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Direttiva 2001/56

Direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 78/548/CEE del Consiglio

Normativa europea32001L0056

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2001/56/CE aggiorna il quadro dell’omologazione CE per i sistemi di riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, sostituendo la precedente direttiva 78/548/CEE. Essa introduce requisiti tecnici e di sicurezza più estesi per i sistemi di riscaldamento dell’abitacolo e del vano di carico, nonché per i dispositivi di riscaldamento a combustione, con test specifici su qualità dell’aria, temperature ed emissioni. La disciplina si innesta nel sistema di omologazione della direttiva 70/156/CEE e stabilisce date progressive di applicazione per il divieto di rifiuto dell’omologazione e per l’immissione sul mercato dei veicoli non conformi.

Riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, con requisiti di omologazione CE per i sistemi di riscaldamento e i dispositivi di riscaldamento a combustione

Ambito di applicazione

Si applica ai veicoli delle categorie M, N e O muniti di un sistema di riscaldamento, nonché ai dispositivi di riscaldamento a combustione considerati come componenti e ai tipi di veicolo equipaggiati con tali dispositivi. La direttiva disciplina il riscaldamento dell’abitacolo e del vano di carico, incluse le soluzioni con recupero del calore e i sistemi a combustione alimentati da combustibili liquidi o gassosi; prevede inoltre un allegato specifico per future prescrizioni di sicurezza sui sistemi a GPL. Restano rilevanti le interazioni con la direttiva 70/156/CEE sull’omologazione dei veicoli e dei loro rimorchi. È escluso, per taluni aspetti di prova, il caso dei veicoli conformi all’allegato III e, nel punto 4.3 dell’articolo 4, i tipi di veicoli muniti di sistema di riscaldamento con recupero del calore - acqua.

Direttiva 2001/56/CE sul riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

La direttiva aggiorna la disciplina comunitaria dei sistemi di riscaldamento installati sui veicoli a motore e sui loro rimorchi, con particolare attenzione alla sicurezza e all’omologazione CE. Essa sostituisce la precedente direttiva 78/548/CEE e si inserisce nel quadro della direttiva 70/156/CEE sull’omologazione dei veicoli, armonizzando requisiti tecnici, prove e modalità di riconoscimento reciproco.

Obiettivi e contesto normativo

Il legislatore unionale richiama il progresso tecnico e l’uso crescente di dispositivi di riscaldamento a combustione, spesso alimentati a gasolio, benzina o GPL, per riscaldare abitacoli, vani di carico o vani di riposo in modo efficiente e con minore ricorso al motore di trazione a veicolo fermo. La direttiva mira quindi a garantire un elevato livello di sicurezza, estendendo l’ambito di applicazione ai requisiti relativi ai dispositivi di riscaldamento e alla loro installazione, nonché ai controlli sulle emissioni e sulle temperature superficiali.

Ambito di applicazione

L’articolo 1 rinvia alla definizione di veicolo contenuta nella direttiva 70/156/CEE. L’allegato II, punto 1.1, precisa che la direttiva si applica a tutti i veicoli delle categorie M, N e O muniti di un sistema di riscaldamento.

Le definizioni rilevanti includono:

  • "sistema di riscaldamento": qualsiasi dispositivo che aumenta la temperatura all’interno del veicolo, compreso l’eventuale vano di carico;
  • "dispositivo di riscaldamento a combustione": dispositivo che utilizza direttamente un combustibile liquido o gassoso, senza ricorrere al calore di recupero del motore di propulsione;
  • "sistema di riscaldamento con recupero del calore": sistema che recupera il calore del motore e utilizza come mezzo di trasferimento acqua, olio o aria;
  • "surriscaldamento": condizione in cui l’entrata d’aria del dispositivo di riscaldamento a combustione è completamente ostruita.

La disciplina copre sia l’omologazione dei veicoli dotati di tali sistemi, sia l’omologazione dei dispositivi di riscaldamento a combustione come componenti. L’allegato VIII è previsto quale futuro allegato sulle prescrizioni di sicurezza per i sistemi di riscaldamento a GPL.

Regola generale di omologazione e di libera circolazione

Gli articoli 2 e 3 stabiliscono l’obbligo di riconoscere la conformità dei sistemi che rispettano gli allegati:

  • non è possibile rifiutare l’omologazione CE o nazionale di un tipo di veicolo o di sistema di riscaldamento per ragioni attinenti al sistema di riscaldamento dell’abitacolo o del vano di carico, se conforme;
  • non è possibile rifiutare o vietare vendita, immatricolazione, entrata in servizio o uso dei veicoli, né vendita, entrata in servizio o uso dei sistemi di riscaldamento, per i medesimi motivi.

