Sentenza del 06/06/2017 n. 308 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo al pagamento della tassa automobilistica e alle sanzioni per gli anni 2008 e 2009, per complessivi 444,27 euro. Ha dedotto di non essere più proprietario del veicolo, poiché lo aveva venduto l'11 ottobre 2007, prima delle annualità contestate, producendo un certificato di vendita con firma autenticata. La Regione ha sostenuto che il contribuente fosse comunque obbligato perché risultava ancora intestatario del veicolo al PRA e nei registri della Motorizzazione, in assenza di trascrizione della vendita.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso e condannato la Regione alle spese. La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello della Regione e confermato integralmente la decisione di primo grado. Ha stabilito che l'iscrizione al PRA determina una presunzione relativa della proprietà, superabile mediante prova contraria avente data certa. L'atto di vendita anteriore ai periodi d'imposta ha dimostrato che il contribuente non era più proprietario né possessore del veicolo negli anni 2008 e 2009; pertanto, la tassa e le sanzioni non erano dovute. La Regione è stata inoltre condannata al pagamento di 500 euro di spese di giudizio, oltre accessori. Non è stata riconosciuta la lite temeraria, poiché non era stata provata la previa cancellazione dell'avviso da parte dell'esattoria.
Norme richiamate
Art. 5, comma 32, D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53
Al pagamento delle tasse sono tenuti coloro che alla scadenza del termine utile per il pagamento risultino essere proprietari dal Pubblico Registro Automobilistico, per i veicoli in esso iscritti; l'obbligo di corrispondere il tributo cessa con la cancellazione dei veicoli dai predetti registri.
L'intestazione al PRA individua normalmente il soggetto obbligato, ma configura una presunzione relativa e non assoluta. Il contribuente può dimostrare, con documenti aventi data certa, di aver trasferito la proprietà o perso il possesso del veicolo prima del periodo d'imposta.
Art. 33, comma 1, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La disposizione riguarda la celebrazione dell'udienza pubblica nel processo tributario, richiesta nel caso esaminato.
Art. 96 c.p.c.
La condanna per lite temeraria richiede la prova dei relativi presupposti; nel caso concreto non è stata pronunciata perché non era stata dimostrata la cancellazione dell'avviso prima dell'appello.
Art. 53 della Costituzione
Il richiamo riguarda la legittimità costituzionale della disciplina che utilizza le risultanze del PRA per individuare il soggetto obbligato al pagamento della tassa automobilistica, senza escludere la prova contraria della perdita della proprietà o del possesso.
Corte costituzionale, sentenza n. 164 del 1993
La registrazione o annotazione al PRA non determina una presunzione assoluta: la presunzione può essere superata mediante documenti di data certa che provino la perdita del possesso o il trasferimento del veicolo.
Cassazione, sentenza n. 6486 del 29 maggio 1992
La trascrizione al PRA ha valore di presunzione legale soprattutto nei conflitti tra più acquirenti, mentre negli altri casi, compresa la responsabilità del proprietario, il suo valore è di presunzione semplice liberamente valutabile dal giudice.
Cassazione, sentenza n. 8176 del 1997
La funzione dell'annotazione al PRA è anche fiscale e agevola l'amministrazione nell'individuazione dell'obbligato, ma la relativa presunzione di appartenenza del veicolo è relativa e può essere superata dalla prova della perdita del possesso.
Cassazione, sentenza n. 38823/2016 del 20 settembre 2016
L'atto di vendita sottoscritto, purché dotato di data certa e idoneo a dimostrare il trasferimento, può essere sufficiente a escludere le responsabilità e gli oneri del precedente proprietario anche se la vendita non è stata trascritta al PRA.
Massime di principio
- Per la tassa automobilistica, l'intestazione al PRA costituisce normalmente il punto di partenza dell'accertamento, ma non impedisce al contribuente di provare di aver venduto il veicolo o di averne perso il possesso prima del periodo contestato.
- Un atto di vendita con data certa e firma autenticata può superare la presunzione derivante dalla mancata trascrizione al PRA, soprattutto se la vendita è anteriore alle annualità per cui viene richiesto il tributo.
- La mancata trascrizione della vendita può creare problemi amministrativi e probatori, ma non rende necessariamente dovute le tasse successive se il precedente proprietario dimostra concretamente il trasferimento della proprietà.
- È essenziale conservare l'atto di vendita, la documentazione con data certa e ogni elemento utile a dimostrare la consegna e il trasferimento del veicolo, allegandoli tempestivamente al ricorso o all'istanza di annullamento in autotutela.
- La prova della vendita deve riferirsi con chiarezza alla data e al veicolo oggetto dell'accertamento; se la documentazione è generica, priva di data certa o non riconducibile al mezzo contestato, la presunzione derivante dal PRA potrebbe non essere superata.
- L'ente impositore può essere condannato alle spese se insiste in giudizio nonostante una prova documentale idonea, ma la condanna per lite temeraria richiede presupposti e prova ulteriori rispetto alla semplice soccombenza.
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