Regolamento (UE) 2022/632
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/632 della Commissione del 13 aprile 2022 che stabilisce misure temporanee per quanto concerne frutti specificati originari dell’Argentina, del Brasile, del Sud Africa, dell’Uruguay e dello Zimbabwe per impedire l’introduzione e la diffusione nel territorio dell’Unione dell’organismo nocivo Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce un quadro temporaneo e rafforzato di misure fitosanitarie per i frutti di agrumi specificati provenienti da Argentina, Brasile, Sud Africa, Uruguay e Zimbabwe, in ragione del rischio posto da Phyllosticta citricarpa. Le misure sostituiscono, per i paesi interessati, l’impostazione della precedente decisione di esecuzione 2016/715 e introducono requisiti differenziati a seconda che i frutti siano destinati o meno alla trasformazione industriale. Sono previsti obblighi di riconoscimento dei siti di produzione, tracciabilità, certificazione fitosanitaria, campionamenti e controlli fisici, nonché regole dettagliate per lo spostamento, la trasformazione, l’immagazzinamento e le notifiche di non conformità. Il regolamento ha natura temporanea e sarà riesaminato alla scadenza del 31 marzo 2025.
Misure fitosanitarie temporanee per l’importazione, lo spostamento, la trasformazione e l’immagazzinamento di specifici frutti di agrumi originari di Argentina, Brasile, Sud Africa, Uruguay e Zimbabwe, al fine di prevenire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di Phyllosticta citricarpa.
Ambito di applicazione
Si applica ai frutti specificati di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi, esclusi i frutti di Citrus aurantium L. e Citrus latifolia Tanaka, originari di Argentina, Brasile, Sud Africa, Uruguay e Zimbabwe. Riguarda sia i frutti diversi da quelli destinati esclusivamente alla trasformazione industriale, per i quali sono previste condizioni di importazione e controlli specifici, sia i frutti destinati esclusivamente alla trasformazione industriale, per i quali sono previste condizioni di introduzione, trasporto, trasformazione e stoccaggio nell’Unione. Si applica nel territorio dell’Unione a decorrere dal 1o aprile 2022; alcune prescrizioni per Brasile, Uruguay e Zimbabwe si applicano solo dal 1o aprile 2023. Il regolamento è temporaneo e scade il 31 marzo 2025.
Misure temporanee per i frutti di agrumi originari di Argentina, Brasile, Sud Africa, Uruguay e Zimbabwe
Il regolamento istituisce un regime fitosanitario temporaneo per prevenire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di Phyllosticta citricarpa attraverso determinati frutti di agrumi provenienti dai cinque paesi terzi indicati. La misura nasce dal ripetersi di non conformità nelle importazioni e si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, rispetto ai quali introduce deroghe e prescrizioni supplementari.
Ambito di applicazione e definizioni
L’atto riguarda i frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi, con esclusione dei frutti di Citrus aurantium L. e Citrus latifolia Tanaka. Le misure si applicano ai frutti originari di Argentina, Brasile, Sud Africa, Uruguay e Zimbabwe e distinguono tra:
- frutti diversi da quelli destinati esclusivamente alla trasformazione industriale;
- frutti destinati esclusivamente alla trasformazione industriale. L’"organismo nocivo specificato" è Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa.
Regime di importazione per i frutti non destinati esclusivamente alla trasformazione industriale
Per i frutti non destinati esclusivamente alla trasformazione industriale, l’articolo 3 prevede una deroga all’allegato VII, punto 60, lettere c) e d), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. L’ingresso nell’Unione è consentito solo se la partita rispetta gli articoli 4 e 5 e tutte le condizioni specifiche previste per il paese di origine negli allegati I-V.
L’articolo 4 richiede che il documento sanitario comune di entrata sia presentato soltanto per partite recanti codici di tracciabilità di siti di produzione inclusi negli elenchi aggiornati previsti dagli allegati. L’obiettivo è garantire la tracciabilità fino al sito di produzione.
