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Sentenza

Sentenza del 06/06/2017 n. 1835 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

NON DISPONIBILE

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento n. X relativo all'omesso pagamento dell'IMU sul secondo semestre 2013, per euro 32.165,00. Dopo l'accoglimento parziale in primo grado, limitato all'annullamento delle sanzioni, ha proposto appello sostenendo che i terreni agricoli posseduti e condotti dalla cooperativa beneficiassero dell'esenzione IMU prevista per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola. Il Comune sosteneva invece che l'agevolazione fosse riservata alle sole persone fisiche, poiché soltanto queste potrebbero risultare iscritte alla previdenza agricola.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello, ritenendo che i benefici IMU possano spettare anche alle società cooperative agricole in possesso della qualifica di IAP, quando siano rispettati i requisiti previsti dalla normativa, tra cui la conduzione dei terreni con il lavoro di soci e amministratori IAP iscritti alla previdenza agricola. Ha quindi annullato l'avviso di accertamento anche per l'imposta e gli interessi, confermando l'annullamento delle sanzioni già disposto in primo grado. Le spese di giudizio sono state compensate per la novità e l'incertezza interpretativa della materia.

Norme richiamate

  • D.L. n. 13/2013, convertito in L. n. 5/2014

    La disciplina dell'esenzione IMU per i terreni agricoli è stata interpretata nel senso che il beneficio può applicarsi anche a una società cooperativa agricola qualificata come IAP, purché siano rispettati i requisiti sostanziali di legge.

  • Legge di stabilità 2016

    Le agevolazioni relative ai terreni agricoli sono state ritenute applicabili anche alle fattispecie societarie riconducibili a imprenditori agricoli professionali.

  • D.Lgs. n. 99/2004, art. 1

    La qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere riconosciuta, alle condizioni previste, non solo alle persone fisiche ma anche a società di persone, cooperative e società di capitali. Per le società cooperative rilevano i requisiti posseduti dai soci e dagli amministratori secondo la struttura societaria.

  • D.Lgs. n. 228/2001, art. 9

    Ai soci delle società di persone esercenti attività agricole, in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, continuano ad essere riconosciuti e si applicano i diritti e le agevolazioni tributarie e creditizie stabiliti dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso delle predette qualifiche.

    La norma esprime il principio per cui la scelta della forma societaria non deve privare i soggetti agricoli qualificati delle agevolazioni riconosciute alle persone fisiche, quando l'attività agricola continua a essere effettivamente esercitata secondo i requisiti previsti.

  • D.Lgs. n. 99/2004, art. 2, comma 4

    La disposizione conferma l'estensione alle società agricole qualificate come IAP delle agevolazioni tributarie e creditizie previste per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.

  • D.L. n. 133/2013, art. 1, comma 1, lett. d)

    La lettura restrittiva che avrebbe limitato l'agevolazione alle sole persone fisiche è stata ritenuta incompatibile con la disciplina complessiva dell'IAP e con il principio di parità di trattamento, ove società e imprese individuali svolgano la medesima attività agricola sugli stessi terreni.

  • Costituzione, artt. 3, 45 e 53

    La decisione richiama i principi di uguaglianza, tutela della cooperazione e capacità contributiva per escludere una disparità di trattamento priva di giustificazione tra imprese agricole individuali e cooperative che esercitano sostanzialmente la stessa attività.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 227/2009

    Una siffatta disposizione è incompatibile col rispetto del principio di eguaglianza in quanto fonte di ingiustificata disparità di trattamento di situazioni sostanzialmente uguali.

    Il principio affermato dalla Corte è stato ritenuto pertinente: situazioni sostanzialmente identiche non possono essere trattate diversamente sulla base della sola forma giuridica del soggetto che possiede il bene.

  • Corte di Cassazione, ordinanza n. 375 del 10 gennaio 2017

    Alla sussistenza del requisito soggettivo per fruire dell'agevolazione, non è di per sè ostativo lo svolgimento dell'attività agricola da parte di imprenditore agricolo professionale nella forma di società di persone, purchè sussistano i succitati requisiti di cui al D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 1 e successive modifiche.

    La forma societaria non impedisce di per sé l'accesso alle agevolazioni agricole; occorre verificare concretamente il possesso dei requisiti IAP previsti dalla legge.

  • Nota del Dipartimento delle Finanze n. 20535 del 23 maggio 2016 e circolare n. 3/DF del 2012

    I chiarimenti ministeriali sono stati utilizzati per sostenere che le agevolazioni IMU possono estendersi alle società agricole e alle società costituite da soggetti IAP, purché sia dimostrata la continuità della coltivazione diretta e il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi.

Massime di principio

  • Per le agevolazioni IMU sui terreni agricoli non è decisiva, da sola, la distinzione tra persona fisica e società: occorre verificare se la società possieda la qualifica di IAP e se siano rispettati tutti i requisiti sostanziali previsti dalla normativa.
  • La forma cooperativa o societaria non può essere utilizzata come unico motivo per negare un'agevolazione agricola quando l'attività svolta, la conduzione dei terreni e i requisiti professionali sono sostanzialmente equivalenti a quelli di un'impresa individuale agricola.
  • È necessario documentare concretamente la qualifica IAP dei soci o amministratori rilevanti, l'iscrizione alla previdenza agricola, la natura agricola della società, il possesso o la conduzione dei terreni e l'effettivo svolgimento dell'attività agricola.
  • L'estensione dell'agevolazione non è automatica per ogni società agricola: la società deve rientrare nelle categorie ammesse e dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla disciplina vigente nel periodo d'imposta interessato.
  • In presenza di norme agevolative ambigue, l'interpretazione deve coordinare la disciplina IMU con quella generale sull'imprenditore agricolo professionale e con i principi di uguaglianza e capacità contributiva, evitando disparità basate esclusivamente sulla forma giuridica.

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