Sentenza del 06/06/2017 n. 424 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva accertato per l'anno 2006 maggiori ricavi rispetto a quelli dichiarati, utilizzando elementi forniti dallo stesso contribuente, tra cui il valore dei materiali edili impiegati e il numero presunto di ore lavorate. L'Ufficio aveva applicato un ricarico del 25% sui materiali e valorizzato la manodopera a 20 euro l'ora, sostenendo che i ricavi dichiarati fossero incompatibili con le caratteristiche dell'attività. Il contribuente contestava sostanzialmente il ricarico applicato e l'insufficienza degli elementi presuntivi.
La decisione
La CTP aveva inizialmente accolto il ricorso del contribuente e annullato l'accertamento, ritenendo non sufficienti le percentuali di ricarico e le estrapolazioni statistiche utilizzate dall'Ufficio. La CTR ha accolto solo parzialmente l'appello dell'Agenzia: ha riconosciuto che il valore dei materiali edili utilizzati costituiva un elemento concreto e significativo della produzione di ricavi, ma ha ridotto la stima dell'attività lavorativa, ritenendo eccessivo il numero di ore calcolato dall'Ufficio. I maggiori ricavi sono stati quindi determinati in 9.064 euro e il reddito d'impresa in 21.270 euro, in linea con la proposta formulata in sede di accertamento con adesione. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. 600/1973
accertamento analitico-induttivo
Consente all'Amministrazione finanziaria di ricostruire induttivamente i ricavi e il reddito sulla base di presunzioni, purché gli elementi utilizzati siano concretamente idonei a dimostrare l'inattendibilità dei dati dichiarati.
Massime di principio
- Nell'accertamento analitico-induttivo, il solo ricorso a medie statistiche o percentuali astratte non è normalmente sufficiente: occorrono elementi specifici, riferibili alla concreta attività del contribuente.
- Il valore delle materie prime o dei materiali utilizzati può costituire un elemento presuntivo rilevante per ricostruire i ricavi, soprattutto quando è incompatibile con l'ammontare dichiarato e il contribuente non fornisce spiegazioni plausibili.
- La ricostruzione della manodopera deve essere ancorata alla situazione concreta dell'impresa: un calcolo basato sull'occupazione per l'intero anno può essere ridotto se risultano periodi di inattività, carenza di lavoro o altri elementi che rendano irrealistico il monte ore presunto.
- Il giudice tributario può confermare la legittimità parziale del metodo dell'Ufficio e ridurre autonomamente l'importo dei maggiori ricavi quando gli elementi presuntivi sono validi nel principio ma sovrastimati nella quantificazione.
- La mancata costituzione o la mancata riproposizione in appello delle difese del contribuente può indebolire la contestazione delle singole componenti dell'accertamento, pur non comportando automaticamente l'accettazione integrale della pretesa fiscale.
Testo integrale
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