L’articolo 5 disciplina i controlli all’interno dell’Unione: gli Stati membri devono assicurare che siano presentate per l’importazione solo partite provenienti dai siti di produzione elencati negli allegati applicabili. I controlli fisici devono essere effettuati su campioni di almeno 200 frutti di ciascuna specie per lotto di 30 tonnellate o sua parte, selezionati in base a eventuali sintomi dell’organismo nocivo. Se emergono sintomi, la presenza dell’organismo nocivo deve essere confermata o esclusa mediante prove sui frutti sintomatici.
Regime per i frutti destinati esclusivamente alla trasformazione industriale
L’articolo 6 prevede una disciplina separata, con deroga all’allegato VII, punto 60, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. I frutti destinati esclusivamente alla trasformazione industriale possono essere introdotti, spostati, trasformati e immagazzinati nell’Unione solo a condizioni rigorose.
Tra le principali condizioni figurano:
- provenienza da siti di produzione riconosciuti dalla NPPO del paese terzo;
- applicazione, dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo, di trattamenti e misure colturali efficaci contro l’organismo nocivo, verificata sotto supervisione ufficiale;
- raccolta in siti riconosciuti senza rilevazione di sintomi al controllo fisico in imballaggio;
- accompagnamento con certificato fitosanitario contenente numero di imballaggi per sito, numeri di identificazione dei contenitori, codici di tracciabilità e la dichiarazione supplementare che la partita è conforme all’articolo 6 del regolamento;
- trasporto in imballaggi individuali in un contenitore;
- etichettatura di ciascun imballaggio con codice di tracciabilità del sito, peso netto dichiarato e dicitura "frutti destinati esclusivamente alla trasformazione industriale".
Trasporto, trasformazione e magazzinaggio nell’Unione
L’articolo 7 limita lo spostamento intra-UE delle partite al solo Stato membro di introduzione, salvo consenso delle autorità competenti degli Stati membri interessati. Dopo i controlli fisici ai sensi dell’articolo 49 del regolamento (UE) 2017/625, i frutti devono essere trasportati direttamente e immediatamente agli impianti di trasformazione o a un deposito, sotto controllo ufficiale.
L’articolo 8 stabilisce che la trasformazione avvenga in impianti situati in aree dove non si producono agrumi e ufficialmente registrati e riconosciuti. I rifiuti e i sottoprodotti devono essere usati o distrutti nello Stato membro di lavorazione, sempre in un’area non agrumicola, tramite interramento profondo o altro metodo approvato dall’autorità competente, in modo da prevenire la diffusione del parassita. Il trasformatore deve tenere un registro con i numeri e marchi distintivi dei contenitori, i volumi importati e i volumi di rifiuti e sottoprodotti utilizzati o distrutti.
L’articolo 9 consente il magazzinaggio solo in stabilimenti riconosciuti e registrati dall’autorità competente, mantenendo i lotti separatamente identificabili e conservandoli in modo da evitare qualsiasi rischio di diffusione dell’organismo nocivo.
Regole specifiche per i singoli paesi terzi
Gli allegati I-V contengono requisiti dettagliati per ciascun paese.
Argentina
Sono richiesti il riconoscimento dei luoghi e siti di produzione da parte della NPPO argentina, la registrazione con codici di tracciabilità, trattamenti e misure colturali efficaci verificati ufficialmente, ispezioni ufficiali con campionamento in presenza di sintomi, campionamenti in diverse fasi dell’impianto di imballaggio, etichettatura degli imballaggi, comunicazione preventiva degli elenchi dei siti riconosciuti, certificato fitosanitario con dati di ispezione e dichiarazione di conformità, nonché la prova che il sito di produzione sia risultato indenne in specifiche circostanze di controllo e di campionamento. È prevista inoltre una regola che vieta l’esportazione se il sito si trova nello stesso luogo di produzione di un sito in cui sia stata confermata la presenza del parassita, finché non sia confermata l’indennità.
Brasile
Sono previste condizioni analoghe a quelle argentine, con riconoscimento e registrazione dei siti, trattamenti efficaci, ispezioni ufficiali, campionamento di almeno 600 frutti per lotto di 30 tonnellate o frazione tra arrivo e imballaggio, etichettatura, elenco aggiornato dei codici di tracciabilità e certificato fitosanitario con dichiarazione di conformità. È richiesto anche che il sito di produzione abbia dato esito indenne in determinate situazioni di controllo ufficiale e di campionamento.
