Sentenza del 03/03/2017 n. 5381 - Corte di Cassazione
COMUNITA' EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - IN GENERE Diritto comunitario - Interpretazione adottata dalla Corte di giustizia - Efficacia vincolante per il giudice nazionale - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva chiesto il rimborso dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti versata tra il 1° agosto 2001 e il 2003, sostenendo che l'art. 62, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1995 fosse incompatibile con la direttiva 92/81/CEE, come accertato dalla Corte di giustizia nella causa C-437/01. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto che la sentenza europea avesse fatto decorrere un nuovo termine per il rimborso e che il termine biennale previsto dall'art. 14, comma 2, TUA fosse incompatibile con il diritto dell'Unione. L'Agenzia delle Dogane ha impugnato tale decisione, sostenendo che il termine di decadenza decorresse da ciascun versamento e non dalla pronuncia della Corte di giustizia.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia e dichiarato inammissibile il secondo. Ha stabilito che la sentenza della Corte di giustizia aveva chiarito l'incompatibilità dell'imposta nazionale con il diritto dell'Unione, ma non aveva introdotto una nuova disciplina dei rimborsi né modificato i termini previsti dalla normativa italiana. Pertanto, l'art. 14, comma 2, TUA restava applicabile e imponeva di presentare la domanda entro due anni dalla data di ciascun pagamento indebito. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata e, decidendo nel merito, è stata respinta la domanda di rimborso relativa ai versamenti effettuati dal 1° agosto 2001 al 27 marzo 2002, perché tardiva. La società è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 62, comma 1 (Testo unico accise)
Assoggettava gli oli lubrificanti a imposta di consumo quando destinati, messi in vendita o impiegati per usi diversi dalla combustione o carburazione.
La disposizione nazionale è stata ritenuta incompatibile con la disciplina europea perché estendeva l'imposizione anche a usi per i quali gli oli lubrificanti dovevano essere esenti.
D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 14, comma 2 (TUA)
L'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata. Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento.
Il termine biennale decorre dalla data di ciascun versamento indebito e non dalla data della successiva sentenza della Corte di giustizia che accerta l'incompatibilità della norma nazionale.
Direttiva 92/81/CEE, art. 8, paragrafo 1, lettera a)
Gli Stati membri esentano dall'accisa armonizzata gli oli minerali non utilizzati come carburanti o come combustibili per riscaldamento.
La disposizione contiene un obbligo di esenzione sufficientemente chiaro, preciso e incondizionato, invocabile dai singoli contro lo Stato in caso di mancata o non corretta attuazione.
Direttiva 92/12/CEE, art. 3, paragrafo 2
Gli Stati membri possono introdurre imposte indirette specifiche, nella misura in cui rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise e dell'IVA.
La facoltà degli Stati di introdurre imposte indirette ulteriori non consente di eludere le esenzioni obbligatorie previste dalla disciplina armonizzata delle accise.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2
La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento.
La norma conferma, quale regola generale, la compatibilità di un termine biennale per le domande di rimborso tributario.
Art. 267 TFUE
Procedimento di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
Le sentenze interpretative della Corte di giustizia chiariscono il significato della norma europea con efficacia generale e retroattiva sui rapporti non esauriti, ma non disciplinano automaticamente gli aspetti restitutori regolati dal diritto nazionale.
Art. 2935 c.c.
La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
La vigenza di una norma nazionale successivamente riconosciuta incompatibile con il diritto dell'Unione costituisce un impedimento di fatto, non un impedimento giuridico idoneo a sospendere o posticipare la decorrenza del termine.
Massime di principio
- Una sentenza della Corte di giustizia che accerta l'incompatibilità di una norma nazionale con il diritto dell'Unione chiarisce il significato e l'ambito di applicazione della normativa europea, ma non crea automaticamente nuovi termini o procedure per ottenere il rimborso.
- In assenza di una disciplina europea specifica sui rimborsi, competono allo Stato membro la regolazione delle modalità, dei termini di prescrizione o decadenza e del relativo dies a quo, purché siano rispettati i principi di equivalenza ed effettività.
- Il contribuente deve normalmente presentare la domanda di rimborso entro il termine previsto dalla legge nazionale, calcolato dalla data del pagamento indebito, anche se l'incompatibilità europea dell'imposta viene accertata solo successivamente.
- La successiva pronuncia europea non riapre automaticamente termini già scaduti e il contribuente non può presumere che il termine decorra dalla pubblicazione della sentenza europea.
- Un termine nazionale è ammissibile se non è meno favorevole rispetto a termini applicabili a pretese analoghe interne e non rende praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto derivante dall'ordinamento dell'Unione.
- Le pronunce della Corte di giustizia vincolano i giudici nazionali quanto all'interpretazione del diritto europeo, ma l'eventuale rimborso resta soggetto alle regole processuali e decadenziali nazionali non direttamente esaminate dalla pronuncia europea.
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