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Sentenza

Sentenza n. 878/2026 - Roma, Sezione 5T

per l'esecuzione della sentenza del T.A.R. Lazio n. 8255/2025 - pubblicata il 28 aprile 2025, notificata lo stesso giorno e passata in giudicato, per mancata sua impugnazione, il 28 giugno 2025 - con cui è stato dichiarato illegittimo, per illegittimità derivata, ed è stato annullato, l'avviso di pagamento, trasmesso alla concessionaria demaniale SIL di Lignano Sabbiadoro con la nota del Servizio demanio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Prot. n. 0291056/P/GEN del 18 maggio 2023, nella parte in cui, in applicazione di quanto disposto nel decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 321 del 30 dicembre 2022 - già annullato con efficacia erga omnes con la precedente sentenza di codesto T.A.R. n. 13/2025 - il canone concessorio demaniale dovuto dalla SIL alla Regione FVG per l'anno 2023 è stato determinato nell'importo di € 443.780,34, in conseguenza dell'adeguamento del canone relativo all'anno precedente nella misura della percentuale del +25,15%, ricavata dal Ministero per aver calcolato l'aggiornamento del canone non già, come stabilito al comma 1 dell'articolo 04 della legge 4 dicembre 1993 n. 494, "sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso", bensì avendo illegittimamente sostituito - in assenza di una modifica legislativa - questo secondo fattore con quello, non comparabile, dei "prezzi alla produzione industriali", nonché per l'accertamento della nullità per violazione del giudicato della nota del Servizio demanio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Prot n. 054053/P/GEN del 1° agosto 2025, con la quale l'istanza avanzata dalla SIL il precedente 14 luglio, volta a veder data ottemperanza alla sopra richiamata sentenza del T.A.R. n. 8255/2025 e a vedersi restituito l'importo indebitamente richiesto e pagato in più di € 71.393,40, è stata respinta sul richiamo della disposizione di cui all'art. 6 del decreto legge 21 maggio 2025 n. 73, come sostituito dalla legge di conversione n. 105 del 18 luglio 2025.

Giustizia amministrativa202513388

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio n. 8255/2025 e nota regionale che aveva respinto l'istanza di restituzione delle somme pagate in eccesso

Esito

ESTINZIONE

La controversia

La concessionaria demaniale ha promosso un giudizio di ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio n. 8255/2025, passata in giudicato il 28 giugno 2025, che aveva annullato per illegittimità derivata l'avviso di pagamento relativo al canone concessorio demaniale per l'anno 2023, nella parte determinata applicando un aumento del 25,15% sulla base di un criterio ministeriale ritenuto illegittimo. La ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato e la restituzione dell'importo di euro 71.393,40 pagato in eccedenza. Ha inoltre domandato l'accertamento della nullità, per violazione del giudicato, della nota regionale del 1° agosto 2025, con cui l'istanza era stata respinta richiamando l'art. 6 del decreto-legge n. 73/2025, come sostituito dalla legge di conversione n. 105/2025.

La decisione

Nel corso del giudizio la Regione ha stabilito di dare ottemperanza alla sentenza n. 8255/2025 e ha riconosciuto con legge il debito fuori bilancio. La ricorrente ha quindi rinunciato al ricorso, dichiarando cessata la materia del contendere; la Regione ha preso atto della rinuncia e ha accettato la compensazione delle spese. Il TAR ha ritenuto la rinuncia ritualmente proposta ai sensi dell'art. 84, commi 1 e 3, c.p.a. e ha dichiarato estinto il giudizio, disponendo la compensazione delle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 84, commi 1 e 3, c.p.a.

    La rinuncia al ricorso, ritualmente proposta e accettata dalla parte resistente, determina l'estinzione del giudizio; nel caso concreto le spese sono state compensate per concorde richiesta delle parti.

  • art. 6 d.l. 21 maggio 2025 n. 73, come sostituito dalla l. 18 luglio 2025 n. 105

    Disposizione richiamata dall'amministrazione nella nota oggetto della domanda di ottemperanza; il giudice non ne ha esaminato il merito, poiché il giudizio si è estinto per rinuncia.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso ritualmente proposta ai sensi dell'art. 84 c.p.a. e accettata dalla parte resistente comporta l'estinzione del giudizio, senza necessità di una decisione di merito sulle domande di ottemperanza.
  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione dà seguito al giudicato e la parte ricorrente rinuncia al ricorso, il giudice può definire il processo dichiarandone l'estinzione; la pronuncia non contiene una decisione sul merito della dedotta violazione del giudicato.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando è richiesta dalla parte ricorrente e accettata dall'amministrazione resistente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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