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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/634

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/634 della Commissione del 13 aprile 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la classificazione della sostanza bambermicina in relazione al suo limite massimo di residui negli alimenti di origine animale (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R0634

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica la tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 per aggiornare la voce relativa alla bambermicina. A seguito del parere dell’Agenzia europea per i medicinali, la Commissione stabilisce LMR numerici per i tessuti di pollo e li estende alle altre specie di pollame, escludendo però le uova di pollame. Rimane invariata la classificazione della bambermicina per i conigli, per i quali è confermato l’"LMR non richiesto" con uso esclusivamente orale.

Modifica della classificazione della bambermicina nel regolamento (UE) n. 37/2010, con determinazione di LMR numerici per il pollame e mantenimento dell’"LMR non richiesto" per i conigli.

Ambito di applicazione

Si applica alla sostanza farmacologicamente attiva bambermicina e alla sua classificazione ai fini dei limiti massimi di residui (LMR) negli alimenti di origine animale, nell’ambito dei medicinali veterinari per animali destinati alla produzione di alimenti. Incide in particolare sui tessuti di pollame (polli e, per estrapolazione, altre specie di pollame) e conferma la voce già esistente per i conigli, esclusivamente per uso orale. Il regolamento non disciplina le uova di pollame, per le quali l’estrapolazione è espressamente esclusa. Si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica della classificazione della bambermicina negli alimenti di origine animale

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/634 interviene sul regolamento (UE) n. 37/2010, che contiene l’elenco delle sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione ai fini dei limiti massimi di residui (LMR) negli alimenti di origine animale. La modifica si fonda sul regolamento (CE) n. 470/2009 e sul parere dell’Agenzia europea per i medicinali, reso dal comitato per i medicinali veterinari.

Contesto e motivazione dell’intervento

La Commissione ricorda che, ai sensi del regolamento (CE) n. 470/2009, essa deve determinare con regolamento gli LMR delle sostanze farmacologicamente attive destinate all’uso in medicinali veterinari per animali da produzione alimentare o in biocidi impiegati nel settore zootecnico. La bambermicina era già presente nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 per i conigli, con classificazione "LMR non richiesto" e uso esclusivamente orale.

Nel 2019 Huvepharma N.V. ha presentato una domanda di estensione della voce esistente ai tessuti di pollo. In un primo momento, il 18 marzo 2021, l’Agenzia aveva concluso che non fosse necessario determinare un LMR per la bambermicina nei tessuti di pollo e aveva raccomandato la classificazione "LMR non richiesto". Successivamente, su richiesta della Commissione del 5 maggio 2021, l’Agenzia ha riesaminato la questione e, il 15 luglio 2021, ha raccomandato LMR numerici per i polli, ritenendo appropriata l’estrapolazione ad altre specie di pollame ma non alle uova di pollame.

Ambito della modifica

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. In sostanza, viene sostituita la voce relativa alla bambermicina nella tabella 1, con una distinzione tra:

  • conigli, per i quali resta applicabile la classificazione "LMR non richiesto";
  • pollame, per il quale sono fissati LMR numerici.

Limiti massimi di residui per il pollame

Per il pollame il regolamento introduce i seguenti LMR:

  • 100 μg/kg per il muscolo;
  • 100 μg/kg per muscolo e grasso in proporzioni naturali;
  • 3 000 μg/kg per il fegato;
  • 20 000 μg/kg per il rene.

Il residuo marcatore indicato in tabella è "Flavofosfolipol A". L’allegato specifica inoltre che la bambermicina non deve essere utilizzata in animali che producono uova destinate al consumo umano.

Estrapolazione e limiti dell’applicazione

La Commissione accoglie la valutazione dell’Agenzia secondo cui gli LMR fissati per la bambermicina nei tessuti di pollo possono essere estrapolati alle altre specie di pollame. Tale estrapolazione non si estende però alle uova di pollame, che restano escluse dalla disciplina introdotta dal regolamento.

Entrata in vigore ed effetti giuridici

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per un regolamento UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento della tabella dei residui

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica riguarda la voce "bambermicina" nella tabella 1, che viene sostituita con una nuova classificazione per specie animale e tessuti campione.

LMR per i conigli

Per i conigli la bambermicina resta classificata con "LMR non richiesto", con residuo marcatore "non pertinente", tessuti campione non pertinenti, e con indicazione di uso esclusivamente orale. La classificazione terapeutica indicata è "Agenti antinfettivi/Antibiotici".

LMR numerici per il pollame

Per il pollame la voce modificata introduce LMR numerici: 100 μg/kg per il muscolo, 100 μg/kg per muscolo e grasso in proporzioni naturali, 3 000 μg/kg per il fegato e 20 000 μg/kg per il rene. Il residuo marcatore è indicato come "Flavofosfolipol A".

Divieto di utilizzo negli animali che producono uova

L’allegato specifica che la bambermicina non deve essere utilizzata in animali che producono uova destinate al consumo umano. Inoltre, l’estrapolazione dei LMR ai tessuti di altre specie di pollame non si estende alle uova di pollame.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemedicinali veterinarisicurezza alimentareresidui di sostanze farmacologicamente attivezootecnia

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