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direttiva

Direttiva 2001/79

Direttiva 2001/79/CE della Commissione, del 17 settembre 2001, recante modifica della direttiva 87/153/CEE del Consiglio che fissa le linee direttrici per la valutazione degli additivi nell'alimentazione degli animali (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32001L0079

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna le linee direttrici del 1987 per la valutazione degli additivi nei mangimi alla luce del progresso scientifico e delle preoccupazioni sanitarie, in particolare sulla resistenza agli antibiotici, sui residui nei prodotti di origine animale, sulla sicurezza per lavoratori e consumatori e sull’impatto ambientale. Introduce un quadro molto dettagliato per il contenuto dei fascicoli, i metodi di prova, le relazioni di esperti, la convalida analitica e le condizioni per MRL e periodi di sospensione. Stabilisce inoltre regole specifiche per l’efficacia, per il rinnovo dell’autorizzazione e per i nuovi richiedenti che si basano su una precedente autorizzazione.

Modifica delle linee direttrici per la valutazione degli additivi nell'alimentazione degli animali, con integrazione di requisiti su sicurezza, efficacia, residui, lavoratori e ambiente.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri, che devono recepirla nell'ordinamento nazionale, e riguarda la valutazione dei fascicoli per l'autorizzazione e il rinnovo degli additivi destinati all'alimentazione animale ai sensi della direttiva 70/524/CEE. Il testo disciplina in particolare gli additivi diversi da microrganismi ed enzimi, nonché la parte relativa a microrganismi ed enzimi richiamata nell'allegato, con specifici requisiti per antibiotici, coccidiostatici, sostanze medicamentose, fattori di crescita, additivi tecnologici e zootecnici. Sono previste attenzioni specifiche per additivi contenenti OGM, per additivi destinati esclusivamente ad animali da compagnia e per i casi di rinnovo o di nuovo richiedente basato su una precedente autorizzazione.

Modifica delle linee direttrici per la valutazione degli additivi nell’alimentazione degli animali

La direttiva 2001/79/CE della Commissione aggiorna la direttiva 87/153/CEE, che fissa le linee direttrici per la valutazione degli additivi nei mangimi, alla luce dell’evoluzione scientifica e tecnica. Il nuovo impianto rafforza in particolare la valutazione della sicurezza sanitaria, del rischio microbiologico, dei residui nei prodotti alimentari di origine animale e dell’impatto ambientale degli additivi.

Finalità e razionale dell’intervento

I considerando evidenziano che la crescente diffusione di batteri resistenti agli antibiotici costituisce un problema di salute pubblica e che l’uso di antibiotici come additivi può contribuire a tale resistenza. La direttiva intende quindi integrare le linee direttrici con criteri più rigorosi per il fascicolo di domanda, compresi:

  • la valutazione del rischio di selezione e trasferimento della resistenza agli antibiotici;
  • la valutazione dei rischi per il consumatore dovuti a residui o metaboliti;
  • la valutazione dell’impatto ambientale;
  • informazioni sull’esposizione dei lavoratori e degli utilizzatori;
  • una valutazione critica indipendente dei fascicoli;
  • criteri più specifici per le prove di efficacia.

Ambito di applicazione

Il provvedimento riguarda la valutazione degli additivi per l’alimentazione animale nell’ambito della direttiva 70/524/CEE. L’allegato distingue tra:

  • additivi diversi da microrganismi ed enzimi (Parte I);
  • microrganismi ed enzimi (Parte II, richiamata ma non sviluppata nel testo fornito).

Sono previsti requisiti specifici per:

  • additivi contenenti organismi geneticamente modificati;
  • antibiotici, coccidiostatici, altre sostanze medicamentose e fattori di crescita;
  • additivi destinati esclusivamente agli alimenti per animali da compagnia;
  • additivi per i quali si chiede il rinnovo dell’autorizzazione;
  • nuovi richiedenti che si basino su una precedente autorizzazione ai sensi dell’articolo 9C, paragrafo 3, della direttiva 70/524/CEE.