Sud Africa
Le condizioni sono più articolate: oltre al riconoscimento dei siti e alla loro registrazione con codici di tracciabilità, sono previste ispezioni ufficiali da parte di ispettori accreditati dalla NPPO, campionamenti in più fasi con percentuali minime diverse a seconda del momento del prelievo, e per Citrus sinensis (L.) Osbeck "Valencia" un campione rappresentativo per ogni lotto di 30 tonnellate o frazione sottoposto a prova per infezione latente. Sono richieste inoltre etichettatura, comunicazione degli elenchi dei siti, certificato fitosanitario e dimostrazione dell’assenza dell’organismo nocivo in varie situazioni di controllo.
Uruguay
Le condizioni sono sostanzialmente analoghe a quelle del Brasile, con riconoscimento e registrazione dei siti, trattamenti e ispezioni ufficiali, campionamento di almeno 600 frutti per lotto di 30 tonnellate o frazione tra arrivo e imballaggio, etichettatura, comunicazione degli elenchi e certificato fitosanitario. Come per gli altri paesi, il sito di produzione deve risultare indenne in una serie di circostanze ufficialmente verificate.
Zimbabwe
Le condizioni riprendono il modello del Sud Africa e dell’Uruguay, con riconoscimento e registrazione dei siti, trattamenti efficaci, ispezioni ufficiali, campionamenti in più fasi con soglie minime specifiche, etichettatura, comunicazione degli elenchi dei siti, certificato fitosanitario e obbligo di provenienza da siti di produzione indenni. L’inclusione dello Zimbabwe riflette l’aumento delle non conformità osservate nel 2021.
Notifiche, scadenza ed entrata in vigore
L’articolo 10 impone agli Stati membri che notificano non conformità nel sistema elettronico di indicare il codice di tracciabilità del sito di produzione interessato. L’articolo 11 stabilisce la scadenza del regolamento al 31 marzo 2025.
L’articolo 12 prevede che il regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applichi dal 1o aprile 2022. Tuttavia, alcune prescrizioni degli allegati II, IV e V relative alla lettera d) dei punti 9/10 si applicano dal 1o aprile 2023, per consentire un adeguamento graduale degli operatori interessati.
Coordinate operative per i professionisti
Per gli operatori del commercio e della logistica, il regolamento impone un sistema di compliance basato su riconoscimento dei siti, tracciabilità, certificazione fitosanitaria, campionamenti e gestione controllata della movimentazione nell’Unione. Per gli importatori e i soggetti che operano nella filiera, risultano essenziali la verifica preventiva dell’origine da siti inclusi negli elenchi aggiornati, la corretta compilazione dei certificati e la separazione rigorosa delle partite destinate alla trasformazione industriale rispetto alle altre destinazioni commerciali.
Disposizioni principali
Oggetto e definizioni
L’articolo 1 definisce l’obiettivo: impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di Phyllosticta citricarpa tramite frutti specificati originari dei cinque paesi terzi indicati. L’articolo 2 precisa che per "organismo nocivo specificato" si intende Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa e che per "frutti specificati" si intendono i frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi, con esclusione di Citrus aurantium L. e Citrus latifolia Tanaka.
Introduzione dei frutti non destinati esclusivamente alla trasformazione industriale
L’articolo 3 deroga all’allegato VII, punto 60, lettere c) e d), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 e consente l’ingresso nell’Unione solo se sono rispettati gli articoli 4 e 5 e le condizioni del relativo allegato nazionale (allegati I-V). L’articolo 4 impone la presentazione del documento sanitario comune di entrata solo per partite con codici di tracciabilità di siti inclusi negli elenchi aggiornati. L’articolo 5 prevede controlli sotto supervisione ufficiale, con partite provenienti dai siti di produzione indicati negli allegati, controlli fisici su campioni di almeno 200 frutti per specie e per lotto di 30 tonnellate o frazione, e prove sui frutti sintomatici per confermare o escludere la presenza dell’organismo nocivo.
