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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/339

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/339 della Commissione, del 12 gennaio 2024, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Normativa europea32024R0339

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce la classificazione uniforme nella nomenclatura combinata di un tipo specifico di pneumatici nuovi in gomma, indicandone il codice NC corretto. Precisa che la dicitura sul fianco "FRT" o "For Trailer Use Only" e la presentazione come pneumatici per rimorchi non mutano la classificazione, se le caratteristiche tecniche li rendono idonei all’uso su autobus o autocarri. Prevede inoltre un periodo transitorio di tre mesi durante il quale le informazioni tariffarie vincolanti incompatibili possono ancora essere invocate dal titolare. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Classificazione doganale, nella nomenclatura combinata, di taluni pneumatici nuovi in gomma e disciplina transitoria per le informazioni tariffarie vincolanti non conformi.

Ambito di applicazione

Si applica alla classificazione, ai fini doganali e tariffari nell’Unione europea, delle merci descritte nell’allegato al regolamento, ossia pneumatici nuovi di gomma con determinate caratteristiche dimensionali e tecniche. Produce effetti su operatori economici, importatori e autorità doganali degli Stati membri nell’ambito dell’applicazione uniforme della nomenclatura combinata; non introduce esclusioni generali, ma riguarda solo le merci specificamente descritte. Si applica direttamente in tutti gli Stati membri a decorrere dalla sua entrata in vigore, con una disciplina transitoria di tre mesi per le informazioni tariffarie vincolanti non conformi.

Classificazione di taluni pneumatici nella nomenclatura combinata

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/339 della Commissione interviene per assicurare un’applicazione uniforme della nomenclatura combinata nell’Unione, classificando un tipo specifico di pneumatici nuovi di gomma nel relativo codice NC. Il provvedimento si fonda sul regolamento (UE) n. 952/2013, in particolare sugli articoli 57, paragrafo 4, e 58, paragrafo 2, e richiama l’esigenza di coerenza interpretativa della nomenclatura combinata prevista dal regolamento (CEE) n. 2658/87.

Finalità e contesto normativo

L’obiettivo è evitare difformità applicative tra Stati membri nella classificazione doganale di merci analoghe. La Commissione sottolinea che le regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata si applicano anche alle nomenclature che la riprendono, totalmente o in parte, quando siano utilizzate per misure tariffarie o di altra natura nel commercio di merci.

Ambito oggettivo della classificazione

Il regolamento riguarda esclusivamente le merci descritte nell’allegato: pneumatici nuovi di gomma aventi le seguenti caratteristiche:

  • dimensioni 155/70R12C;
  • tipo di costruzione "R";
  • larghezza di sezione 155 mm;
  • diametro del cerchio 12 pollici;
  • indice di carico 104/102, corrispondente a una massa massima trasportabile di 900/850 kg;
  • indice di velocità "N", pari a 140 km/h.

Tali pneumatici sono classificati nel codice NC 4011 20 10.

Criteri di classificazione e motivazione tecnica

L’allegato indica che la classificazione si fonda sulle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e sul testo delle voci NC 4011, 4011 20 e 4011 20 10. La sottovoce 4011 90 00, relativa ad altri pneumatici, è espressamente esclusa perché le caratteristiche tecniche dei prodotti li rendono idonei all’uso su autobus o autocarri.

La presenza della dicitura "FRT" (free rolling tyre) o "For Trailer Use Only" sul fianco, così come la presentazione commerciale come pneumatici per rimorchi, non incide sulla classificazione quando le caratteristiche oggettive del pneumatico ne dimostrino l’idoneità all’impiego su autobus o autocarri.

Effetti sulle informazioni tariffarie vincolanti

L’articolo 2 disciplina il regime transitorio delle informazioni tariffarie vincolanti (ITV). Le ITV non conformi al regolamento possono continuare a essere invocate dal titolare per tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, in coerenza con l’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Entrata in vigore e applicazione negli Stati membri

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e obbligatorio in tutti i suoi elementi, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Classificazione dei pneumatici descritti nell’allegato

L’articolo 1 dispone che le merci descritte nella colonna 1 della tabella in allegato siano classificate nel codice NC indicato nella colonna 2. Nell’allegato, i pneumatici nuovi di gomma con dimensioni 155/70R12C, costruzione "R", larghezza 155 mm, diametro del cerchio 12 pollici, indice di carico 104/102 e indice di velocità "N" sono classificati nel codice NC 4011 20 10.

Rilevanza delle caratteristiche tecniche e esclusione di altre voci

La motivazione dell’allegato precisa che la classificazione avviene in base alle regole generali 1 e 6 della nomenclatura combinata e ai testi dei codici NC 4011, 4011 20 e 4011 20 10. È esclusa la sottovoce 4011 90 00, poiché le caratteristiche degli pneumatici li rendono idonei all’uso su autobus o autocarri; la marcatura "FRT" o "For Trailer Use Only" e la presentazione come pneumatici per rimorchi non alterano tale idoneità.

Periodo transitorio per le informazioni tariffarie vincolanti

L’articolo 2 stabilisce che le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento possono continuare a essere invocate per tre mesi dalla data di entrata in vigore, in conformità all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedazi doganaliclassificazione tariffariaunione doganalecommercio internazionale

Testo integrale

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