Regolamento (UE) 2022/631
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/631 della Commissione del 13 aprile 2022 che modifica le norme tecniche di attuazione stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 per quanto riguarda l’informativa sulle esposizioni al rischio di tasso di interesse su posizioni non detenute nel portafoglio di negoziazione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna la disciplina europea dell’informativa pubblica bancaria introducendo specifici modelli armonizzati per il rischio di tasso di interesse nel portafoglio bancario (IRRBB). L’intervento dà attuazione all’articolo 448 del regolamento (UE) n. 575/2013, coerentemente con gli standard del Comitato di Basilea, e mira a rendere le informazioni pubblicate dagli enti più esaurienti e comparabili. La modifica si innesta nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 e prevede una prima applicazione semplificata, senza obbligo di dati comparativi del periodo precedente nella prima informativa.
Modifica le norme tecniche di attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 introducendo i modelli e le istruzioni per l’informativa pubblica sul rischio di tasso di interesse sulle posizioni non detenute nel portafoglio di negoziazione (IRRBB).
Ambito di applicazione
Si applica agli enti soggetti agli obblighi di informativa di cui all’articolo 448 del regolamento (UE) n. 575/2013, con riferimento alle esposizioni al rischio di tasso di interesse sulle attività fuori dal portafoglio di negoziazione. L’informativa va resa secondo i nuovi modelli EU IRRBBA ed EU IRRBB1 e le relative istruzioni contenute negli allegati XXXVII e XXXVIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/637, come modificato. Sono previste esclusioni e semplificazioni per gli enti che utilizzano la metodologia standardizzata o la metodologia standardizzata semplificata di cui all’articolo 84, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE, per i quali alcune informazioni non sono richieste. Alla prima pubblicazione non è richiesta l’informativa relativa alla data di riferimento precedente.
Informativa sulle esposizioni al rischio di tasso di interesse su posizioni non detenute nel portafoglio di negoziazione
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/631 modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 per integrare le nuove norme tecniche di attuazione in materia di informativa pubblica sull’IRRBB, in coerenza con l’articolo 448 del regolamento (UE) n. 575/2013 e con l’evoluzione degli standard del Comitato di Basilea. L’obiettivo è assicurare una pubblicazione armonizzata, completa e confrontabile delle informazioni sui rischi di tasso di interesse relativi alle attività esterne al portafoglio di negoziazione.
Contesto normativo e finalità
La modifica si colloca nel quadro del terzo pilastro della disciplina prudenziale bancaria. Il considerando evidenzia che gli obblighi di informativa sull’IRRBB sono stati inseriti nell’articolo 448 del regolamento (UE) n. 575/2013 dal regolamento (UE) 2019/876 e che occorre ora allineare le norme tecniche di attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 alle nuove previsioni.
Ambito soggettivo e oggettivo
L’intervento riguarda gli enti soggetti agli obblighi di pubblicazione ex articolo 448 del regolamento (UE) n. 575/2013, con riferimento alle esposizioni al rischio di tasso di interesse delle posizioni non detenute nel portafoglio di negoziazione. L’informativa deve essere resa mediante i modelli e le istruzioni nuovi inseriti negli allegati XXXVII e XXXVIII. Le istruzioni precisano inoltre che, per gli enti che applicano la metodologia standardizzata o la metodologia standardizzata semplificata ai sensi dell’articolo 84, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE, diverse sezioni informative non sono applicabili.
Nuovo assetto dell’informativa: tabella qualitativa e modello quantitativo
L’articolo 16 bis, inserito nel regolamento (UE) 2021/637, distingue tra:
- informazioni qualitative di cui all’articolo 448, paragrafo 1, lettere c) a g), da pubblicare nella tabella EU IRRBBA;
- informazioni quantitative di cui all’articolo 448, paragrafo 1, lettere a) e b), da pubblicare nel modello EU IRRBB1.
La prima pubblicazione beneficia di un regime transitorio: non è richiesta la comparazione con la data di riferimento precedente.
Contenuto della tabella EU IRRBBA
La tabella EU IRRBBA richiede una descrizione in testo libero dei principali profili gestionali e metodologici dell’IRRBB, tra cui:
- definizione del rischio ai fini di controllo e misurazione;
- strategie complessive di gestione e attenuazione, incluse coperture, stress test, ruolo dell’audit e del comitato ALM, validazione e aggiornamento dei modelli;
- periodicità del calcolo e misure utilizzate per la sensibilità al rischio;
- scenari di shock e stress sui tassi;
- ipotesi di modellizzazione e parametriche diverse da quelle dell’informativa EU IRRBB1;
- descrizione sintetica delle modalità di copertura e del trattamento contabile;
- spiegazione della rilevanza delle misure e delle variazioni significative rispetto alle informative precedenti;
- eventuali ulteriori informazioni pertinenti.
