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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/626

Regolamento (UE) 2022/626 del Consiglio del 13 aprile 2022 che modifica il regolamento (UE) 2022/263, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone delle oblast di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina non controllate dal governo e all'invio di forze armate russe in tali zone

Normativa europea32022R0626

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene sul regime sanzionatorio già stabilito dal regolamento (UE) 2022/263, aggiungendo eccezioni umanitarie alle restrizioni applicabili alle zone non controllate dal governo delle oblast di Donetsk e Luhansk. Le deroghe riguardano la fornitura di beni e tecnologie dell’allegato II, i servizi connessi e il finanziamento correlato, nonché taluni servizi direttamente relativi a infrastrutture nei settori interessati. In assenza delle condizioni di esenzione automatica, le autorità competenti possono comunque rilasciare autorizzazioni specifiche o generali per finalità esclusivamente umanitarie, con obbligo di notifica entro due settimane. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica il regolamento (UE) 2022/263 introducendo eccezioni e autorizzazioni per finalità umanitarie nelle zone non controllate dal governo delle oblast di Donetsk e Luhansk.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori soggetti ai divieti del regolamento (UE) 2022/263, in particolare alle operazioni di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di beni e tecnologie elencati nell’allegato II, nonché alla prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione, costruzione o ingegneria e alla fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria connessi a tali beni, tecnologie e servizi. Rileva per i territori specificati del regolamento modificato, cioè le zone delle oblast di Donetsk e Luhansk dell’Ucraina non controllate dal governo, e opera dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Le deroghe sono circoscritte ai casi in cui le attività siano necessarie per scopi esclusivamente umanitari; il regolamento lascia impregiudicata l’applicazione del regolamento (UE) n. 269/2014.

Regolamento (UE) 2022/626 del Consiglio: eccezioni umanitarie al regime restrittivo per Donetsk e Luhansk

Il regolamento modifica il regolamento (UE) 2022/263, che aveva introdotto misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone non controllate dal governo delle oblast di Donetsk e Luhansk e all’invio di forze armate russe in tali zone. La modifica è adottata nel contesto della crisi umanitaria conseguente all’invasione dell’Ucraina e mira a consentire, in modo controllato, operazioni strettamente necessarie per fini umanitari.

Finalità e contesto normativo

I considerando chiariscono che il Consiglio, con la decisione (PESC) 2022/628 del 13 aprile 2022, ha modificato la decisione (PESC) 2022/266 per introdurre eccezioni umanitarie. Il regolamento oggetto di analisi recepisce tale scelta nel diritto dell’Unione, adattando il regime del regolamento (UE) 2022/263 in modo da permettere la fornitura di beni, tecnologie, servizi e assistenza a favore di persone, entità e organismi nelle zone interessate, nonché interventi su specifiche infrastrutture, quando ciò sia necessario per scopi esclusivamente umanitari.

Ambito materiale delle nuove deroghe

La modifica incide anzitutto sui divieti dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2022/263, che riguardano i beni e le tecnologie elencati nell’allegato II. Con il nuovo articolo 4 bis, tali divieti non si applicano:

  • alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione dei beni e tecnologie dell’allegato II;
  • alla prestazione di assistenza tecnica o di servizi di intermediazione connessi a tali beni e tecnologie, nonché alla loro fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso;
  • alla fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria collegati a tali beni e tecnologie.

Le esenzioni automatiche operano solo quando i destinatari o gli utilizzatori sono soggetti qualificati e le operazioni sono necessarie per scopi esclusivamente umanitari nei territori specificati. Tra i soggetti rilevanti figurano organismi pubblici, soggetti che ricevono finanziamenti pubblici dall’Unione o dagli Stati membri, organizzazioni e agenzie dell’Unione con accordo quadro di partenariato finanziario, organismi certificati o riconosciuti per il partenariato umanitario e agenzie specializzate degli Stati membri.

Autorizzazioni amministrative in casi non coperti dall’esenzione automatica

Quando non ricorrono le condizioni di esenzione automatica, le autorità competenti degli Stati membri possono comunque rilasciare autorizzazioni specifiche o generali, alle condizioni generali e specifiche che ritengono appropriate. Questa possibilità vale sia per le operazioni sui beni e tecnologie dell’allegato II, sia per l’assistenza tecnica, i servizi di intermediazione e il finanziamento correlato, purché l’operazione sia necessaria per fini esclusivamente umanitari nelle aree interessate.

È previsto un obbligo di coordinamento informativo: lo Stato membro che rilascia l’autorizzazione deve informare gli altri Stati membri e la Commissione entro due settimane dal rilascio.

