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Sentenza

Sentenza n. 2548/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento a) della deliberazione della ASL Napoli 3 Sud n. 1035 del 16 novembre 2022 avente ad oggetto “Definizione Regressione Tariffaria Unica Anno 2021 – Macro – Area di Assistenza Specialistica Ambulatoriale” e dei relativi allegati; b) di ogni altro atto, ancorché interno e non noto, comunque connesso, presupposto e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202300674

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione di definizione della regressione tariffaria unica per l’anno 2021 e relativi allegati

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (azienda sanitaria locale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La struttura sanitaria accreditata ha impugnato la deliberazione con cui l’ASL ha definito la regressione tariffaria per l’anno 2021 nell’ambito dell’assistenza specialistica ambulatoriale. Ha dedotto, con un unico articolato motivo, carenza assoluta di motivazione, violazione degli artt. 3 e 21-nonies l. 241/1990, dell’art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992, degli artt. 6 e 41 CEDU e del decreto commissariale della Regione Campania n. 10 del 17 gennaio 2020, nonché violazione dei principi di ragionevolezza, imparzialità e buona amministrazione. Sono stati inoltre dedotti eccesso di potere per erroneità dei presupposti, irragionevolezza, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. In particolare, la ricorrente ha lamentato che l’atto fosse carente e contraddittorio rispetto a precedenti provvedimenti, affetto da contraddizioni interne e non considerasse fatti e giudizi sopravvenuti tra le stesse parti. Ha contestato anche l’utilizzo, quale base di calcolo, delle risultanze di precedenti elaborazioni relative alla regressione tariffaria. L’ASL ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, l’inammissibilità per la sottoscrizione dei contratti sanitari contenenti la clausola di salvaguardia e la mancata notifica ai controinteressati, chiedendo comunque il rigetto nel merito. La ricorrente ha aderito all’eccezione di difetto di giurisdizione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Richiamando le ordinanze delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 7902/2023 e n. 7908/2023, ha ritenuto che le censure riguardassero esclusivamente le modalità e i tempi della regressione tariffaria, e non i provvedimenti autoritativi a monte che avevano disposto la regressione e fissato i criteri generali di calcolo. In questa fase l’ASL opera, secondo il giudice, non esercitando poteri autoritativi, ma mediante atti paritetici e operazioni di calcolo fondate sull’accordo contrattuale stipulato con la struttura privata accreditata. Il petitum sostanziale concerne quindi l’effettiva debenza e quantificazione dei corrispettivi maturati, cioè un profilo patrimoniale del rapporto contrattuale, in relazione al quale la posizione dedotta è di diritto soggettivo. La controversia appartiene pertanto alla giurisdizione del giudice ordinario. Sono stati fatti salvi, ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., gli effetti processuali e sostanziali della domanda qualora il giudizio sia riproposto davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ferme le preclusioni e decadenze intervenute. Le spese sono state compensate, in ragione del fatto che il ricorso era stato notificato e depositato prima delle richiamate ordinanze delle Sezioni Unite.

Norme richiamate

  • artt. 8-quater e 8-quinquies d.lgs. 502/1992

    Il rapporto tra strutture private accreditate e Servizio sanitario regionale è regolato anche mediante appositi accordi contrattuali; le contestazioni sulla quantificazione dei corrispettivi derivanti da tali accordi attengono al profilo patrimoniale del rapporto.

  • art. 3 l. 241/1990

    La censura di difetto di motivazione non è stata esaminata nel merito, poiché la controversia è stata ritenuta devoluta alla giurisdizione ordinaria.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    La relativa violazione è stata dedotta dalla ricorrente ma non esaminata nel merito per difetto di giurisdizione.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    In caso di declinatoria della giurisdizione, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto davanti al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ferme le preclusioni e decadenze intervenute.

Massime di principio

  • Quando una struttura sanitaria privata accreditata contesta esclusivamente le modalità, i tempi o i risultati del calcolo della regressione tariffaria applicata dall’ASL, senza mettere in discussione i provvedimenti autoritativi a monte che hanno disposto la regressione o fissato i criteri generali, la controversia riguarda la quantificazione del corrispettivo contrattuale e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
  • Nella fase di applicazione degli accordi contrattuali con le strutture sanitarie private accreditate, l’ASL opera in posizione paritetica quando determina il corrispettivo mediante operazioni di calcolo e applicazione dei meccanismi contrattualmente previsti, senza esercitare un potere autoritativo o discrezionale.
  • Il petitum sostanziale deve essere individuato in base all’effettiva natura della pretesa: la formale impugnazione di una deliberazione amministrativa non radica la giurisdizione amministrativa se la domanda mira in realtà ad accertare la debenza o la quantificazione di somme dovute in esecuzione di un rapporto contrattuale.
  • In caso di declinatoria della giurisdizione amministrativa, la domanda può essere riproposta davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, con conservazione degli effetti processuali e sostanziali, salve le preclusioni e decadenze già maturate.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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