Sentenza n. 1161/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento - del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 30 marzo 2021 nonché della deliberazione di Giunta Comunale n.159 del 27 aprile 2021 di approvazione delle tariffe, mai comunicati né altrimenti conosciuti e di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Regolamento comunale sul canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e sulle relative tariffe, nonché deliberazione di Giunta di approvazione delle tariffe
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il regolamento comunale e le tariffe del nuovo canone patrimoniale unico, deducendo, anzitutto, la violazione dell'art. 93 del Codice delle comunicazioni elettroniche, dell'art. 63 d.lgs. 446/1997, dell'art. 1, commi 816 e seguenti, l. 160/2019 e dei principi costituzionali di legalità, imparzialità, ragionevolezza e proporzionalità. In particolare, ha contestato l'applicazione agli impianti di telefonia mobile di coefficienti e tariffe tali da determinare aumenti abnormi rispetto al regime previgente e rispetto alle occupazioni ordinarie, senza speciali agevolazioni per un'attività di pubblico interesse. Ha inoltre censurato la previsione di un canone per ciascun apparato in caso di occupazione multipla e la maggiorazione derivante da co-siting e co-sharing, assumendo che tali situazioni non comportino ulteriori oneri manutentivi né maggiore occupazione fisica. Ha dedotto il mancato coinvolgimento degli operatori TLC nel procedimento di elaborazione del regolamento. Ha prospettato il contrasto con il diritto dell'Unione europea, con richiesta di disapplicazione della normativa interna o, in subordine, di rinvio pregiudiziale, in relazione all'imposizione del canone anche agli utilizzatori mediati delle infrastrutture. Ha infine sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 816, 817, 824, 826 e 831, l. 160/2019, sostenendo che il nuovo canone avrebbe confuso entrate di diversa natura, attribuito ai Comuni una discrezionalità eccessiva e consentito una duplicazione degli oneri a carico degli operatori TLC.
La decisione
Il TAR ha richiamato i propri precedenti in materia e ha ritenuto fondato il primo motivo. L'art. 93 del d.lgs. 259/2003, letto anche alla luce dell'art. 12, comma 3, d.lgs. 33/2016 e dell'art. 63, comma 2, lett. e) e f), d.lgs. 446/1997, limita gli oneri imponibili agli operatori di comunicazione elettronica alle spese di sistemazione e ripristino delle aree e alla TOSAP o COSAP previste dalla legge, imponendo inoltre la previsione di speciali agevolazioni per le occupazioni di particolare interesse pubblico. Il regolamento comunale, applicando coefficienti elevati e determinando aumenti sproporzionati, fino a circa quindici volte rispetto ad altre occupazioni, non ha rispettato tale limite agevolativo e ha introdotto un assetto incompatibile con la finalità di favorire lo sviluppo delle reti e garantire un trattamento uniforme e non discriminatorio degli operatori. È stata invece dichiarata l'inammissibilità, per difetto di interesse concreto e attuale, delle censure relative alle occupazioni multiple, al co-siting e al co-sharing, poiché gli impianti dedotti in giudizio non risultavano collocati su strutture di altri gestori e la ricorrente non aveva allegato di utilizzare infrastrutture di altri concessionari. Per la stessa ragione sono state dichiarate inammissibili le censure sul contrasto con il diritto UE e quelle costituzionali relative all'estensione dell'obbligo ai soggetti che occupano il suolo in via mediata. Il motivo sul mancato contraddittorio procedimentale è stato ritenuto meramente formale e non esaminato. L'accoglimento del primo motivo ha reso non necessaria la trattazione della questione di legittimità costituzionale concernente il nuovo canone. Il TAR ha comunque escluso che il canone unico determini, in sé, una commistione illegittima di entrate o consenta il superamento del limite massimo dell'invarianza complessiva del gettito. Ha annullato parzialmente il regolamento e, per invalidità derivata, la deliberazione tariffaria della Giunta. Le amministrazioni resistenti sono state condannate in solido al pagamento di 3.000 euro per compensi di difesa, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 93 d.lgs. 259/2003
Nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al Codice o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dalla legge.
La disposizione esprime un principio fondamentale dell'ordinamento delle comunicazioni elettroniche e preclude agli enti locali l'imposizione di oneri o canoni ulteriori rispetto a quelli legalmente previsti; il canone deve inoltre essere calcolato secondo i criteri richiamati dall'art. 63, comma 2, lett. e) e f), d.lgs. 446/1997.
art. 12, comma 3, d.lgs. 33/2016
Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 dell'articolo 93 del d.lgs. 259/2003.
La norma di interpretazione autentica conferma l'esclusione di ogni ulteriore onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato.
art. 63, comma 2, lett. e) e f), d.lgs. 446/1997
Previsione di speciali agevolazioni per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico.
Il canone applicabile agli operatori TLC deve rispettare il criterio delle speciali agevolazioni per le occupazioni di particolare interesse pubblico; il criterio del numero complessivo delle utenze non è utilizzabile quando non esiste un collegamento stabile tra utenza e impianto.
art. 1, commi 816, 817, 824, 826 e 831, l. 160/2019
Il canone unico patrimoniale è un istituto autonomo che sostituisce le precedenti forme di imposizione; il potere regolamentare comunale è esercitabile entro il limite dell'invarianza complessiva del gettito e nel rispetto dei criteri legali e delle agevolazioni previste dall'ordinamento di settore.
art. 1, comma 831-bis, l. 160/2019
Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente.
La disciplina, introdotta dall'art. 40, comma 5-ter, d.l. 77/2021, ha portata innovativa e non retroattiva; non si applica alle fattispecie anteriori alla sua entrata in vigore.
art. 40, comma 5-ter, d.l. 77/2021, convertito dalla l. 108/2021
La disposizione ha introdotto il regime speciale del canone fisso di 800 euro per impianto e, in assenza di previsione retroattiva, opera solo per il futuro.
Massime di principio
- L'art. 93 del d.lgs. 259/2003, quale principio fondamentale dell'ordinamento delle comunicazioni elettroniche, vieta agli enti locali di imporre agli operatori ulteriori oneri finanziari, reali o contributi rispetto a quelli espressamente previsti dalla legge per l'occupazione del suolo e per il ripristino delle aree interessate.
- Nella determinazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico destinato a impianti di comunicazione elettronica, l'ente locale deve prevedere speciali agevolazioni per le occupazioni di particolare interesse pubblico e non può fissare tariffe o coefficienti che, per effetto di aumenti abnormi e sproporzionati rispetto alle occupazioni ordinarie, frustrino la finalità di agevolare lo sviluppo delle reti e garantire un trattamento uniforme e non discriminatorio degli operatori.
- Il potere regolamentare comunale di modulazione del canone unico patrimoniale è esercitabile entro il limite dell'invarianza complessiva del gettito derivante dai precedenti istituti e nel rispetto dei criteri legali: l'ente non può utilizzare tale potere per superare la soglia massima di gettito o per eludere i limiti speciali posti dalla disciplina delle comunicazioni elettroniche.
- La legittimazione e l'interesse a impugnare una disciplina regolamentare richiedono una lesione concreta e attuale: sono inammissibili le censure contro disposizioni relative a co-siting, co-sharing o utilizzazione mediata di infrastrutture quando il ricorrente non dimostri che tali fattispecie riguardino i propri impianti o la propria posizione.
- Una disposizione che introduce un canone fisso e predeterminato per ciascun impianto di comunicazione elettronica ha natura innovativa e, in assenza di un'espressa previsione legislativa, non può essere applicata retroattivamente a fattispecie anteriori alla sua entrata in vigore.
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