È inoltre richiesta la pubblicazione della data di scadenza media e massima per la revisione delle condizioni dei depositi non vincolati delle controparti al dettaglio e delle controparti all’ingrosso non finanziarie, distinguendo la parte core e l’intero ammontare.
Contenuto del modello EU IRRBB1
Il modello EU IRRBB1 contiene la parte quantitativa dell’informativa e richiede la rappresentazione delle variazioni del valore economico del capitale proprio e dei proventi da interessi netti secondo sei scenari prudenziali di shock:
- parallel up;
- parallel down;
- steepener;
- flattener;
- short rates up;
- short rates down.
Le istruzioni specificano che gli enti riportano i dati per il periodo corrente e, se disponibile, per il periodo precedente. Nella prima informativa il dato comparativo non è obbligatorio. Le istruzioni chiariscono anche, per il periodo transitorio, che gli enti devono illustrare i parametri impiegati per gli scenari prudenziali, la definizione di proventi da interessi netti utilizzata e ogni altro elemento utile a comprendere il calcolo delle variazioni dei proventi netti da interessi.
Esenzioni e riferimenti alle metodologie prudenziali
Le istruzioni distinguono tra enti che adottano sistemi interni di misurazione del rischio e enti che utilizzano la metodologia standardizzata o quella standardizzata semplificata. Per questi ultimi, non si applicano taluni obblighi relativi a misure specifiche, scenari di shock e ipotesi di modellizzazione. L’impianto tecnico è inoltre dichiaratamente allineato alla norma di informativa del terzo pilastro di Basilea.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Introduzione del nuovo articolo 16 bis nel regolamento (UE) 2021/637
L’articolo 16 bis disciplina l’informativa sulle esposizioni al rischio di tasso di interesse su posizioni non detenute nel portafoglio di negoziazione. Gli enti devono pubblicare le informazioni di cui all’articolo 448, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 575/2013 usando il modello EU IRRBB1 dell’allegato XXXVII e le istruzioni dell’allegato XXXVIII. Le informazioni di cui all’articolo 448, paragrafo 1, lettere da c) a g), devono essere pubblicate usando la tabella EU IRRBBA dello stesso allegato e seguendo le relative istruzioni. Per la prima pubblicazione non è richiesta l’informativa relativa alla data di riferimento precedente.
Nuovi allegati tecnici per il rischio IRRBB
Sono aggiunti al regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 gli allegati XXXVII e XXXVIII, che contengono rispettivamente il modello EU IRRBBA / EU IRRBB1 e le istruzioni dettagliate per la compilazione e la pubblicazione. Gli allegati specificano il contenuto qualitativo e quantitativo dell’informativa e i riferimenti giuridici sottostanti.
Contenuto del modello EU IRRBBA
La tabella EU IRRBBA richiede informazioni qualitative su: definizione interna dell’IRRBB; strategie di gestione e attenuazione; periodicità del calcolo e misure utilizzate; scenari di shock e stress; principali ipotesi di modellizzazione e parametriche; modalità di copertura e relativo trattamento contabile; rilevanza delle misure e variazioni significative; eventuali ulteriori informazioni pertinenti. È inoltre prevista la pubblicazione della data di scadenza media e massima per la revisione delle condizioni dei depositi non vincolati, separando la componente core e l’intero importo, per controparti al dettaglio e all’ingrosso non finanziarie.
Contenuto del modello EU IRRBB1
Il modello EU IRRBB1 richiede la pubblicazione delle variazioni del valore economico del capitale proprio e delle variazioni dei proventi da interessi netti in relazione a scenari prudenziali di shock: parallel up, parallel down, steepener, flattener, short rates up e short rates down. Le istruzioni precisano che i dati vanno riportati per il periodo corrente e, ove disponibile, per il periodo precedente; nella prima informativa il dato comparativo non è richiesto.
Esenzioni e limiti per gli enti con metodologie standardizzate
Le istruzioni precisano che talune descrizioni qualitative e quantitative non si applicano agli enti che utilizzano la metodologia standardizzata o la metodologia standardizzata semplificata di cui all’articolo 84, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE. In particolare, non si applicano gli obblighi relativi alle misure specifiche di sensibilità, agli scenari di shock e ad alcune ipotesi di modellizzazione, salvo quanto necessario per le informazioni espressamente richieste.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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