al raggiungimento degli obiettivi indicativi nazionali;
- essere compatibile con i principi del mercato interno dell’elettricità;
- tenere conto delle diverse fonti, tecnologie e differenze geografiche;
- promuovere efficacemente le rinnovabili in modo semplice e, per quanto possibile, efficiente sotto il profilo dei costi;
- prevedere periodi di transizione di almeno sette anni, preservando la fiducia degli investitori.
Garanzie d’origine
L’articolo 5 introduce un sistema di garanzia d’origine dell’elettricità rinnovabile, volto a migliorare la trasparenza del mercato e a facilitare la scelta dei consumatori. Entro il 27 ottobre 2003 gli Stati membri devono assicurare che l’origine dell’elettricità rinnovabile sia garantita ai sensi della direttiva e che le garanzie siano rilasciate su richiesta secondo criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori.
Gli Stati membri possono designare uno o più organi competenti, indipendenti dalle attività di produzione e distribuzione, per sovrintendere al rilascio.
Le garanzie di origine devono indicare:
- la fonte energetica utilizzata;
- le date e i luoghi di produzione;
- per le centrali idroelettriche, la capacità.
Le garanzie rilasciate a norma del sistema devono essere reciprocamente riconosciute dagli Stati membri come prova dell’origine, salvo un rifiuto motivato da criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori. In caso di mancato riconoscimento, la Commissione può intervenire nei confronti della parte che oppone il rifiuto.
Gli Stati membri o gli organi competenti devono inoltre adottare meccanismi idonei a garantire accuratezza e affidabilità del sistema e descrivere tali misure nella relazione di cui all’articolo 3, paragrafo 3.
Procedure amministrative di autorizzazione
L’articolo 6 impone un riesame delle procedure amministrative relative agli impianti di produzione da fonti rinnovabili. L’obiettivo è triplice:
- ridurre gli ostacoli normativi e di altro tipo;
- razionalizzare e accelerare le procedure al livello amministrativo adeguato;
- garantire regole oggettive, trasparenti e non discriminatorie, che considerino le specificità delle diverse tecnologie.
Entro il 27 ottobre 2003 gli Stati membri devono pubblicare una relazione sulla valutazione svolta e, se del caso, sulle azioni intraprese. La relazione deve descrivere, ove pertinente nel contesto nazionale:
- il coordinamento tra amministrazioni in materia di termini, ricezione e trattamento delle domande;
- eventuali linee guida e la possibilità di una procedura di programmazione rapida;
- la designazione di autorità di mediazione nelle controversie tra autorità competenti e richiedenti.
La Commissione valuta le migliori prassi nella relazione di sintesi prevista dall’articolo 8.
Accesso alla rete, connessione e ripartizione dei costi
L’articolo 7 contiene gli obblighi più operativi per il funzionamento del mercato. Gli Stati membri devono adottare misure per assicurare che i gestori delle reti di trasmissione e distribuzione garantiscano la trasmissione e la distribuzione dell’elettricità rinnovabile, fermo restando il mantenimento dell’affidabilità e della sicurezza della rete. Possono inoltre prevedere un accesso prioritario alla rete per l’elettricità rinnovabile.
Per la connessione dei nuovi impianti, gli Stati membri devono istituire un quadro giuridico o imporre ai gestori di pubblicare norme standard relative ai costi di adattamento tecnico, compresi connessioni e potenziamenti della rete. Tali norme devono essere basate su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori e considerare costi e benefici dell’integrazione in rete.
La direttiva ammette che, se del caso, i gestori di rete sopportino in tutto o in parte tali costi. Inoltre, essi devono fornire al nuovo produttore una stima esauriente e dettagliata dei costi di connessione; gli Stati membri possono permettere ai produttori di indire una gara per i lavori di connessione.
Quanto alla ripartizione dei costi di installazione e potenziamento della rete tra i beneficiari, gli Stati membri devono fissare regole pubbliche basate su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, che tengano conto dei vantaggi per i produttori collegati e per i gestori delle reti.
La tariffazione della trasmissione e distribuzione non deve penalizzare l’elettricità rinnovabile, in particolare quella prodotta in zone periferiche, insulari o a bassa densità di popolazione. Se del caso, le tariffe devono riflettere i vantaggi di costo realizzabili grazie all’allacciamento dell’impianto, anche quando vi sia uso diretto della rete a bassa tensione.
Le relazioni nazionali devono infine esaminare le misure per agevolare l’accesso alla rete, compresa la fattibilità della misurazione bidirezionale.
Monitoraggio della Commissione e sviluppi futuri
L’articolo 8 prevede una relazione di sintesi della Commissione da presentare entro il 31 dicembre 2005 e poi ogni cinque anni, sulla base delle relazioni nazionali. La relazione deve descrivere i progressi compiuti nel riflettere i costi esterni dell’elettricità non rinnovabile e l’impatto del sostegno pubblico, nonché valutare la possibilità per gli Stati membri di raggiungere gli obiettivi nazionali e quello globale, oltre all’assenza di discriminazioni tra fonti energetiche.
Se opportuno, la Commissione può accompagnare la relazione con ulteriori proposte normative.
