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Direttiva 2001/86

Direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori

Normativa europea32001L0086

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2001/86/CE completa lo statuto della società europea disciplinando il coinvolgimento dei lavoratori nella SE. Il sistema è imperniato su una negoziazione tra gli organi delle società partecipanti e una delegazione speciale di negoziazione, con possibilità di ricorrere a disposizioni di riferimento in assenza di accordo. La direttiva mira a preservare i diritti esistenti di informazione, consultazione e partecipazione, evitando che la costituzione della SE riduca il livello di tutela dei lavoratori.

Disciplina il coinvolgimento dei lavoratori nella società europea (SE), completando lo statuto della SE con regole su informazione, consultazione e, ove esistente, partecipazione ai processi decisionali.

Ambito di applicazione

Si applica alle società per azioni europee (SE) costituite ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001 e, in via funzionale, alle società partecipanti, alle affiliate e dipendenze interessate nella fase di negoziazione e nella successiva attuazione dei diritti di coinvolgimento. Riguarda le ipotesi di costituzione della SE mediante fusione, creazione di holding, costituzione di affiliata comune e trasformazione, nonché le modifiche strutturali di SE già esistenti; include le situazioni con attività e lavoratori in più Stati membri. Sono previste esclusioni/deroghe rilevanti, tra cui la possibile non applicazione delle disposizioni di riferimento sulla partecipazione in taluni casi di fusione e la non applicazione della direttiva 94/45/CE o 97/74/CE alle SE coperte dalla presente direttiva, salvo il caso di mancata apertura o cessazione dei negoziati.

Società europea e coinvolgimento dei lavoratori

La direttiva 2001/86/CE completa il regolamento (CE) n. 2157/2001 sulla società europea (SE) con un sistema di regole sul coinvolgimento dei lavoratori. L'impostazione riflette il principio "prima/dopo": la costituzione della SE non deve comportare la soppressione o la riduzione dei diritti e delle prassi di informazione, consultazione e, ove esistente, partecipazione già presenti nelle società partecipanti.

Finalità e logica del sistema

La direttiva non impone un unico modello europeo di partecipazione, ma privilegia l'autonomia delle parti e la negoziazione tra organi delle società partecipanti e rappresentanti dei lavoratori. Solo in mancanza di accordo, oppure quando le parti lo scelgano, operano disposizioni di riferimento fissate dagli Stati membri e conformi all'allegato.

Ambito di applicazione

L'articolo 1 si riferisce alle SE costituite ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001. Le norme incidono anche sulle società partecipanti, sulle affiliate e dipendenze interessate nella fase di costituzione e, per alcuni profili, sulle affiliate e dipendenze della SE dopo l'iscrizione. La disciplina copre le diverse modalità di costituzione della SE: fusione, creazione di holding, costituzione di affiliata comune e trasformazione.

Definizioni rilevanti

L'articolo 2 chiarisce le nozioni essenziali: SE, società partecipanti, affiliata, affiliata o dipendenza interessata, delegazione speciale di negoziazione, organo di rappresentanza, informazione, consultazione e partecipazione. In particolare, la "partecipazione" comprende l'influenza dei lavoratori sugli organi di vigilanza o di amministrazione mediante elezione, designazione, raccomandazione o opposizione alla designazione di alcuni membri.

Procedura di negoziazione: delegazione speciale di negoziazione

L'articolo 3 prevede che, non appena avviato il progetto di costituzione della SE, gli organi competenti delle società partecipanti prendano le iniziative necessarie per avviare la negoziazione con i rappresentanti dei lavoratori. Devono essere fornite informazioni sull'identità e sul numero dei lavoratori delle società partecipanti e delle affiliate o dipendenze interessate.

La delegazione speciale di negoziazione è composta in modo proporzionale al numero di lavoratori impiegati in ciascuno Stato membro, attribuendo un seggio per ogni quota del 10 % o frazione del totale dei lavoratori impiegati nell'insieme degli Stati membri. Nel caso di SE costituita mediante fusione, sono previsti ulteriori membri per garantire la presenza di almeno un rappresentante per ogni società partecipante iscritta e presente in uno Stato membro, con un limite massimo del 20 % dei membri già designati secondo il criterio proporzionale e senza doppia rappresentanza.

