Regolamento (UE) 2022/613
Regolamento (UE) 2022/613 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 aprile 2022 recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'aumento del prefinanziamento a titolo delle risorse REACT-EU e l'istituzione di un costo unitario
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene in via urgente per rafforzare la risposta finanziaria dell'Unione agli effetti dell'aggressione russa contro l'Ucraina, in particolare sugli Stati membri maggiormente esposti agli afflussi di persone in fuga. Aumenta il prefinanziamento iniziale REACT-EU e introduce un costo unitario di 40 EUR a settimana per sostenere le necessità di base delle persone beneficiarie di protezione temporanea. Le misure operano modificando il quadro comune dei fondi e le regole del FEAD, con obblighi di rendicontazione finale e di chiusura contabile del prefinanziamento.
Modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 223/2014 per aumentare il prefinanziamento REACT-EU e introdurre un costo unitario per le operazioni connesse all'accoglienza di persone in fuga dall'Ucraina.
Ambito di applicazione
Si applica ai programmi sostenuti dal FESR, dal FSE e dal FEAD nell'ambito di REACT-EU, con effetti sulle domande di pagamento, sul prefinanziamento iniziale aggiuntivo versato nel 2022 e sulla chiusura dei programmi operativi. Riguarda gli Stati membri e, in particolare, quelli che tra il 24 febbraio 2022 e il 23 marzo 2022 hanno registrato arrivi di persone dall'Ucraina superiori all'1% della propria popolazione nazionale, per i quali è previsto un aumento più elevato del prefinanziamento. Il costo unitario si applica alle operazioni volte ad affrontare le sfide migratorie a seguito dell'aggressione militare della Federazione russa, per persone che ricevono protezione temporanea o altra protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale, in conformità alla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 e alla direttiva 2001/55/CE. Non introduce esclusioni espressamente formulate, ma richiede misure per evitare il doppio finanziamento degli stessi costi.
Regolamento (UE) 2022/613: aumento del prefinanziamento REACT-EU e costo unitario per l'accoglienza delle persone in fuga dall'Ucraina
Il regolamento interviene con carattere di urgenza nel contesto dell'aggressione militare della Federazione russa contro l'Ucraina e del conseguente afflusso eccezionale di persone negli Stati membri, con particolare pressione sui bilanci pubblici. Il legislatore unionale collega tali misure anche all'esigenza di preservare la capacità degli Stati membri di sostenere la ripresa economica post-pandemica, verde, digitale e resiliente.
Contesto e finalità
Il provvedimento si innesta sul quadro REACT-EU e sulle modifiche già introdotte dal regolamento (UE) 2022/562, considerate però non sufficienti a fronte della nuova intensità della pressione migratoria. La finalità è duplice:
- fornire liquidità aggiuntiva e immediata agli Stati membri attraverso un aumento del prefinanziamento iniziale REACT-EU;
- semplificare il finanziamento delle misure di accoglienza mediante un costo unitario standardizzato per le persone beneficiarie di protezione temporanea o altra protezione adeguata.
Ambito materiale e soggettivo
Le modifiche riguardano principalmente il regolamento (UE) n. 1303/2013, che disciplina le disposizioni comuni dei fondi strutturali e di investimento europei, e il regolamento (UE) n. 223/2014 relativo al FEAD. In concreto, gli effetti si riflettono sui programmi finanziati con FESR, FSE, FEAD e risorse REACT-EU, con impatto su domande di pagamento, prefinanziamenti e relazioni finali di attuazione.
Il costo unitario introdotto dall'articolo 68 quater riguarda le operazioni volte ad affrontare le sfide migratorie conseguenti all'aggressione russa e può essere utilizzato per le persone che ricevono protezione temporanea ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 e della direttiva 2001/55/CE, o altra protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale.
Costo unitario di 40 EUR settimanali
L'articolo 68 quater consente agli Stati membri di inserire nelle domande di pagamento un costo unitario di 40 EUR per settimana per ciascuna persona interessata. Il meccanismo copre le necessità di base e il sostegno alle persone accolte e si applica:
- per ogni settimana completa o parziale trascorsa nello Stato membro interessato;
- per una durata massima complessiva di 13 settimane;
- a decorrere dalla data di arrivo della persona nell'Unione.
Gli importi calcolati su tale base sono qualificati come sostegno pubblico versato ai beneficiari e costituiscono spese ammissibili ai fini del regolamento.
Prefinanziamento iniziale aggiuntivo REACT-EU
L'articolo 92 ter, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 è modificato per prevedere un prefinanziamento iniziale aggiuntivo nel 2022 pari al 4% delle risorse REACT-EU assegnate ai programmi per il 2021. Per gli Stati membri che, tra il 24 febbraio 2022 e il 23 marzo 2022, abbiano registrato arrivi di persone dall'Ucraina superiori all'1% della popolazione nazionale, la percentuale viene elevata al 34%.