Obblighi generali del fascicolo

Il fascicolo deve essere strutturato secondo le linee direttrici e contenere relazioni dettagliate su tutti gli studi, riferimenti bibliografici, copie dei dati scientifici pertinenti e una versione elettronica. Gli studi devono dimostrare la sicurezza dell’additivo:

  • per la specie bersaglio;
  • per i lavoratori esposti per inalazione o contatto cutaneo/mucose;
  • per i consumatori attraverso i residui nei prodotti di origine animale;
  • per la salute animale e umana con riguardo alla resistenza antimicrobica;
  • per l’ambiente.

Dove possibile, i test devono essere condotti secondo GLP/BPL e metodi convalidati. Le deviazioni dai dati richiesti vanno motivate.

Identità, composizione e caratteristiche dell’additivo

La documentazione deve descrivere in modo analitico:

  • denominazioni commerciali;
  • tipo di additivo e funzione principale;
  • composizione qualitativa e quantitativa, impurità e variabilità tra lotti;
  • stato fisico e caratteristiche tecniche;
  • procedimento di fabbricazione e purificazione.

Per le sostanze attive occorrono inoltre dati su:

  • nomenclatura chimica, numero CAS, formula e peso molecolare;
  • origine microbica e informazioni su eventuali ceppi geneticamente modificati;
  • purezza e impurezze chimiche e microbiche;
  • proprietà fisiche e chimico-fisiche rilevanti, inclusi pKa, solubilità, Kow, Koc, spettri e dati RMN.

Condizioni d’impiego e metodi di controllo

Devono essere indicati:

  • specie o categorie animali interessate;
  • tipo di alimento o materie prime;
  • livello di impiego, durata della somministrazione e, se del caso, periodo di sospensione;
  • eventuali controindicazioni e interazioni con alimenti, eccipienti, altri additivi o medicinali.

I metodi di controllo devono consentire la determinazione del principio attivo nelle premiscele e nei mangimi e, ove rilevante, dei residui marcatori nei tessuti e nei prodotti di origine animale. La direttiva richiede che i metodi siano validati, idealmente tramite ring test su almeno quattro laboratori o validazione interna secondo linee guida internazionali, e che abbiano limiti di quantificazione inferiori agli MRL.

Sicurezza per animali, consumatori, lavoratori e ambiente

La Parte IV impone una valutazione articolata del rischio.

Per le specie bersaglio, occorre un test di tolleranza con margine di sicurezza; un margine almeno pari a 10 può escludere ulteriori prove. Se l’additivo è destinato ad animali riproduttori, servono anche studi sulla funzione riproduttiva e sugli effetti sulla prole.

Per la sicurezza microbiologica, in presenza di attività antimicrobica sono richieste:

  • determinazione della MIC sui batteri rilevanti;
  • verifiche sulla resistenza crociata;
  • prove di selezione di ceppi resistenti;
  • studio dell’effetto su patogeni opportunisti e zoonotici;
  • monitoraggio della resistenza nel tempo.

Per metabolismo e residui, la direttiva richiede la definizione delle vie metaboliche, l’identificazione dei residui nei tessuti e nei prodotti commestibili e la caratterizzazione degli escreti ai fini ambientali. Il residuo marcatore deve consentire di fissare MRL e periodi di sospensione.

Per la tossicologia su animali da laboratorio, sono previsti studi di tossicità acuta, genotossicità, subcronica, cronica, cancerogenicità, tossicità riproduttiva, teratogenicità, metabolismo ed eliminazione, oltre ad eventuali studi specifici su metaboliti rilevanti. La NOEL deve essere individuata sulla base del dato più prudente; da essa si deriva la DGA, di regola con fattore di sicurezza almeno pari a 100.