Si tratta di una direttiva di armonizzazione tecnica: gli Stati membri devono conseguire il risultato di eliminare ostacoli alla circolazione dei prodotti conformi, ma restano liberi di scegliere le forme di recepimento.

Fasi temporali di applicazione

L’articolo 4 introduce una progressiva applicazione delle nuove regole:

  • dal 9 maggio 2003 gli Stati membri non possono rifiutare omologazioni né vietare vendita, immatricolazione o entrata in servizio di veicoli e sistemi conformi;
  • dal 9 maggio 2004 non rilasciano più l’omologazione CE, e possono rifiutare l’omologazione nazionale, di tipi non conformi;
  • dal 9 maggio 2005 cessano di considerare validi, ai fini dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE, i certificati di conformità dei veicoli nuovi e possono rifiutarne l’immatricolazione e vietarne vendita o entrata in servizio se non conformi.

La direttiva precisa inoltre che, dal 9 maggio 2005, le prescrizioni sui dispositivi di riscaldamento a combustione come componenti si applicano ai fini dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE. La deroga prevista al paragrafo 3 non si applica ai veicoli con sistema di riscaldamento con recupero del calore - acqua.

Requisiti tecnici sui sistemi di riscaldamento

L’allegato II contiene le prescrizioni di base. In particolare:

  • l’abitacolo di tutti i veicoli delle categorie M e N deve essere munito di un sistema di riscaldamento;
  • l’aria riscaldata introdotta nell’abitacolo non deve essere più inquinata dell’aria al punto di entrata nel veicolo;
  • durante l’uso su strada, conducente e passeggeri non devono entrare in contatto con parti del veicolo o aria riscaldata idonee a provocare ustioni;
  • le emissioni di scarico dei dispositivi di riscaldamento a combustione devono restare entro limiti accettabili.

Le prove di conformità per tali requisiti sono disciplinate dagli allegati IV, V e VI. L’allegato II rinvia inoltre all’allegato VII per le ulteriori prescrizioni relative ai dispositivi di riscaldamento a combustione e alla loro installazione.

Sistemi con recupero del calore

L’allegato III disciplina i sistemi di riscaldamento con recupero del calore - aria, stabilendo le condizioni in presenza delle quali i requisiti dell’allegato II, punto 3.2, si considerano soddisfatti.

Tra i principali requisiti figurano:

  • tenuta ermetica del circuito primario dello scambiatore di calore a pressioni fino a 2 bar;
  • assenza di elementi smontabili nelle pareti del circuito primario;
  • spessore minimo della parete di trasferimento del calore pari a 2 mm per acciai non legati, con regole equivalenti per altri materiali;
  • requisiti specifici in caso di smaltatura;
  • presenza di una zona indicatrice di corrosione di almeno 30 mm sul tubo dei gas di scarico;
  • condizioni particolari per sistemi che utilizzano l’aria di raffreddamento del motore come aria di riscaldamento, con giunti e tenute a prova di gas e resistenti all’olio.

Prove di conformità: qualità dell’aria, temperatura ed emissioni

L’allegato IV disciplina la prova della qualità dell’aria. Per i veicoli completi, il riscaldamento deve funzionare per un’ora a regime massimo in aria stabile, con finestrini chiusi e, per i dispositivi a combustione, motore spento. La concentrazione di CO misurata all’interno non deve superare di oltre 20 ppm quella misurata all’esterno in prossimità dell’ingresso dell’aria. Per i dispositivi considerati come componenti, è prevista anche una prova di tenuta del circuito primario dello scambiatore: a 0,5 hpa la perdita deve essere pari o inferiore a 30 dm3/h.

L’allegato V regola la prova della temperatura. Le prescrizioni principali sono:

  • temperatura delle superfici accessibili al conducente non superiore a 70 °C per metallo non rivestito o 80 °C per altri materiali;
  • in caso di parti dietro il sedile del conducente e di surriscaldamento, limite di 110 °C;
  • per veicoli M1 e N, limite di 110 °C per le parti accessibili ai passeggeri seduti, salvo la grata di uscita dell’aria;
  • per veicoli M2 e M3, limite di 70 °C/80 °C secondo il materiale;
  • temperatura dell’aria riscaldata immessa nell’abitacolo non superiore a 150 °C.

