Direttiva 2001/65
Direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva introduce nel diritto contabile europeo la possibilità, e in taluni casi l’obbligo per gli Stati membri, di applicare il valore equo a determinati strumenti finanziari. Modifica le regole di valutazione e di informativa previste per bilanci annuali e consolidati, con particolare attenzione ai derivati, alle coperture e alle note integrative. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 1° gennaio 2004. È inoltre previsto un riesame da parte della Commissione entro il 1° gennaio 2007.
Modifica le direttive contabili 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE introducendo e disciplinando la valutazione al valore equo di taluni strumenti finanziari nei conti annuali e consolidati di società, banche e altri istituti finanziari.
Ambito di applicazione
Si applica alle società soggette alla direttiva 78/660/CEE, ai gruppi soggetti alla direttiva 83/349/CEE e agli enti creditizi e altri istituti finanziari soggetti alla direttiva 86/635/CEE, nella misura in cui tali atti non dispongano altrimenti. L’intervento riguarda in particolare la valutazione di strumenti finanziari, compresi i derivati, nei conti annuali e/o consolidati; gli Stati membri possono limitare l’autorizzazione o l’obbligo ai soli conti consolidati. Sono previste esclusioni per taluni strumenti non derivati detenuti fino a scadenza, prestiti e crediti originati e non detenuti a negoziazione, partecipazioni in controllate/collegate/joint venture, titoli di capitale emessi dalla società e altri strumenti con specificità tali da richiedere diversa contabilizzazione. È prevista inoltre una possibile deroga per le società di piccole dimensioni in relazione ad alcune informazioni sui derivati.
Valutazione al valore equo di strumenti finanziari nei bilanci societari e bancari
La direttiva 2001/65/CE interviene sulle direttive contabili 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per consentire l’uso del valore equo nella valutazione di taluni strumenti finanziari, in coerenza con l’evoluzione degli standard contabili internazionali. Il legislatore unionale evidenzia, nei considerando, l’esigenza di adeguare l’informativa finanziaria alla diffusione dei derivati e di migliorare la comparabilità dei bilanci nell’Unione.
Obiettivi e ratio dell’intervento
La direttiva mira a superare, per categorie circoscritte di strumenti finanziari, la logica del costo storico prevista in via generale dalla quarta direttiva contabile. L’intento è duplice:
- allineare il diritto contabile dell’Unione ai più recenti sviluppi internazionali, in particolare in materia di strumenti finanziari;
- consentire una rappresentazione più aderente della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica delle imprese che fanno uso di strumenti derivati e tecniche di copertura.
Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo
Le modifiche incidono su tre testi fondamentali:
- la direttiva 78/660/CEE sui conti annuali di taluni tipi di società;
- la direttiva 83/349/CEE sui conti consolidati;
- la direttiva 86/635/CEE sui conti annuali e consolidati di banche e altri istituti finanziari.
L’intervento riguarda la valutazione e l’informativa relativa agli strumenti finanziari, compresi i derivati. Gli Stati membri possono:
- autorizzare la valutazione al valore equo per tutte le società o per determinate categorie;
- imporla a tali soggetti;
- limitare autorizzazione o obbligo ai soli conti consolidati.
Strumenti inclusi ed esclusioni
La nuova sezione 7 bis della direttiva 78/660/CEE definisce il perimetro dell’applicazione del fair value.
Sono ricompresi, in linea di principio, gli strumenti finanziari, compresi i derivati. Sono considerati derivati anche quelli collegati a merci che danno diritto alla liquidazione in contanti o mediante altri strumenti finanziari, salvo che ricorrano cumulativamente tre condizioni:
- il contratto è concluso e mantenuto per soddisfare esigenze di acquisto, vendita o utilizzo della società con riferimento alle merci;
- il contratto è destinato a tale scopo sin dall’inizio;
- si prevede l’esecuzione mediante consegna della merce.
La disciplina non si applica a:
- strumenti finanziari non derivati detenuti fino a scadenza;
- prestiti e crediti originati dalla società e non detenuti a scopo di negoziazione;
- partecipazioni in controllate, collegate e joint venture;
- titoli di capitale emessi dalla società;
- contratti con corrispettivo condizionato in un’aggregazione di imprese;
- altri strumenti finanziari le cui specificità impongano, secondo prassi generalmente ammessa, una diversa contabilizzazione.
Per le passività, il valore equo si applica soltanto se si tratta di:
- passività detenute come elementi del portafoglio di negoziazione;
- strumenti finanziari derivati.
Determinazione del valore equo
L’articolo 42 ter individua una gerarchia di criteri di valutazione:
- se esiste un mercato affidabile facilmente individuabile, si utilizza il valore di mercato;
- se il prezzo diretto non è disponibile, il valore può essere ricavato da componenti o strumenti analoghi;
- se non è possibile individuare un mercato affidabile, si ricorre a modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, purché producano una ragionevole approssimazione del valore di mercato.