Recepimento, entrata in vigore e destinatari
L’articolo 9 impone il recepimento entro il 27 ottobre 2003. Gli Stati membri devono informare immediatamente la Commissione delle misure adottate e, al momento della pubblicazione ufficiale, devono includere un riferimento alla direttiva o corredare tali disposizioni di un riferimento equivalente.
La direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e vincola gli Stati membri in quanto destinatari diretti.
Disposizioni principali
Finalità generale
L’articolo 1 stabilisce che la direttiva mira a promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel mercato interno e a creare le basi per un futuro quadro comunitario in materia.
Definizioni chiave
L’articolo 2 definisce le fonti energetiche rinnovabili come fonti non fossili, includendo eolica, solare, geotermica, moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas. Definisce inoltre biomassa, elettricità prodotta da fonti rinnovabili e consumo di elettricità (produzione nazionale, compresa l’autoproduzione, più importazioni meno esportazioni).
Obiettivi indicativi nazionali e reporting
L’articolo 3 impone agli Stati membri di adottare misure appropriate e proporzionate per aumentare il consumo di elettricità rinnovabile. Entro il 27 ottobre 2002 e poi ogni cinque anni devono adottare e pubblicare una relazione con gli obiettivi indicativi nazionali per i dieci anni successivi e con le misure previste; per gli obiettivi fino al 2010 devono tenere conto dei valori di riferimento dell’allegato e della compatibilità con gli impegni Kyoto. Entro il 27 ottobre 2003 e poi ogni due anni devono pubblicare una relazione sul raggiungimento degli obiettivi. La Commissione valuta i progressi e la coerenza con l’obiettivo indicativo globale del 12% del consumo interno lordo di energia entro il 2010 e con la quota indicativa del 22,1% di elettricità rinnovabile sul consumo totale UE, pubblicando relazioni dal 27 ottobre 2004 ogni due anni; se gli obiettivi nazionali risultano probabilmente incompatibili, può proporre anche obiettivi nazionali vincolanti.
Regimi di sostegno nazionali
L’articolo 4 affida alla Commissione la valutazione dei meccanismi nazionali di sostegno che incidono sugli scambi, nel rispetto degli articoli 87 e 88 CE. La Commissione deve presentare entro il 27 ottobre 2005 una relazione sull’esperienza maturata e, se necessario, una proposta per un quadro comunitario dei regimi di sostegno. Eventuali proposte devono contribuire agli obiettivi nazionali, essere compatibili con il mercato interno, tener conto delle diverse fonti, tecnologie e aree geografiche, essere efficaci e semplici, e prevedere periodi di transizione di almeno sette anni mantenendo la fiducia degli investitori.
Garanzie d’origine
L’articolo 5 impone agli Stati membri, entro il 27 ottobre 2003, di garantire che l’origine dell’elettricità rinnovabile sia attestata mediante garanzie d’origine rilasciate su richiesta secondo criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori. Possono essere designati organi competenti indipendenti; le garanzie devono indicare fonte, date, luoghi di produzione e, per l’idroelettrico, la capacità. Le garanzie sono reciprocamente riconosciute come prova dell’origine, salvo rifiuto motivato su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori; la Commissione può intervenire in caso di mancato riconoscimento. Gli Stati membri devono prevedere meccanismi per assicurare accuratezza e affidabilità del sistema.
Semplificazione delle procedure amministrative
L’articolo 6 obbliga Stati membri e autorità competenti a riesaminare il quadro autorizzatorio per ridurre ostacoli normativi, razionalizzare e accelerare le procedure e garantire regole oggettive, trasparenti e non discriminatorie che tengano conto delle diverse tecnologie rinnovabili. Entro il 27 ottobre 2003 deve essere pubblicata una relazione con le azioni intraprese e con possibili strumenti di coordinamento, linee guida, procedure rapide e meccanismi di mediazione. La Commissione valuta le migliori prassi nella relazione di sintesi.
Accesso e connessione alla rete
L’articolo 7 impone misure per garantire la trasmissione e distribuzione dell’elettricità rinnovabile, salvaguardando affidabilità e sicurezza della rete, e consente l’accesso prioritario alla rete. Gli Stati membri devono fissare regole standard, pubbliche e non discriminatorie sui costi di connessione e di adattamento della rete, potendo anche farne sopportare una parte ai gestori di rete. I costi di trasmissione e distribuzione non devono penalizzare l’elettricità rinnovabile, in particolare quella prodotta in regioni periferiche, insulari o a bassa densità; le tariffe devono riflettere gli eventuali vantaggi di costo derivanti dall’allaccio. Le relazioni nazionali devono esaminare anche la fattibilità della misurazione bidirezionale.
Relazione di sintesi della Commissione
L’articolo 8 prevede una relazione di sintesi della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2005 e poi ogni cinque anni, basata sulle relazioni nazionali. La relazione deve descrivere i progressi nel riflettere i costi esterni dell’elettricità non rinnovabile e l’impatto del sostegno pubblico, e valutare la possibilità di raggiungere gli obiettivi nazionali, l’obiettivo globale e l’assenza di discriminazioni tra fonti; la Commissione può corredarla di ulteriori proposte.
Recepimento
L’articolo 9 stabilisce che gli Stati membri devono adottare entro il 27 ottobre 2003 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie e informarne la Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 10 dispone l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale; l’articolo 11 indica come destinatari tutti gli Stati membri.
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