Direttiva 2001/78
Direttiva 2001/78/CE della Commissione, del 13 settembre 2001, che modifica l'allegato IV della direttiva 93/36/CEE del Consiglio, gli allegati IV, V e VI della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, gli allegati III e IV della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, modificate dalla direttiva 97/52/CE, nonché gli allegati XII a XV, XVII e XVIII della direttiva 93/38/CEE del Consiglio, modificata dalla direttiva 98/4/CE (Direttiva sull'impiego di modelli di formulari nella pubblicazione degli avvisi di gare d'appalto pubbliche) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna e sostituisce i modelli di formulari per gli avvisi di gara previsti dalle direttive classiche e settoriali sugli appalti pubblici. L'obiettivo è semplificare l'applicazione delle regole di pubblicità, adattare i modelli ai mezzi elettronici e favorire trasparenza e accesso alle informazioni, anche tramite il CPV. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 1° maggio 2002.
Modifica dei modelli di formulari da utilizzare per la pubblicazione degli avvisi di gara negli appalti pubblici di forniture, lavori, servizi e nei settori speciali.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori soggetti alle direttive 92/50/CEE, 93/36/CEE, 93/37/CEE e 93/38/CEE, limitatamente alla redazione e pubblicazione degli avvisi di gara nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Riguarda quindi gli appalti pubblici di servizi, forniture e lavori, nonché gli appalti nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni. Non introduce nuove procedure di gara, ma sostituisce gli allegati contenenti i modelli di formulari da impiegare negli avvisi. È testo rilevante ai fini del SEE.
Modifica dei modelli di formulari per gli avvisi di gara negli appalti pubblici
La direttiva 2001/78/CE della Commissione interviene sul sistema di pubblicità degli appalti pubblici previsto dalle direttive 92/50/CEE, 93/36/CEE, 93/37/CEE e 93/38/CEE. Dai considerando emerge che la finalità è duplice: da un lato, semplificare l'applicazione delle regole in materia di avvisi di gara; dall'altro, adeguare i modelli ai mezzi elettronici sviluppati nell'ambito del sistema SIMAP e favorire trasparenza e accesso all'informazione anche mediante il Vocabolario comune per gli appalti (CPV).
Contesto normativo e ratio della modifica
La Commissione ricorda che le direttive richiamate impongono la pubblicazione dei bandi di gara nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee per le procedure rientranti nei rispettivi ambiti e indicano gli elementi obbligatori degli avvisi. Tali direttive contenevano anche modelli di bandi da utilizzare obbligatoriamente. La nuova direttiva sostituisce quei modelli con formulari aggiornati, ritenuti più adatti sia alla semplificazione amministrativa sia all'evoluzione tecnologica della pubblicazione degli avvisi.
Ambito materiale della direttiva
La direttiva non disciplina nuove procedure di aggiudicazione, ma modifica esclusivamente gli allegati contenenti i modelli di formulari relativi agli avvisi di gara:
- direttiva 93/36/CEE: sostituzione dell'allegato IV con l'allegato I della direttiva 2001/78/CE;
- direttiva 93/37/CEE: sostituzione degli allegati IV, V e VI con gli allegati II, III e IV;
- direttiva 92/50/CEE: sostituzione degli allegati III e IV con gli allegati V e VI;
- direttiva 93/38/CEE: sostituzione degli allegati XII-XV, XVII e XVIII con gli allegati VII-XII.
Per i professionisti, ciò significa che l'adempimento pubblicitario negli appalti di forniture, lavori, servizi e nei settori speciali deve essere effettuato utilizzando i modelli aggiornati allegati alla direttiva.
Obblighi per gli Stati membri
La direttiva vincola gli Stati membri quanto al risultato: essi devono recepire le modifiche e rendere applicabili i nuovi modelli di formulari entro il termine fissato.
- Entro il 1° maggio 2002, gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva.
- Devono inoltre informare immediatamente la Commissione dell'avvenuto recepimento.
- Le norme nazionali di attuazione devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; la forma del riferimento è lasciata alla discrezionalità degli Stati membri.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed è espressamente rivolta agli Stati membri. Il testo è inoltre indicato come rilevante ai fini del SEE.
Implicazioni operative
Sul piano operativo, la direttiva impone un aggiornamento formale della documentazione di gara e delle prassi di pubblicazione degli avvisi. Il contenuto sostanziale delle procedure di appalto resta disciplinato dalle direttive di base, ma la corretta utilizzazione dei nuovi formulari diventa parte dell'adempimento pubblicitario richiesto a stazioni appaltanti ed enti aggiudicatori.
Disposizioni principali
Sostituzione degli allegati con i nuovi modelli di formulari
L'articolo 1 sostituisce gli allegati di quattro direttive storiche sugli appalti pubblici: l'allegato IV della direttiva 93/36/CEE è sostituito dall'allegato I della presente direttiva; gli allegati IV, V e VI della direttiva 93/37/CEE sono sostituiti dagli allegati II, III e IV; gli allegati III e IV della direttiva 92/50/CEE sono sostituiti dagli allegati V e VI; gli allegati XII-XV, XVII e XVIII della direttiva 93/38/CEE sono sostituiti dagli allegati VII-XII. La modifica riguarda i modelli di avviso da utilizzare nella pubblicazione degli appalti.
Termine di recepimento
Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 1° maggio 2002 e informarne immediatamente la Commissione.
Obbligo di riferimento in sede di attuazione
L'articolo 2, paragrafo 2, prevede che, quando gli Stati membri adottano le disposizioni di recepimento, tali disposizioni contengano un riferimento alla presente direttiva oppure siano corredate di un simile riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono rimesse alla scelta degli Stati membri.
Entrata in vigore
L'articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Destinatari
L'articolo 4 dispone che gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.
Come è indicizzato
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