Gli Stati membri disciplinano le modalità di elezione o designazione dei membri della delegazione nel loro territorio; possono ammettere rappresentanti sindacali anche se non lavoratori di una società partecipante. È inoltre garantito il diritto dei lavoratori delle imprese o dipendenze prive di rappresentanza, per ragioni indipendenti dalla loro volontà, di eleggere o designare i membri della delegazione.

Regole di voto e negoziazione dell'accordo

La delegazione speciale e gli organi competenti delle società partecipanti concludono un accordo scritto sulle modalità del coinvolgimento dei lavoratori. Di regola, la delegazione decide a maggioranza assoluta dei membri che rappresentino anche la maggioranza assoluta dei lavoratori.

Se i negoziati conducono a una riduzione dei diritti di partecipazione, l'approvazione dell'accordo richiede una maggioranza rafforzata di due terzi dei membri, rappresentativi di almeno due terzi dei lavoratori, con voto anche dei membri che rappresentano lavoratori in almeno due Stati membri; tale regola opera quando la partecipazione riguardi almeno il 25 % dei lavoratori nelle fusioni o il 50 % nelle costituzioni mediante holding o affiliata.

La delegazione può avvalersi di esperti di sua scelta, anche rappresentanti di organizzazioni sindacali appropriate a livello comunitario, e può informare organizzazioni esterne dell'avvio dei negoziati.

Possibilità di rinunciare ai negoziati

La delegazione speciale può decidere, con maggioranza di due terzi e le relative soglie di rappresentatività, di non aprire i negoziati oppure di interromperli, rimettendosi alle norme nazionali in materia di informazione e consultazione dei lavoratori applicabili nei Paesi in cui la SE avrà lavoratori. In tal caso, la procedura negoziale si arresta e non si applicano le disposizioni di riferimento dell'allegato. Nel caso di SE costituita per trasformazione, questa facoltà non opera se nella società trasformanda esiste già la partecipazione dei lavoratori.

Se almeno il 10 % dei lavoratori della SE, delle affiliate e dipendenze o i loro rappresentanti lo richiedono, la delegazione può riunirsi nuovamente non prima di due anni, salvo diverso accordo tra le parti. Se anche in tale sede non si raggiunge un'intesa, continuano a non applicarsi le disposizioni di riferimento.

Contenuto dell'accordo

L'articolo 4 elenca i contenuti che l'accordo deve regolare: ambito di applicazione, composizione e seggi dell'organo di rappresentanza, attribuzioni e procedura di informazione e consultazione, frequenza delle riunioni, risorse finanziarie e materiali, eventuali procedure alternative di informazione e consultazione, eventuali modalità di partecipazione dei lavoratori e disciplina di durata, entrata in vigore e rinegoziazione.

Per la SE costituita mediante trasformazione, l'accordo deve garantire in ogni suo elemento un livello di coinvolgimento almeno identico a quello esistente nella società trasformanda, salve le regole specifiche richiamate dall'articolo 13, paragrafo 3, lettera a).

Durata dei negoziati e legge applicabile

I negoziati iniziano subito dopo la costituzione della delegazione speciale e durano inizialmente sei mesi. Le parti possono prorogarli di comune accordo fino a un massimo di un anno complessivo a decorrere dall'istituzione della delegazione.

Salvo diversa previsione della direttiva, la procedura negoziale è soggetta alla legge dello Stato membro in cui deve essere situata la sede sociale della SE.

Disposizioni di riferimento in caso di assenza di accordo

L'articolo 7 impone agli Stati membri di introdurre disposizioni di riferimento conformi all'allegato. Tali regole si applicano dalla data di iscrizione della SE se le parti lo decidono oppure se non è stato concluso alcun accordo entro il termine negoziale e l'organo competente di ciascuna società partecipante accetta di procedere con l'iscrizione, purché la delegazione non abbia scelto di interrompere i negoziati.

