Sentenza del 06/06/2017 n. 307 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che aveva accolto parzialmente il ricorso del contribuente contro l'avviso di accertamento e la cartella di pagamento relativi a una maggiore IRPEF per l'anno d'imposta 2005. L'Agenzia ha contestato l'interpretazione delle norme sulla sospensione dei termini per gli adempimenti tributari conseguente agli eventi tellurici del 2002 e il riconoscimento dei costi sostenuti dalle società partecipate, nonché la conseguente rideterminazione del reddito attribuibile al socio.
La decisione
La Commissione Tributaria ha respinto l'appello dell'Agenzia, ritenendo infondati entrambi i motivi. Ha confermato l'interpretazione estensiva delle disposizioni sulla sospensione dei termini, qualificando i relativi termini come ordinatori, e ha ritenuto corretta la decisione di primo grado nella parte in cui imponeva all'Amministrazione di rideterminare la pretesa tenendo conto dei costi dell'attività imprenditoriale, dei versamenti eventualmente già effettuati e della proporzionale attribuzione dei redditi netti al socio. Non è stata adottata alcuna pronuncia sulle spese, poiché il contribuente non si è costituito in appello.
Norme richiamate
Norme sulla sospensione dei termini degli adempimenti tributari in dipendenza degli eventi tellurici del 2002
Le disposizioni devono essere interpretate in senso estensivo; i termini previsti sono stati qualificati come meramente ordinatori, secondo il parere della Corte dei conti per il Molise n. 29 del 2010.
Principi in materia di determinazione del reddito del socio di società partecipate
dei costi sostenuti per l'attività imprenditoriale esercitata dalle società partecipate dal ricorrente, dei versamenti possibilmente già effettuati e della proporzionale assegnazione dei redditi netti dal medesimo conseguiti
La pretesa fiscale deve essere rideterminata considerando i costi effettivamente sostenuti dalle società, i versamenti già eseguiti e il reddito netto proporzionalmente imputabile al socio, evitando di tassare un reddito lordo o non adeguatamente ricostruito.
Massime di principio
- Quando una norma prevede sospensioni o proroghe degli adempimenti tributari in seguito a eventi eccezionali, la disciplina può essere interpretata in senso estensivo se la finalità della norma è quella di tutelare i contribuenti colpiti dall'evento.
- La qualificazione dei termini come ordinatori può impedire che il loro decorso determini automaticamente la perdita del beneficio o la preclusione dell'adempimento, salvo diversa previsione normativa.
- Nella determinazione del reddito imputato a un socio, l'Amministrazione deve considerare i costi inerenti all'attività della società, i versamenti già effettuati e la quota effettivamente attribuibile al socio.
- Un accertamento fondato su una ricostruzione del reddito non adeguatamente depurata dei costi o non proporzionata alla partecipazione del contribuente può essere illegittimo o richiedere una rideterminazione.
- La mancata costituzione dell'appellato non comporta automaticamente l'accoglimento dell'appello: il giudice deve comunque valutare la fondatezza delle censure dell'Amministrazione.
- In assenza di costituzione della parte appellata, il giudice può non pronunciarsi sulle spese di lite.
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