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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/625

Regolamento (UE) 2022/625 del Consiglio del 13 aprile 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

Normativa europea32022R0625

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 per introdurre eccezioni umanitarie al regime di congelamento di fondi e risorse economiche collegato alle sanzioni contro soggetti responsabili di azioni contro l’Ucraina. La nuova disciplina consente, a condizioni specifiche, la messa a disposizione o lo svincolo di beni quando ciò sia necessario per soli fini umanitari in Ucraina. Sono previste sia un’esclusione automatica per talune organizzazioni e agenzie umanitarie partner dell’Unione, sia una procedura autorizzatoria semplificata per gli altri casi.

Introduzione di deroghe umanitarie al congelamento di fondi e risorse economiche previsto dal regolamento (UE) n. 269/2014, limitatamente agli aiuti esclusivamente umanitari in Ucraina.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle misure restrittive dell’Unione già previste dal regolamento (UE) n. 269/2014 nei confronti di persone fisiche o giuridiche, entità e organismi designati per azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. La modifica riguarda, in particolare, il congelamento di fondi e risorse economiche e il divieto di metterli a disposizione. La deroga introdotta opera per la fornitura di fondi o risorse economiche necessarie a scopi esclusivamente umanitari in Ucraina, con riferimento sia a determinate organizzazioni e agenzie umanitarie dell’UE sia, negli altri casi, a autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti degli Stati membri. Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Introduzione di deroghe umanitarie alle sanzioni contro soggetti legati all’aggressione all’Ucraina

Il regolamento (UE) 2022/625 del Consiglio modifica il regolamento (UE) n. 269/2014, che attua misure restrittive nei confronti di persone fisiche e giuridiche, entità e organismi responsabili di azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. La modifica nasce dall’esigenza di rispondere alla crisi umanitaria conseguente all’invasione non provocata dell’Ucraina, consentendo eccezioni mirate al congelamento di beni per finalità esclusivamente umanitarie.

Contesto e finalità

Il considerando principale richiama il fatto che il regime sanzionatorio del regolamento 269/2014 attua la decisione 2014/145/PESC e comprende il congelamento di fondi e risorse economiche di soggetti designati, nonché il divieto di metterli a loro disposizione. A seguito della decisione (PESC) 2022/627 del 13 aprile 2022, il Consiglio ha ritenuto opportuno introdurre eccezioni specifiche per permettere il flusso di risorse a favore di organismi umanitari e per interventi esclusivamente umanitari in Ucraina.

Ambito della modifica

La modifica non abroga il regime restrittivo generale, ma inserisce nel regolamento 269/2014 un nuovo articolo 2 bis, che disciplina le deroghe al divieto di cui all’articolo 2, paragrafo 2. La disciplina riguarda quindi il congelamento e la disponibilità di fondi e risorse economiche connessi alle designazioni sanzionatorie già esistenti.

Deroga per organizzazioni e agenzie umanitarie dell’Unione

Il nuovo articolo 2 bis, paragrafo 1, prevede che il divieto non si applichi ai fondi o alle risorse economiche messi a disposizione da organizzazioni e agenzie sottoposte a valutazione per pilastro dall’Unione e con le quali l’Unione ha concluso un accordo quadro relativo al partenariato finanziario, quando tali risorse siano necessarie per scopi esclusivamente umanitari in Ucraina. Si tratta di una esclusione diretta, che opera senza necessità di autorizzazione caso per caso, purché ricorrano i requisiti soggettivi e oggettivi previsti.

Autorizzazioni negli altri casi

Per i casi non coperti dal paragrafo 1, il paragrafo 2 attribuisce alle autorità competenti degli Stati membri il potere di concedere autorizzazioni specifiche o generali. Le autorizzazioni possono essere rilasciate con condizioni generali o specifiche ritenute appropriate e possono riguardare sia lo svincolo di fondi o risorse economiche congelati sia la loro messa a disposizione. Anche in questo caso, il criterio decisivo è la necessità della fornitura per fini esclusivamente umanitari in Ucraina.

Procedura accelerata e meccanismo di silenzio-assenso

Il paragrafo 3 introduce una procedura particolarmente rapida: se l’autorità competente non emette una decisione sfavorevole, non chiede informazioni aggiuntive e non comunica un termine ulteriore entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della domanda, l’autorizzazione si considera concessa. La disposizione rafforza l’effettività degli interventi umanitari, limitando i tempi di attesa amministrativa.

Cooperazione e trasparenza tra Stati membri

Il paragrafo 4 impone allo Stato membro che concede l’autorizzazione di informare gli altri Stati membri e la Commissione entro due settimane dalla concessione. La previsione mira a garantire coordinamento e monitoraggio uniforme dell’uso delle deroghe umanitarie.

Entrata in vigore

Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di atti di recepimento nazionali.

Disposizioni principali

Inserimento dell’articolo 2 bis nel regolamento 269/2014

Il regolamento inserisce un nuovo articolo 2 bis nel regolamento (UE) n. 269/2014 per disciplinare deroghe umanitarie al congelamento di fondi e risorse economiche.

Esclusione per organizzazioni e agenzie umanitarie partner dell’Unione

L’articolo 2 bis, paragrafo 1, stabilisce che il divieto di cui all’articolo 2, paragrafo 2, non si applica ai fondi o alle risorse economiche messi a disposizione da organizzazioni e agenzie sottoposte a valutazione per pilastro dall’Unione e con le quali sia stato firmato un accordo quadro relativo al partenariato finanziario, purché la fornitura sia necessaria per scopi esclusivamente umanitari in Ucraina.

Autorizzazioni specifiche o generali delle autorità competenti

Nei casi non rientranti nel paragrafo 1, il paragrafo 2 consente alle autorità competenti di concedere autorizzazioni specifiche o generali, con condizioni generali o specifiche ritenute appropriate, per svincolare fondi o risorse economiche congelati o per consentirne la messa a disposizione, sempre se necessaria per scopi esclusivamente umanitari in Ucraina.

Silenzio-assenso entro cinque giorni lavorativi

Il paragrafo 3 prevede che, in assenza di decisione sfavorevole, richiesta di informazioni o comunicazione di un termine ulteriore da parte dell’autorità competente entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di autorizzazione, l’autorizzazione si considera concessa.

Obbligo di informazione tra Stati membri e Commissione

Il paragrafo 4 impone allo Stato membro interessato di informare gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse ai sensi dei paragrafi 2 e 3 entro due settimane dalla concessione.

Entrata in vigore e applicazione diretta

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionalipolitica estera e di sicurezza comuneaiuti umanitaricongelamento di benirapporti con l'ucraina

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