Le disposizioni della parte terza dell'allegato, dedicate alla partecipazione, si applicano soltanto in presenza di determinate soglie: nella trasformazione, se la partecipazione esisteva già; nella fusione, se la partecipazione esisteva in una o più società partecipanti e coinvolge almeno il 25 % dei lavoratori complessivi, oppure, sotto tale soglia, se la delegazione lo decide; nelle costituzioni mediante holding o affiliata, se la partecipazione preesistente riguarda almeno il 50 % dei lavoratori complessivi, oppure, sotto tale soglia, se la delegazione lo decide. Gli Stati membri possono inoltre escludere l'applicazione di tali regole in alcuni casi di fusione.

Segreto, riservatezza e limiti alla comunicazione delle informazioni

L'articolo 8 impone l'obbligo di riservatezza ai membri della delegazione speciale, dell'organo di rappresentanza e agli esperti che li assistono, nonché ai rappresentanti dei lavoratori coinvolti nelle procedure di informazione e consultazione. L'obbligo permane anche dopo la fine del mandato.

Gli Stati membri possono prevedere che, in casi specifici e nei limiti stabiliti dal diritto nazionale, l'organo societario non debba fornire informazioni la cui divulgazione pregiudicherebbe gravemente il funzionamento della SE o della società partecipante. Devono però essere previste procedure amministrative o giudiziarie di ricorso per i rappresentanti dei lavoratori; possono inoltre esistere regole speciali per SE con finalità ideologiche o di informazione/espressione di opinioni, se già presenti nel diritto nazionale alla data di adozione della direttiva.

Cooperazione, tutela dei rappresentanti e prevenzione degli abusi

Gli articoli 9 e 10 impongono una cooperazione leale tra gli organi della SE e i rappresentanti dei lavoratori. I rappresentanti godono della stessa protezione e delle stesse garanzie previste dal diritto e/o dalle prassi dello Stato in cui sono impiegati, con particolare riguardo alla partecipazione alle riunioni negoziali o dell'organo di rappresentanza e al mantenimento della retribuzione durante le assenze necessarie.

L'articolo 11 obbliga gli Stati membri ad adottare misure idonee, conformi al diritto UE, per prevenire lo sviamento delle procedure di costituzione della SE finalizzato a privare i lavoratori dei loro diritti di coinvolgimento.

Obblighi di osservanza e rapporti con altre discipline

L'articolo 12 richiede agli Stati membri di assicurare che direzioni delle dipendenze, organi di amministrazione o vigilanza delle affiliate e delle società partecipanti, nonché i rappresentanti dei lavoratori o eventualmente i lavoratori stessi, rispettino gli obblighi derivanti dalla direttiva, a prescindere dalla sede della SE. Devono essere previste misure efficaci, incluse procedure amministrative o giudiziarie, per far valere tali obblighi.

L'articolo 13 chiarisce il rapporto con le altre discipline: le direttive 94/45/CE e 97/74/CE non si applicano alle SE rientranti nella presente direttiva, salvo il caso in cui la delegazione speciale decida di non negoziare o di interrompere i negoziati. La direttiva non pregiudica i diritti esistenti di coinvolgimento diversi dalla partecipazione agli organi sociali, né le norme nazionali sulla partecipazione applicabili alle affiliate della SE. Gli Stati membri possono adottare misure per mantenere, dopo l'iscrizione della SE, le strutture di rappresentanza dei lavoratori delle società partecipanti che cessano di esistere come entità giuridiche distinte.

Allegato: disposizioni di riferimento

L'allegato disciplina il contenuto minimo delle regole sostitutive applicabili in assenza di accordo. Esso prevede, in primo luogo, la costituzione di un organo di rappresentanza composto da lavoratori della SE e delle affiliate o dipendenze, eletti o designati secondo le leggi e prassi nazionali, con seggi ripartiti proporzionalmente tra gli Stati membri in ragione del 10 % o frazione del numero totale dei lavoratori.