L’allegato VI riguarda le emissioni di scarico. Il riscaldamento deve funzionare per un’ora a regime massimo a temperatura ambiente di 20 ± 10 °C; le emissioni, misurate a secco e non diluite, non devono superare i valori della tabella richiamata. È inoltre prevista una prova in condizioni equivalenti a un veicolo a 100 km/h, nella quale il CO non deve superare lo 0,2% in volume. Se la prova è già stata eseguita sul componente, non va ripetuta sul veicolo.

Prescrizioni specifiche per i dispositivi di riscaldamento a combustione e la loro installazione

L’allegato VII stabilisce regole dettagliate, sia per il prodotto sia per l’installazione sul veicolo.

Sul piano generale:

  • ogni dispositivo deve essere accompagnato da istruzioni di funzionamento e manutenzione; per i ricambi, anche da istruzioni di installazione;
  • devono esserci dispositivi di sicurezza per gestire l’assenza di fiamma o lo spegnimento durante il funzionamento, con tempi massimi di intervento fissati a 4 minuti per dispositivi a combustibile liquido e, per i dispositivi a combustibile gassoso, a 1 minuto o 10 secondi a seconda del tipo di controllo della fiamma;
  • la camera di combustione e lo scambiatore di calore dei dispositivi ad acqua devono sopportare una pressione pari al doppio della normale o a 2 bar, se superiore;
  • il dispositivo deve recare etichetta con nome del fabbricante, numero di modello e tipo, potenza nominale in kW, tipo di combustibile e, se del caso, tensione di funzionamento e pressione del gas;
  • se è presente una ventola, deve essere previsto un arresto ritardato anche in caso di surriscaldamento o interruzione del carburante;
  • i requisiti elettrici devono essere soddisfatti entro una variazione di tensione del ±16% rispetto alla nominale;
  • una spia luminosa visibile deve indicare se il dispositivo è innestato.

Quanto all’installazione:

  • i veicoli O con dispositivi a combustibile liquido sono considerati conformi ai requisiti del punto 2;
  • le parti della carrozzeria vicine al dispositivo devono essere protette da calore eccessivo, fuoriuscite di combustibile o olio;
  • il dispositivo non deve creare rischi di incendio neppure in caso di surriscaldamento;
  • per i veicoli M2 e M3 il dispositivo non deve essere installato nell’abitacolo, salvo installazione in involucro ermeticamente sigillato conforme;
  • l’etichetta deve essere visibile anche dopo l’installazione;
  • il bocchettone del serbatoio non deve essere nell’abitacolo e deve avere tappo idoneo;
  • il sistema di scarico deve essere collocato in modo da evitare infiltrazioni nell’abitacolo;
  • l’aria di combustione non può essere prelevata dall’abitacolo e la presa aria deve essere protetta da ostruzioni;
  • l’aria di riscaldamento può essere fresca o riciclata, ma deve provenire da zona protetta e i condotti devono essere schermati;
  • l’uscita dell’aria deve evitare lesioni e ostruzioni;
  • in caso di interruzione della combustione, il motore del veicolo deve spegnersi automaticamente e l’alimentazione di combustibile deve interrompersi entro 5 secondi, salvo che sia già stato attivato un dispositivo manuale.

Omologazione, marchi e conformità della produzione

L’allegato I disciplina le procedure amministrative di omologazione CE per il tipo di veicolo e per il tipo di dispositivo di riscaldamento a combustione. Il costruttore o fabbricante presenta la domanda, accompagnata dalla scheda informativa prevista, e mette a disposizione del servizio tecnico un esemplare rappresentativo del tipo da omologare. Se i requisiti sono soddisfatti, viene rilasciata l’omologazione CE; a ciascun tipo è assegnato un numero di omologazione univoco.

Per i dispositivi di riscaldamento a combustione è previsto un marchio di omologazione CE di componente, costituito da un rettangolo con la lettera "e" e dal simbolo distintivo dello Stato membro che ha rilasciato l’omologazione, nonché dal numero di omologazione di base e dal numero progressivo "00" per la presente direttiva.

L’allegato I richiama inoltre:

  • le disposizioni dell’articolo 5 della direttiva 70/156/CEE per le modifiche del tipo e delle omologazioni;
  • l’articolo 10 della direttiva 70/156/CEE per i provvedimenti sulla conformità della produzione.

Recepimento, abrogazione e rapporti con atti precedenti

Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 9 maggio 2003 e notificare alla Commissione le misure adottate. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dagli stessi Stati membri.

La direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è destinata agli Stati membri. La direttiva 78/548/CEE è abrogata con effetto dal 9 maggio 2004, con sostituzione integrale dei suoi riferimenti da intendersi fatti alla direttiva 2001/56/CE.

Profili pratici per operatori e professionisti

Per costruttori, importatori e operatori dell’automotive, la direttiva comporta la necessità di verificare la conformità dei sistemi di riscaldamento ai requisiti di sicurezza e di prova previsti dagli allegati. Per i consulenti legali e fiscali, i punti di attenzione riguardano soprattutto:

  • la gestione della documentazione di omologazione CE;
  • la corretta apposizione del marchio di componente;
  • la compatibilità dei modelli con le scadenze del 9 maggio 2003, 2004 e 2005;
  • l’aggiornamento delle procedure di qualità e conformità della produzione ai rinvii della direttiva 70/156/CEE.

In termini giuridici, la direttiva non armonizza la forma del recepimento, ma impone agli Stati membri un preciso risultato: non ostacolare i prodotti conformi e garantire che i sistemi di riscaldamento e i dispositivi a combustione soddisfino standard tecnici minimi uniformi in tutta l’Unione.

Disposizioni principali

Definizione di veicolo e collegamento alla direttiva 70/156/CEE

L’articolo 1 definisce "veicolo" come ogni veicolo a motore cui si applica la direttiva 70/156/CEE, richiamando quindi il sistema generale di omologazione comunitaria dei veicoli e dei loro rimorchi.

Divieto di rifiuto dell’omologazione per sistemi conformi

L’articolo 2 impone agli Stati membri di non rifiutare l’omologazione CE né l’omologazione nazionale di un tipo di veicolo o di un tipo di sistema di riscaldamento per motivi inerenti al sistema di riscaldamento dell’abitacolo o del vano di carico, se il sistema è conforme agli allegati.

Divieto di ostacolare commercializzazione e messa in servizio

L’articolo 3 vieta agli Stati membri di rifiutare o vietare la vendita, l’immatricolazione, l’entrata in servizio o l’uso dei veicoli, nonché la vendita, l’entrata in servizio o l’uso dei sistemi di riscaldamento, quando questi rispettano le prescrizioni degli allegati.

Scadenze progressive di applicazione

L’articolo 4 fissa tre date chiave: dal 9 maggio 2003 gli Stati membri non possono rifiutare l’omologazione né vietare la vendita, l’immatricolazione o l’entrata in servizio di veicoli e sistemi conformi; dal 9 maggio 2004 cessano di rilasciare omologazioni CE e possono rifiutare l’omologazione nazionale per tipi non conformi; dal 9 maggio 2005 i certificati di conformità dei veicoli nuovi non sono più validi ai fini dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE e può essere rifiutata l’immatricolazione e vietata la vendita o l’entrata in servizio dei veicoli nuovi non conformi. Sempre dal 9 maggio 2005, le prescrizioni sui dispositivi di riscaldamento a combustione come componenti si applicano ai fini dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE. La deroga del paragrafo 3 non si applica ai veicoli con sistema di riscaldamento con recupero del calore - acqua.

Future prescrizioni per i sistemi a GPL

L’articolo 5 stabilisce che entro il 9 novembre 2002 la Commissione esamini ulteriori prescrizioni di sicurezza per i dispositivi di riscaldamento a GPL dei veicoli a motore e, se del caso, modifichi la direttiva secondo la procedura di comitato prevista.

Procedura di comitato e termini tecnici di esecuzione

L’articolo 6 attribuisce alla Commissione l’assistenza del comitato per l’adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 70/156/CEE; rinvia agli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, con periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, fissato a 3 mesi. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Modifica della direttiva 70/156/CEE

L’articolo 7 modifica la direttiva 70/156/CEE sostituendo la voce 36 della parte 1 dell’allegato IV e le voci corrispondenti nell’allegato XI (appendici 1 e 2), per integrare il nuovo regime di omologazione.

Abrogazione della direttiva 78/548/CEE

L’articolo 8 abroga la direttiva 78/548/CEE con effetto dal 9 maggio 2004 e dispone che i riferimenti alla direttiva abrogata si intendano fatti alla presente direttiva.

Recepimento nazionale

L’articolo 9 impone agli Stati membri di mettere in vigore entro il 9 maggio 2003 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e di informarne immediatamente la Commissione. Le disposizioni di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale; gli Stati membri comunicano inoltre alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate in materia.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 10 stabilisce che la direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L’articolo 11 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materietrasportiomologazione dei veicolisicurezza dei prodottisicurezza stradale

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