Sentenza del 06/06/2017 n. 62 - Comm. Trib. II grado di Trento
Fallimento - inerzia organi della procedura fallimentare - legittimazione processuale suppletiva del fallito - sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile, in quanto l'azione del fallito era stata intrapresa nonostante l'espresso parere negativo del giudice delegato. Tale parere impediva di considerare integrata la situazione di inerzia e disinteresse necessaria per riconoscere la legittimazione processuale suppletiva del fallito.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la legittimazione processuale suppletiva del fallito durante la procedura fallimentare. In presenza di inerzia effettiva e disinteresse degli organi della procedura, il fallito può eccezionalmente agire o resistere per tutelare rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, allo scopo di impedire che un terzo ottenga un titolo pregiudizievole azionabile dopo la chiusura della procedura. Tale legittimazione non sussiste, tuttavia, quando gli organi della procedura abbiano manifestato un espresso parere negativo, poiché ciò dimostra che non vi è inerzia coincidente con disinteresse.
Norme richiamate
Principio della legittimazione processuale suppletiva del fallito
In caso di inattività e disinteresse degli organi della procedura fallimentare, il fallito è legittimato ad agire, ma anche a resistere.
Il fallito conserva una legittimazione processuale eccezionale e suppletiva nei rapporti patrimoniali compresi nella procedura, quando gli organi fallimentari siano realmente inattivi e disinteressati e vi sia il rischio di un pregiudizio personale futuro.
Condizione dell'inerzia degli organi della procedura
L'inerzia deve coincidere con il disinteresse.
La semplice mancata partecipazione o inattività formale degli organi non è sufficiente: occorre che essi non abbiano manifestato interesse nella controversia. Un orientamento espresso, anche negativo, esclude la legittimazione suppletiva.
Effetti dell'espresso parere negativo del giudice delegato
Se l'interessato agisce con un espresso "parere negativo del giudice delegato", il fallito non supera la temporanea carenza della capacità d'agire.
Il parere negativo del giudice delegato dimostra l'assenza del presupposto dell'inerzia-disinteresse e impedisce al fallito di sostituirsi agli organi della procedura; il ricorso proposto in tali condizioni è inammissibile.
Massime di principio
- Il fallito può agire o resistere solo in via eccezionale e suppletiva, quando gli organi della procedura siano realmente inattivi e disinteressati.
- La legittimazione suppletiva serve a evitare che il fallito subisca, dopo il ritorno in bonis, gli effetti di un titolo formatosi senza adeguata tutela processuale.
- Un espresso dissenso o parere negativo del giudice delegato esclude, di regola, l'inerzia rilevante e rende inammissibile l'iniziativa autonoma del fallito.
- Prima di promuovere un'azione o costituirsi in giudizio, il fallito deve verificare la posizione formale degli organi della procedura e documentare il loro effettivo disinteresse.
- La mera esigenza di difendere un interesse personale non basta: è necessario che la controversia riguardi rapporti patrimoniali compresi nella procedura e che sussista un concreto rischio di pregiudizio futuro.
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