L'organo di rappresentanza può eleggere al proprio interno un comitato ristretto di massimo tre membri, adotta il proprio regolamento interno e, dopo quattro anni, decide se rinegoziare l'accordo o mantenere l'applicazione delle regole di riferimento. L'organo competente della SE deve essere informato della sua composizione.

La parte seconda dell'allegato attribuisce all'organo di rappresentanza il diritto di informazione e consultazione almeno una volta l'anno sulle attività e prospettive della SE, mediante riunioni con l'organo competente su temi quali struttura, situazione economico-finanziaria, evoluzione dell'occupazione, investimenti, riorganizzazioni, nuove tecnologie, trasferimenti di produzione, fusioni, riduzioni dimensionali, chiusure e licenziamenti collettivi. In caso di circostanze eccezionali che incidano sensibilmente sugli interessi dei lavoratori, l'organo ha diritto a un incontro specifico, anche urgente, con il livello di direzione competente.

L'organo di rappresentanza può farsi assistere da esperti, ha diritto a congedo di formazione senza perdita di retribuzione se necessario per i suoi compiti e le sue spese sono a carico della SE, che deve fornire risorse finanziarie e materiali adeguate. Gli Stati membri possono fissare limiti di bilancio, incluso il finanziamento di un solo esperto.

La parte terza disciplina la partecipazione: nella trasformazione, se la partecipazione esisteva prima dell'iscrizione, essa continua integralmente; negli altri casi, lavoratori e/o organo di rappresentanza possono eleggere, designare, raccomandare o opporsi alla designazione di un numero di membri degli organi societari pari alla più alta quota applicabile nelle società partecipanti prima dell'iscrizione. Se nessuna società era soggetta a partecipazione, non sorge alcun obbligo di introdurla. I membri così designati sono membri a pieno titolo dell'organo, con gli stessi diritti e doveri degli altri membri, compreso il diritto di voto.

Recepimento e controllo della Commissione

L'articolo 14 fissa il termine di recepimento al 8 ottobre 2004. Gli Stati membri possono adempiere anche tramite accordi tra le parti sociali, ma devono comunque assicurare in ogni momento la possibilità di garantire i risultati imposti dalla direttiva. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale.

L'articolo 15 prevede che la Commissione riesamini l'applicazione della direttiva entro l'8 ottobre 2007, consultando Stati membri e parti sociali a livello comunitario. La direttiva entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed è rivolta agli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e principio generale

L'articolo 1 stabilisce che la direttiva disciplina il coinvolgimento dei lavoratori nelle SE e che le modalità devono essere definite mediante la procedura negoziale degli articoli 3-6 oppure, nelle ipotesi di cui all'articolo 7, secondo le disposizioni di riferimento dell'allegato.

Definizioni chiave

L'articolo 2 definisce, tra l'altro, SE, società partecipanti, affiliata, affiliata o dipendenza interessata, rappresentanti dei lavoratori, organo di rappresentanza, delegazione speciale di negoziazione, coinvolgimento dei lavoratori, informazione, consultazione e partecipazione. La nozione di partecipazione comprende il diritto di eleggere, designare, raccomandare o opporsi alla designazione di membri degli organi di vigilanza o di amministrazione.

Istituzione della delegazione speciale di negoziazione

L'articolo 3 impone agli organi di direzione o amministrazione delle società partecipanti di avviare, appena possibile, i contatti con i rappresentanti dei lavoratori e di fornire informazioni sull'identità e sul numero dei lavoratori. La delegazione speciale è composta in proporzione al numero dei lavoratori per Stato membro; in caso di fusione sono previsti membri supplementari per garantire la rappresentanza delle società partecipanti che cessano di esistere, entro il limite del 20 % dei membri designati in base al criterio proporzionale.

Regole di voto, supporto esperti e facoltà di non negoziare

Sempre l'articolo 3 prevede che gli Stati membri disciplinino elezione/designazione dei membri della delegazione; i sindacati possono esservi ammessi secondo la legge nazionale. Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta, ma per accordi che comportano una riduzione dei diritti di partecipazione occorre la maggioranza dei due terzi con specifiche soglie (25 % dei lavoratori nelle fusioni, 50 % nelle holding/affiliate). La delegazione può farsi assistere da esperti; può anche decidere a maggioranza qualificata di non aprire o di interrompere i negoziati, con rinvio al sistema nazionale di informazione e consultazione e senza applicazione delle disposizioni di riferimento.