Quando nessuno di questi metodi consente una valutazione affidabile, si torna alle regole ordinarie di valutazione previste dagli articoli da 34 a 42.
Trattamento contabile delle variazioni di valore
Regola generale: le variazioni del valore equo vanno imputate al conto economico.
Deroghe principali:
- se lo strumento è oggetto di copertura in un sistema di hedge accounting che esclude dal conto economico tutta o parte della variazione di valore, la variazione è imputata direttamente al patrimonio netto in una riserva da fair value;
- la stessa logica si applica alle differenze di cambio relative a elementi monetari facenti parte di un investimento netto in un’entità estera.
Inoltre, gli Stati membri possono autorizzare o imporre che le variazioni di valore di un’attività finanziaria disponibile per la vendita, diversa da un derivato, siano rilevate direttamente nel patrimonio netto nella riserva da fair value.
La riserva va rettificata quando gli importi accantonati non sono più necessari ai fini delle regole sopra indicate.
Informativa di bilancio e relazione annuale
La direttiva rafforza gli obblighi informativi, sia nel bilancio sia nella relazione annuale.
Se è applicato il valore equo, la nota integrativa deve indicare:
- gli assunti fondamentali dei modelli e delle tecniche di valutazione quando il fair value è determinato con modelli;
- per ciascuna categoria di strumenti finanziari, il fair value, le variazioni imputate al conto economico e quelle imputate alla riserva da fair value;
- per ciascuna categoria di derivati, l’entità e la natura degli strumenti, incluse le condizioni significative che incidono su importi, scadenze e certezza dei flussi finanziari futuri;
- una tabella delle variazioni della riserva da fair value intervenute nell’esercizio.
Se il fair value non è applicato, occorre comunque fornire:
- per ciascuna categoria di derivati, il fair value se determinabile con i metodi dell’articolo 42 ter, nonché informazioni su entità e natura degli strumenti;
- per le immobilizzazioni finanziarie contabilizzate sopra il fair value e senza ricorso alla rettifica di valore prevista dall’articolo 35, paragrafo 1, lettera c), punto aa), il valore contabile, il valore equo e le ragioni del mancato abbattimento del valore.
La relazione annuale deve inoltre contenere, in relazione all’uso di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione di attività, passività, situazione finanziaria e risultati:
- gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio finanziario, comprese le politiche di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;
- l’esposizione al rischio di prezzo, credito, liquidità e variazione dei flussi finanziari.
Modifiche ai conti consolidati e alle banche
La direttiva 83/349/CEE viene aggiornata in due direzioni:
- l’articolo 29 impone che gli elementi dell’attivo e del passivo inclusi nel consolidamento siano valutati con metodi uniformi secondo le sezioni 7 e 7 bis della direttiva 78/660/CEE;
- l’articolo 34 estende gli obblighi informativi in nota e sulla gestione del rischio ai bilanci consolidati.
La direttiva 86/635/CEE è a sua volta adattata per rendere applicabili alle banche e agli altri istituti finanziari le nuove disposizioni degli articoli 42 bis-42 quinquies, con rinvio generale alla direttiva 78/660/CEE nella misura compatibile con la disciplina speciale del settore.
Rapporto con il riesame della Commissione
Sono introdotte clausole di revisione:
- per la direttiva 78/660/CEE, la Commissione riesamina entro il 1° gennaio 2007 le disposizioni sulla valutazione al valore equo, sull’informativa e sulla gestione del rischio;
- per la direttiva 83/349/CEE, il riesame entro la medesima data riguarda le disposizioni corrispondenti sui conti consolidati.
Il riesame deve tenere conto dell’esperienza maturata e degli sviluppi internazionali in materia contabile; se necessario, la Commissione presenta una proposta di modifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
Recepimento
Gli Stati membri devono conformarsi alla direttiva entro il 1° gennaio 2004.
Sono previsti gli ordinari obblighi di recepimento:
- adozione delle misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie;
- comunicazione immediata alla Commissione;
- inserimento di un rinvio alla direttiva nelle misure nazionali o apposizione di tale rinvio al momento della pubblicazione ufficiale;
- trasmissione alla Commissione del testo delle disposizioni interne essenziali adottate nel settore disciplinato.
Implicazioni pratiche per i professionisti
Per avvocati e commercialisti italiani, la direttiva rileva soprattutto perché introduce una facoltà/possibilità normativa per il legislatore nazionale di estendere la contabilizzazione al fair value a specifici strumenti finanziari, con significativi riflessi su:
- criteri di valutazione di bilancio;
- informativa integrativa;
- reporting sulla gestione dei rischi;
- bilanci consolidati e bilanci di banche e intermediari finanziari.
La discrezionalità degli Stati membri è ampia quanto a scelta tra autorizzazione e obbligo, perimetro delle società interessate e applicazione ai soli conti consolidati; resta però vincolante il risultato minimo di armonizzazione fissato dalla direttiva e il rispetto del termine di recepimento del 1° gennaio 2004.