La ratio della misura è quella di consentire un sollievo immediato ai bilanci pubblici e di sostenere gli Stati membri maggiormente esposti agli arrivi.
Rendicontazione e chiusura contabile
Per garantire il monitoraggio dell'impiego delle risorse aggiuntive, gli Stati membri devono riferire nella relazione finale di attuazione, ai sensi degli articoli 50, paragrafo 1, e 111, sull'utilizzo del prefinanziamento aggiuntivo per far fronte alle sfide migratorie e sul suo contributo alla ripresa dell'economia.
Inoltre, la liquidazione contabile degli importi versati a titolo di prefinanziamento iniziale aggiuntivo deve essere effettuata integralmente dalla Commissione al più tardi alla chiusura del programma operativo. Se la decisione della Commissione che approva il programma operativo, o la sua modifica, è stata adottata dopo il 31 dicembre 2021 e il relativo prefinanziamento non è stato ancora versato, l'importo è corrisposto nel 2022.
Semplificazione della giustificazione delle spese
Il nuovo testo dell'articolo 131, paragrafo 2, conferma la regola generale della giustificazione delle spese tramite fatture quietanzate o documenti contabili equivalenti, ma introduce un'importante deroga per varie forme di sostegno, tra cui quelle previste dagli articoli 68, 68 bis, 68 ter e 68 quater. Per tali forme di sostegno, la domanda di pagamento contiene gli importi calcolati sulla base applicabile, secondo un'impostazione coerente con i costi semplificati.
Per gli operatori ciò comporta una semplificazione documentale rilevante, pur restando necessario garantire che non vi sia doppio finanziamento degli stessi costi.
Modifiche al regolamento sul FEAD
L'articolo 6 bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 223/2014 viene allineato al nuovo regime REACT-EU. Anche per i programmi FEAD è previsto nel 2022 un prefinanziamento iniziale aggiuntivo pari al 4% delle risorse REACT-EU assegnate ai programmi per il 2021, elevato al 34% per gli Stati membri con arrivi superiori all'1% della popolazione nel periodo di riferimento. La liquidazione contabile del prefinanziamento avviene integralmente al più tardi alla chiusura del programma operativo.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica direttamente in tutti gli Stati membri. La scelta di un'entrata in vigore immediata risponde all'esigenza, espressamente indicata nei considerando, di consentire un rapido alleggerimento dei bilanci pubblici e pagamenti senza ritardi.
Disposizioni principali
Costo unitario per le operazioni di accoglienza
Introduce nel regolamento (UE) n. 1303/2013 l'articolo 68 quater. Gli Stati membri possono dichiarare nelle domande di pagamento un costo unitario pari a 40 EUR per settimana per ciascuna persona che riceve protezione temporanea o altra protezione adeguata, per le necessità di base e il relativo sostegno. Il costo è utilizzabile per un massimo complessivo di 13 settimane dalla data di arrivo nell'Unione e gli importi così calcolati sono considerati sostegno pubblico e spese ammissibili.
Aumento del prefinanziamento REACT-EU
Modifica l'articolo 92 ter, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 prevedendo, in aggiunta al prefinanziamento iniziale ordinario, un prefinanziamento iniziale aggiuntivo nel 2022 pari al 4% delle risorse REACT-EU assegnate ai programmi per il 2021. Per gli Stati membri con arrivi dall'Ucraina superiori all'1% della popolazione nazionale nel periodo 24 febbraio-23 marzo 2022, l'aliquota sale al 34%.
Obblighi di rendicontazione e liquidazione del prefinanziamento
Gli Stati membri devono indicare nella relazione finale di attuazione, ai sensi degli articoli 50, paragrafo 1, e 111, l'utilizzo del prefinanziamento aggiuntivo per far fronte alle sfide migratorie e il suo contributo alla ripresa economica. La liquidazione contabile del prefinanziamento versato è effettuata integralmente dalla Commissione non oltre la chiusura del programma operativo; se la decisione di approvazione o modifica del programma è adottata dopo il 31 dicembre 2021 e il prefinanziamento non è stato versato, l'importo è erogato nel 2022.
Semplificazione della giustificazione delle spese
Sostituisce l'articolo 131, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 prevedendo che, salvo alcune forme di sostegno specificamente elencate, le spese ammissibili siano di regola giustificate da fatture o documenti contabili equivalenti. Per le forme di sostegno richiamate, inclusi gli articoli 68 quater e altre ipotesi di costi semplificati, gli importi indicati nella domanda di pagamento corrispondono ai costi calcolati sulla base applicabile.
Estensione delle misure al FEAD
Modifica l'articolo 6 bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 223/2014 per allineare il FEAD al meccanismo di prefinanziamento aggiuntivo REACT-EU: 4% nel 2022 e 34% per gli Stati membri con arrivi superiori all'1% della popolazione nel periodo indicato. Anche per tali programmi la liquidazione contabile del prefinanziamento avviene integralmente al più tardi alla chiusura del programma operativo.
Entrata in vigore e applicazione immediata
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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