Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2022/633

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/633 della Commissione del 13 aprile 2022 relativo all’autorizzazione di un preparato di Lactiplantibacillus plantarum DSM 26571 come additivo per l’insilaggio destinato a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R0633

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza l’uso, come additivo per l’insilaggio, di un preparato di Lactiplantibacillus plantarum DSM 26571 per tutte le specie animali. La Commissione, sulla base del parere favorevole dell’EFSA, ha ritenuto soddisfatte le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1831/2003, pur rilevando la necessità di misure di protezione per gli utilizzatori in ragione della possibile sensibilizzazione delle vie respiratorie. L’autorizzazione è accompagnata da condizioni tecniche specifiche, tra cui la concentrazione minima, gli obblighi informativi e le misure di prevenzione dei rischi. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è applicabile direttamente in tutti gli Stati membri.

Autorizzazione del preparato di Lactiplantibacillus plantarum DSM 26571 come additivo per l’insilaggio destinato a tutte le specie animali.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi e riguarda l’immissione sul mercato e l’uso, nell’alimentazione animale, del preparato di Lactiplantibacillus plantarum DSM 26571 classificato nella categoria degli additivi tecnologici e nel gruppo funzionale degli additivi per l’insilaggio. L’autorizzazione vale per tutte le specie animali e si applica alle condizioni tecniche, di impiego, etichettatura e sicurezza indicate nell’allegato. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini del SEE. L’autorizzazione è valida fino al 9 maggio 2032.

Autorizzazione del preparato di Lactiplantibacillus plantarum DSM 26571 come additivo per l’insilaggio

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/633 della Commissione autorizza un preparato di Lactiplantibacillus plantarum DSM 26571 come additivo per l’insilaggio destinato a tutte le specie animali. L’intervento si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per mangimi e recepisce il parere scientifico dell’EFSA, che ha ritenuto l’additivo sicuro alle condizioni d’uso proposte ma potenzialmente sensibilizzante per le vie respiratorie.

Base normativa e iter autorizzativo

La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina autorizzazione, motivi e procedure per gli additivi destinati all’alimentazione animale. La domanda di autorizzazione è stata presentata ai sensi dell’articolo 7 del medesimo regolamento ed era corredata delle informazioni e dei documenti richiesti dall’articolo 7, paragrafo 3. La Commissione conclude che risultano soddisfatte le condizioni di autorizzazione previste dall’articolo 5 e adotta quindi l’atto di esecuzione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2.

Valutazione dell’EFSA e ragioni dell’autorizzazione

Nel parere del 29 settembre 2021, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha affermato che il preparato non produce effetti negativi sulla salute animale, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente, purché sia impiegato secondo le condizioni proposte. L’EFSA ha inoltre ritenuto che l’additivo possa migliorare la conservazione delle sostanze nutritive nell’insilato ottenuto da materiali facili, moderatamente difficili e difficili da insilare. È stata anche verificata la relazione del laboratorio di riferimento sul metodo di analisi.

Ambito di applicazione e classificazione dell’additivo

L’allegato qualifica il prodotto come additivo tecnologico, gruppo funzionale "additivi per l’insilaggio". L’autorizzazione riguarda tutte le specie animali e si riferisce al preparato in forma solida di Lactiplantibacillus plantarum DSM 26571 contenente almeno 1 × 10^11 CFU/g di additivo. La sostanza attiva è costituita da cellule vitali di Lactiplantibacillus plantarum DSM 26571.

Condizioni tecniche di utilizzo

Il regolamento stabilisce un tenore minimo dell’additivo pari a 1 × 10^8 CFU/kg di materiale fresco quando non è impiegato in combinazione con altri microrganismi come additivi per l’insilaggio. L’allegato non indica limiti massimi né un’età massima delle specie animali interessate, mentre precisa le condizioni di impiego tramite la tabella tecnica e le note applicative.

Obblighi per gli operatori e tutela degli utilizzatori

Poiché l’additivo è considerato sensibilizzante delle vie respiratorie, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative idonee a eliminare o ridurre al minimo i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o sufficientemente ridotti, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale, compresi mezzi di protezione delle vie respiratorie.

Etichettatura, conservazione e istruzioni d’uso

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele deve essere indicata la condizione di conservazione. Questa prescrizione si aggiunge agli ordinari obblighi di corretta informazione per l’impiego del prodotto e mira a preservarne stabilità ed efficacia.

Metodo di identificazione e controllo

L’allegato indica il metodo di identificazione mediante elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE). Per il conteggio nell’additivo per mangimi è previsto il metodo di semina per spatolamento su piastra con utilizzo di agar MRS, conforme alla norma EN 15787. Il richiamo al laboratorio di riferimento conferma la disponibilità della documentazione tecnica di dettaglio.

Periodo di validità ed efficacia del regolamento

L’autorizzazione decorre secondo le condizioni dell’atto e termina il 9 maggio 2032. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell’additivo

L’articolo 1 autorizza il preparato specificato nell’allegato, appartenente alla categoria "additivi tecnologici" e al gruppo funzionale "additivi per l’insilaggio", come additivo per l’alimentazione animale alle condizioni stabilite nell’allegato.

Base giuridica e presupposti dell’autorizzazione

Il regolamento è adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare dell’articolo 9, paragrafo 2. La Commissione richiama la presentazione di una domanda ai sensi dell’articolo 7 e conclude che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5.

Valutazione scientifica e profilo di sicurezza

L’EFSA ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il preparato non ha effetti negativi sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente. Ha però rilevato che l’additivo deve essere considerato sensibilizzante delle vie respiratorie, imponendo misure di protezione per gli utilizzatori.

Condizioni di impiego e tenore minimo

L’allegato prevede che il preparato contenga almeno 1 × 10^11 CFU/g di additivo. Il tenore minimo nell’insilato, qualora l’additivo non sia impiegato in combinazione con altri microrganismi come additivi per l’insilaggio, è pari a 1 × 10^8 CFU/kg di materiale fresco.

Obblighi di sicurezza per gli utilizzatori

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’additivo e le premiscele devono essere usati con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione delle vie respiratorie.

Etichettatura e conservazione

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele deve essere indicata la condizione di conservazione.

Periodo di autorizzazione

L’autorizzazione ha termine il 9 maggio 2032, come indicato nell’allegato.

Metodo di analisi

Per l’identificazione è previsto il metodo PFGE (elettroforesi su gel in campo pulsato). Per il conteggio nell’additivo per mangimi è previsto il metodo di semina per spatolamento su piastra con utilizzo di agar MRS (EN 15787).

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi per mangimisicurezza alimentaresalute e sicurezza sul lavoromercato interno

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.