Regime per i frutti destinati esclusivamente alla trasformazione industriale
L’articolo 6 deroga all’allegato VII, punto 60, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 e consente introduzione, spostamento, trasformazione e immagazzinamento solo nel rispetto delle condizioni degli articoli 6-10. I frutti devono provenire da siti riconosciuti dalla NPPO del paese di origine, essere stati sottoposti a trattamenti e misure colturali efficaci verificati ufficialmente, essere stati raccolti senza sintomi rilevati al controllo fisico in imballaggio, essere accompagnati da certificato fitosanitario con numero di imballaggi, numeri di contenitore, codici di tracciabilità e diciture specifiche, essere trasportati in imballaggi individuali in contenitore ed etichettati con codice di tracciabilità, peso netto e indicazione che sono destinati esclusivamente alla trasformazione industriale.
Movimentazione, trasformazione e magazzinaggio nell’Unione
L’articolo 7 vieta lo spostamento verso uno Stato membro diverso da quello di introduzione salvo consenso delle autorità competenti interessate e impone che, dopo i controlli fisici ai sensi dell’articolo 49 del regolamento (UE) 2017/625, le partite siano trasportate direttamente e immediatamente agli impianti di trasformazione o a un deposito sotto controllo ufficiale. L’articolo 8 impone che la trasformazione avvenga in impianti situati in aree dove non si producono agrumi, registrati e riconosciuti dall’autorità competente; rifiuti e sottoprodotti devono essere utilizzati o distrutti nello Stato membro di lavorazione in modo da impedire la diffusione del parassita, e il trasformatore deve tenere un registro dettagliato. L’articolo 9 disciplina il magazzinaggio, consentendolo solo in stabilimenti riconosciuti e registrati, con lotti separatamente identificabili e conservazione in modo da evitare rischi di diffusione.
Obblighi di notifica e tracciabilità
L’articolo 10 prevede che, nelle notifiche di non conformità nel sistema elettronico, gli Stati membri indichino il codice di tracciabilità del sito di produzione interessato, secondo gli allegati applicabili ai cinque paesi. Tale obbligo rafforza la rintracciabilità delle partite e la gestione delle non conformità.
Allegati nazionali: condizioni specifiche per paese
Gli allegati I-V contengono condizioni dettagliate e differenziate per Argentina, Brasile, Sud Africa, Uruguay e Zimbabwe. In generale prevedono: riconoscimento e registrazione dei luoghi e siti di produzione da parte della NPPO con codici di tracciabilità; trattamenti e misure colturali efficaci verificati ufficialmente; ispezioni ufficiali e, in presenza di sintomi, campionamento e prove; etichettatura degli imballaggi con codice di tracciabilità; comunicazione preventiva e aggiornamento degli elenchi dei siti riconosciuti alla Commissione e agli operatori; certificato fitosanitario con data dell’ultima ispezione, numero di imballaggi per sito, codici di tracciabilità e specifica dichiarazione supplementare di conformità. Per il Sud Africa, lo Zimbabwe e in parte l’Uruguay sono previsti campionamenti in fasi specifiche dell’imballaggio e, per Citrus sinensis (L.) Osbeck "Valencia" in Sud Africa, un ulteriore campione per l’individuazione di infezioni latenti. Per Argentina, Brasile, Uruguay e Zimbabwe sono ripetute le condizioni di origine da siti riconosciuti indenni e, in alcuni casi, il divieto di esportare da siti ubicati nello stesso luogo di produzione di un sito in cui sia stata confermata la presenza dell’organismo nocivo fino alla conferma di indennità.
Durata, decorrenza e applicazione differita
L’articolo 11 stabilisce che il regolamento scade il 31 marzo 2025. L’articolo 12 dispone l’entrata in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione dal 1o aprile 2022; tuttavia, alcune prescrizioni degli allegati II, IV e V relative alle lettera d) dei rispettivi punti 9/10 si applicano solo dal 1o aprile 2023. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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