Cassazione Civile, Ordinanza n. 33304/2021 del 11/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, preso atto dell'istanza di definizione agevolata e del pagamento documentato, ha dichiarato estinto il giudizio. La decisione è fondata sulla disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie e sulla previsione che, nei processi estinti per tale causa, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate. Non vi è stata quindi pronuncia sul merito dei motivi di ricorso principale o incidentale.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2005, con recupero di IRES, IRAP e IVA. L'ufficio contestava, da un lato, vendite non contabilizzate effettuate a favore di un terzo e accertate sulla base di un PVC formato nell'ambito di una verifica svolta nei confronti di tale terzo; dall'altro, l'indebita applicazione del regime di non imponibilità per cessioni intracomunitarie ex art. 41 del D.L. n. 331/1993, in mancanza di documentazione idonea a provare il trasferimento dei beni in altri Stati dell'Unione europea. La CTR aveva accolto l'appello principale della contribuente contro la ripresa per vendite non contabilizzate, ritenendo il PVC prodotto un mero indizio non sufficiente, e aveva accolto solo parzialmente l'appello incidentale dell'Agenzia sulla non imponibilità. In Cassazione l'Agenzia ha proposto due motivi, mentre la società ha proposto ricorso incidentale con due motivi. Tuttavia, prima della decisione, la contribuente ha chiesto di avvalersi della definizione agevolata ex art. 6, comma 10, D.L. n. 119/2018 e ha depositato la documentazione del pagamento; l'Avvocatura ha quindi chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
art. 6, comma 10, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119
istanza di sospensione e definizione agevolata della controversia
La proposizione dell'istanza e il pagamento effettuato in base alla disciplina della definizione agevolata determinano l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
art. 6, comma 13, D.L. n. 119/2018
Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate
Nel processo estinto per definizione agevolata le spese processuali restano a carico della parte che le ha anticipate.
art. 46, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992
Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate
La Corte richiama la regola del processo tributario secondo cui, in caso di estinzione del giudizio, le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
art. 41 D.L. n. 331/1993
Norma richiamata nel merito della pretesa fiscale per le cessioni intracomunitarie non imponibili; la Corte non si pronuncia sul punto perché dichiara l'estinzione del giudizio.
Massime di principio
- Quando la controversia tributaria è definita mediante gli strumenti di definizione agevolata previsti dalla legge e risulta documentato il pagamento dovuto, la Corte deve dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
- Nel processo tributario estinto per definizione agevolata, le spese seguono la regola speciale che le pone a carico della parte che le ha anticipate.
- La declaratoria di estinzione preclude ogni esame dei motivi di ricorso principale e incidentale, restando assorbite le censure di merito.
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