Contenuto dell'accordo negoziale

L'articolo 4 elenca gli elementi che l'accordo deve disciplinare: ambito, composizione e funzioni dell'organo di rappresentanza, procedure di informazione e consultazione, frequenza delle riunioni, risorse finanziarie e materiali, eventuali procedure alternative, modalità di partecipazione dei lavoratori e regole su entrata in vigore, durata e rinegoziazione. Nella SE costituita per trasformazione, l'accordo deve garantire un livello di coinvolgimento almeno identico a quello esistente nella società trasformanda.

Durata dei negoziati e legge applicabile

L'articolo 5 stabilisce una durata iniziale di sei mesi per i negoziati, prorogabile di comune accordo fino a un anno complessivo. L'articolo 6 dispone che, salvo diversa previsione, la legge applicabile alla procedura negoziale è quella dello Stato membro in cui avrà sede la SE.

Disposizioni di riferimento in assenza di accordo

L'articolo 7 impone agli Stati membri di prevedere regole di riferimento conformi all'allegato, applicabili dalla data di iscrizione della SE quando le parti lo decidano o quando, scaduto il termine negoziale, non vi sia accordo e la delegazione non abbia scelto di non negoziare. Le disposizioni della parte terza dell'allegato sulla partecipazione operano solo in presenza di specifiche soglie e condizioni: trasformazione, oppure fusione con partecipazione almeno del 25 %, oppure holding/affiliata con partecipazione almeno del 50 %; in tali casi gli Stati membri possono anche escluderne l'applicazione in talune ipotesi di fusione.

Segreto, riservatezza e impugnazioni

L'articolo 8 tutela la riservatezza delle informazioni ricevute da delegazione speciale, organo di rappresentanza ed esperti, imponendo l'obbligo anche dopo la cessazione del mandato. Gli Stati membri possono consentire il diniego di informazioni quando la divulgazione pregiudicherebbe gravemente il funzionamento della SE o della società partecipante; devono inoltre prevedere ricorsi amministrativi o giudiziari per i rappresentanti dei lavoratori.

Cooperazione, protezione e prevenzione degli abusi

Gli articoli 9 e 10 impongono un dovere di cooperazione tra organi societari e rappresentanti dei lavoratori e garantiscono ai rappresentanti la stessa protezione e le stesse tutele previste dal diritto/prassi nazionale, inclusa la tutela per partecipazione alle riunioni e il mantenimento della retribuzione durante le assenze necessarie. L'articolo 11 obbliga gli Stati membri ad adottare misure contro lo sviamento delle procedure di costituzione della SE al fine di negare i diritti di coinvolgimento.

Osservanza, rapporto con altre direttive e salvaguardia dei diritti esistenti

L'articolo 12 impone agli Stati membri di assicurare il rispetto della direttiva da parte delle direzioni e degli organi societari coinvolti, con mezzi amministrativi o giudiziari idonei a far valere gli obblighi. L'articolo 13 esclude l'applicazione delle direttive 94/45/CE e 97/74/CE alle SE coperte dalla presente disciplina, salvo l'ipotesi di mancato avvio o cessazione dei negoziati; salva inoltre i diritti esistenti di coinvolgimento diversi dalla partecipazione e le norme nazionali di partecipazione delle affiliate.

Recepimento, riesame ed entrata in vigore

L'articolo 14 fissa il termine di trasposizione al 8 ottobre 2004, consentendo anche l'attuazione tramite accordi tra le parti sociali, purché gli Stati membri restino in grado di garantire in ogni momento i risultati richiesti. L'articolo 15 prevede una verifica della Commissione entro l'8 ottobre 2007; l'articolo 16 dispone l'entrata in vigore alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale; l'articolo 17 indica gli Stati membri come destinatari.

Come è indicizzato

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