Per i lavoratori, devono essere valutati i rischi da inalazione e contatto cutaneo/oculare, con indicazione di misure di controllo dell’esposizione; i dispositivi di protezione individuale sono indicati come ultima linea di difesa.

Per l’ambiente, la direttiva introduce un approccio graduale:

  • fase I per escludere i casi a impatto trascurabile o a PEC molto basse;
  • fase II A per calcolare con maggiore precisione le PEC e confrontarle con le PNEC;
  • fase II B per approfondire gli effetti cronici e specifici se permangono criticità.

Sono riportate soglie indicative, ad esempio per il suolo e per l’acqua, e criteri su bioaccumulazione e persistenza.

MRL, DGA e periodo di sospensione

Per la valutazione del consumatore, la direttiva disciplina in dettaglio:

  • la proposta di DGA in funzione del NOEL e del fattore di sicurezza;
  • la fissazione degli MRL sulla base del residuo marcatore e della cinetica di deplezione;
  • il possibile ricorso a MRL diversi per usi diversi, applicando quello più rigoroso;
  • il periodo di sospensione, calcolato per garantire che i residui scendano sotto il livello MRL con affidabilità del 95 %.

In alcuni casi l’MRL può non essere necessario, ad esempio per additivi destinati solo ad animali da compagnia, per sostanze completamente degradate in composti innocui, per DGA non specificata o quando il residuo non è biodisponibile.

Prove di efficacia

Gli studi di efficacia sono distinti per categoria di additivo.

Per gli additivi tecnologici, occorre dimostrare che migliorano o stabilizzano le caratteristiche del mangime o della premiscela nelle condizioni d’impiego previste, con protocolli statisticamente idonei e confronto con mangimi di riferimento.

Per gli additivi zootecnici, i test devono essere condotti nelle specie bersaglio, con controlli negativi e, ove opportuno, positivi. Devono essere raccolti dati su assunzione di mangime, crescita, conversione, resa e altri parametri positivi. Sono richieste almeno tre sperimentazioni indipendenti comparabili con significatività p < 0,05; per i ruminanti è ammesso p < 0,10.

Per coccidiostatici e altre sostanze medicamentose, la prova di efficacia si articola in:

  • esperimenti controllati in batteria;
  • studi in box;
  • sperimentazioni sul campo.

Monografia e scheda segnaletica

La Parte V definisce il modello di monografia, che deve contenere identità, specifiche del principio attivo, proprietà fisico-chimiche, stabilità, metodi di controllo, proprietà biologiche, residui, DGA/MRL e condizioni di impiego. La Parte VI definisce la struttura della scheda segnaletica, comprensiva di dati sull’identità, sul principio attivo, sulle proprietà, sulle condizioni d’impiego, sul responsabile dell’immissione in circolazione e sul fabbricante.

Rinnovo dell’autorizzazione

Per il rinnovo delle autorizzazioni legate a un responsabile dell’immissione in circolazione, la Parte VII richiede un fascicolo aggiornato, una monografia aggiornata e un elenco delle variazioni intervenute. Devono essere fornite informazioni su:

  • efficacia attuale nell’UE;
  • sicurezza per specie bersaglio, consumatori, operatori e ambiente;
  • eventuali effetti indesiderati o incidenti;
  • interazioni e contaminazioni crociate;
  • sorveglianza dei residui;
  • sviluppo di resistenza antimicrobica;
  • situazione autorizzativa mondiale e volume delle vendite.

Nuovo richiedente basato sulla prima autorizzazione

La Parte VIII consente, per un nuovo richiedente che si basi sulla prima autorizzazione, un fascicolo abbreviato se l’additivo è sostanzialmente identico per composizione, purezza, preparato e condizioni di impiego. In tal caso, di regola, non vanno ripetuti gli studi farmacologici, tossicologici ed efficacia, ma occorre comunque:

  • una sezione II completa e una monografia;
  • la prova della sostanziale equivalenza delle specifiche;
  • la conferma che la nuova letteratura non ha modificato la precedente valutazione;
  • la dimostrazione della permanenza della sicurezza;
  • l’aggiornamento sulla resistenza antimicrobica, se pertinente;
  • la conferma che il periodo di sospensione resta conforme all’MRL.