Servizi relativi a infrastrutture nei territori specificati

Il regolamento introduce inoltre il nuovo articolo 5 bis, che attenua i divieti dell’articolo 5, paragrafo 1, per l’assistenza tecnica e per i servizi di intermediazione, costruzione o ingegneria direttamente relativi a infrastrutture nei territori specificati e nei settori individuati sulla base dell’allegato II. La deroga si applica indipendentemente dall’origine dei beni e delle tecnologie coinvolti.

Anche qui, l’esenzione automatica è limitata a soggetti pubblici o qualificati in ambito umanitario, sempre a condizione che l’attività sia necessaria per scopi esclusivamente umanitari. In mancanza di tali condizioni, le autorità competenti possono rilasciare autorizzazioni specifiche o generali con criteri analoghi a quelli previsti per l’articolo 4 bis. Vale anche in questo caso l’obbligo di informazione agli altri Stati membri e alla Commissione entro due settimane.

Rapporti con altri atti e applicazione temporale

Entrambi i nuovi articoli precisano che le deroghe non pregiudicano l’osservanza del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, che resta quindi pienamente applicabile ove pertinente. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.

Disposizioni principali

Eccezioni umanitarie ai divieti su beni e tecnologie dell’allegato II

L’articolo 1 inserisce l’articolo 4 bis nel regolamento (UE) 2022/263. I divieti dell’articolo 4 non si applicano alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione dei beni o delle tecnologie elencati nell’allegato II, né alla relativa assistenza tecnica, ai servizi di intermediazione e al finanziamento o assistenza finanziaria connessi, quando destinati a persone, entità o organismi nei territori specificati o per l’uso in tali territori da parte di organismi pubblici, soggetti finanziati pubblicamente dall’Unione o dagli Stati membri, organizzazioni e agenzie dell’Unione con accordo quadro di partenariato finanziario, organizzazioni e agenzie munite di certificato di partenariato umanitario o riconosciute/certificate da uno Stato membro, nonché agenzie specializzate degli Stati membri, purché i beni, tecnologie, servizi e assistenza siano necessari per scopi esclusivamente umanitari.

Autorizzazioni specifiche o generali per casi non coperti dall’esenzione automatica

Sempre con il nuovo articolo 4 bis, paragrafo 2, le autorità competenti possono autorizzare, caso per caso, operazioni altrimenti vietate ai sensi dell’articolo 4 relative ai beni e alle tecnologie dell’allegato II, nonché ai servizi e ai finanziamenti connessi, a condizione che siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nei territori specificati. L’autorizzazione può essere specifica o generale e deve rispettare le condizioni generali e specifiche ritenute appropriate dall’autorità competente.

Obbligo di informazione tra Stati membri e Commissione

L’articolo 4 bis, paragrafo 3, impone allo Stato membro interessato di informare gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate ai sensi del paragrafo 2 entro due settimane dal rilascio.

Coordinamento con il regolamento (UE) n. 269/2014

L’articolo 4 bis, paragrafo 4, precisa che le nuove deroghe non pregiudicano l’osservanza del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio.

Eccezioni umanitarie per servizi relativi a infrastrutture

L’articolo 1 inserisce anche l’articolo 5 bis nel regolamento (UE) 2022/263. I divieti dell’articolo 5, paragrafo 1, non si applicano alla prestazione di assistenza tecnica e ai servizi di intermediazione, costruzione o ingegneria direttamente relativi a infrastrutture nei territori specificati e nei settori di cui all’articolo 4, paragrafo 1, individuati sulla base dell’allegato II, indipendentemente dall’origine dei beni e delle tecnologie, quando tali attività siano svolte da organismi pubblici, soggetti finanziati pubblicamente, organismi e agenzie dell’Unione con partenariato finanziario, organismi certificati o riconosciuti per l’aiuto umanitario e agenzie specializzate degli Stati membri, purché necessarie per scopi esclusivamente umanitari.

Autorizzazioni e informazione anche per i servizi su infrastrutture

Il nuovo articolo 5 bis, paragrafo 2, consente alle autorità competenti di rilasciare autorizzazioni specifiche o generali, a condizioni ritenute appropriate, per i medesimi servizi relativi a infrastrutture nei territori specificati quando non ricorrano le ipotesi di esenzione automatica, sempre se necessari per finalità esclusivamente umanitarie. Il paragrafo 3 prevede l’obbligo di informare gli altri Stati membri e la Commissione entro due settimane. Il paragrafo 4 ribadisce che l’articolo lascia impregiudicata l’applicazione del regolamento (UE) n. 269/2014.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivepolitica estera e di sicurezza comunesanzioni economichediritto umanitariocommercio internazionale

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