Disposizioni principali
Introduzione della valutazione al valore equo
Inserisce nella direttiva 78/660/CEE la sezione 7 bis e gli articoli 42 bis-42 quinquies, autorizzando o imponendo agli Stati membri di consentire o richiedere la valutazione al valore equo di strumenti finanziari, compresi i derivati, per tutte le società o per talune categorie, anche limitatamente ai conti consolidati. La disciplina è pensata per avvicinare la normativa contabile comunitaria agli sviluppi internazionali e garantire comparabilità dell’informativa finanziaria.
Ambito oggettivo ed esclusioni della fair value accounting
Il valore equo si applica a taluni strumenti finanziari e, quanto alle passività, solo a quelle detenute nel portafoglio di negoziazione o costituite da derivati. Sono esclusi gli strumenti finanziari non derivati detenuti fino a scadenza, i prestiti e crediti originati dalla società e non detenuti per negoziazione, nonché partecipazioni in controllate, collegate e joint venture, titoli di capitale emessi dalla società, corrispettivi condizionati in aggregazioni di imprese e altri strumenti per i quali sia generalmente ammessa una contabilizzazione diversa.
Definizione di derivati su merci e coperture
Considera derivati anche quelli collegati a merci che consentono la liquidazione per contanti o mediante altri strumenti finanziari, salvo che siano conclusi e mantenuti per esigenze di acquisto, vendita o utilizzo della società, siano stati destinati a tale scopo sin dall’inizio e si preveda l’esecuzione con consegna della merce. È inoltre prevista la possibilità, per attività o passività oggetto di copertura in un sistema contabile di hedge accounting al fair value, di applicare il valore specifico prescritto da tale sistema.
Criteri di determinazione del valore equo
L’articolo 42 ter stabilisce che il valore equo si determina prioritariamente con riferimento al valore di mercato quando esista un mercato affidabile facilmente individuabile; se il prezzo diretto non è disponibile, può essere derivato da componenti o strumenti analoghi. In alternativa si utilizzano modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, purché forniscano una ragionevole approssimazione del valore di mercato. Se nessun metodo consente una valutazione affidabile, si applicano le regole ordinarie di valutazione di cui agli articoli da 34 a 42.
Trattamento delle variazioni di valore
In linea generale, le variazioni di valore degli strumenti valutati al fair value sono imputate al conto economico. Tuttavia, esse sono rilevate direttamente nel patrimonio netto, in una riserva da fair value, quando si tratta di strumenti di copertura in un sistema di hedge accounting che esclude dal conto economico tutta o parte della variazione di valore, oppure di differenze di cambio relative a elementi monetari facenti parte di un investimento netto in un’entità estera. Gli Stati membri possono inoltre autorizzare o imporre che le variazioni di valore di attività finanziarie disponibili per la vendita, diverse dai derivati, siano imputate alla riserva da fair value.
Informativa in nota integrativa e nella relazione sulla gestione
Se è applicata la valutazione al valore equo, la nota integrativa deve indicare gli assunti dei modelli di valutazione quando il fair value è stimato con tecniche e modelli, il fair value per categoria di strumenti, le variazioni imputate al conto economico o alla riserva da fair value, le informazioni sui derivati per categoria e una tabella delle variazioni della riserva da fair value. Anche quando il fair value non è applicato, devono essere fornite informazioni sui derivati e, per talune immobilizzazioni finanziarie contabilizzate sopra il fair value, il valore contabile, il valore equo e le ragioni del mancato deprezzamento. La relazione annuale deve inoltre descrivere obiettivi e politiche di gestione del rischio finanziario, incluse le politiche di copertura, e l’esposizione ai rischi di prezzo, credito, liquidità e variazione dei flussi finanziari.
Modifiche alla direttiva sui conti consolidati e a quella sulle banche
La direttiva 83/349/CEE è modificata per imporre che gli elementi dell’attivo e del passivo inclusi nel consolidamento siano valutati con metodi uniformi secondo le sezioni 7 e 7 bis della direttiva 78/660/CEE e per estendere l’informativa in nota e sulla gestione del rischio anche ai bilanci consolidati. La direttiva 86/635/CEE è aggiornata per richiamare e applicare agli enti creditizi e finanziari le nuove disposizioni sulla sezione 7 bis, con un’esclusione specifica di alcune norme non applicabili ai valori valutati al fair value.
Riesame della Commissione
La Commissione deve riesaminare, entro il 1° gennaio 2007, le nuove disposizioni sul valore equo introdotte nelle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, alla luce dell’esperienza applicativa e degli sviluppi internazionali in materia contabile, presentando se del caso una proposta di modifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
Recepimento e termini
Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 1° gennaio 2004 e darne immediata comunicazione alla Commissione. Le misure nazionali devono contenere un rinvio alla direttiva o esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni interne essenziali adottate nel settore disciplinato.
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