Termine di recepimento e margini nazionali

La direttiva lascia agli Stati membri la scelta della forma e dei mezzi di attuazione, ma li vincola al risultato: il recepimento deve avvenire entro il 1 gennaio 2002. Gli Stati membri devono inoltre notificare alla Commissione le misure adottate e assicurare un rinvio alla direttiva nelle disposizioni nazionali di recepimento.

Disposizioni principali

Modifica delle linee direttrici della direttiva 87/153/CEE

L’articolo 1 dispone l’inserimento, nell’allegato della direttiva 87/153/CEE, del nuovo testo allegato alla direttiva 2001/79/CE. L’aggiornamento risponde ai progressi scientifici e tecnici e integra criteri su resistenza agli antibiotici, residui, ambiente, lavoratori ed efficacia.

Recepimento nazionale

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare entro il 1 gennaio 2002 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne accompagnate all’atto della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono rimesse agli Stati membri.

Entrata in vigore

L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Destinatari

L’articolo 4 indica che la direttiva è rivolta agli Stati membri.

Contenuto del fascicolo per additivi diversi da microrganismi ed enzimi

La Parte I dell’allegato definisce in modo analitico il contenuto del fascicolo: identità dell’additivo, caratteristiche chimico-fisiche, condizioni d’uso, metodi di controllo, studi di efficacia, studi di sicurezza, valutazione per consumatori, lavoratori e ambiente. Richiede relazioni dettagliate, versione elettronica del fascicolo, riepilogo e, per specifiche categorie di additivi, monografia e scheda segnaletica.

Valutazione della sicurezza e dei residui

L’allegato impone studi su specie bersaglio, consumatori, lavoratori e ambiente. Per i consumatori prevede valutazione di residui, MRL e periodi di sospensione; per i lavoratori richiede analisi dell’esposizione e misure di prevenzione; per l’ambiente introduce una procedura graduale in due fasi (fase I, II A e II B) basata su PEC, PNEC e bioaccumulazione.

Prove di efficacia

La Parte III richiede prove di efficacia distinte per additivi tecnologici e zootecnici. Le prove devono essere statisticamente valide, eseguite in condizioni di impiego previste, con almeno due sedi sperimentali e, per gli additivi zootecnici, almeno tre sperimentazioni indipendenti comparabili; per coccidiostatici e sostanze medicamentose sono previste fasi di sperimentazione in batteria, in box e sul campo.

Metodologia tossicologica, microbiologica e ambientale

La Parte IV prescrive test di tossicità acuta, genotossicità, subcronica, cronica, riproduttiva, metabolismo ed eliminazione, biodisponibilità dei residui e, se necessario, studi specifici ulteriori. Per gli additivi con attività antimicrobica sono richieste valutazioni della MIC, della resistenza crociata e del monitoraggio della resistenza batterica.

Rinnovo dell’autorizzazione e nuovo richiedente

Le Parti VII e VIII disciplinano il rinnovo e il caso di un nuovo richiedente che si basi sulla prima autorizzazione. Per il rinnovo occorrono fascicolo e monografia aggiornati, dati su variazioni intervenute, efficacia, sicurezza, resistenza antimicrobica e situazione mondiale/vendite. Per il nuovo richiedente, se l’additivo è essenzialmente identico, è ammesso un fascicolo abbreviato, ma restano richieste sezione II completa, monografia, conferme sulla comparabilità e sulla permanenza della sicurezza ed efficacia.

Come è indicizzato

Materiealimenti per animalisicurezza alimentaresalute pubblicaambientelavoro

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