Regolamento (UE) 2024/221
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/221 della Commissione, del 12 gennaio 2024, relativo al rinnovo dell’autorizzazione di un preparato di endo–1,4-beta-xilanasi, endo–1,3(4)-beta-glucanasi ed endo–1,4-beta-glucanasi, prodotto da Trichoderma reesei ATCC 74444, come additivo per mangimi destinati a tutte le specie di pollame da ingrasso, a tutte le specie di pollame da produzione di uova e a suinetti svezzati (titolare dell’autorizzazione: DSM Nutritional Products) e recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 403/2013
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinnova per dieci anni l’autorizzazione di un additivo zootecnico a base di enzimi prodotti da Trichoderma reesei ATCC 74444, destinato a specifiche categorie di pollame e a suinetti svezzati. La Commissione recepisce il parere EFSA, che conferma la sicurezza dell’additivo alle condizioni d’uso autorizzate e segnala il rischio di sensibilizzazione delle vie respiratorie per gli utilizzatori. Il testo aggiorna inoltre il regolamento di esecuzione (UE) n. 403/2013, sopprimendone l’articolo 1 e l’allegato, e introduce regole transitorie per lo smaltimento delle scorte.
Rinnova l’autorizzazione di un preparato enzimatico (endo–1,4-beta-xilanasi, endo–1,3(4)-beta-glucanasi ed endo–1,4-beta-glucanasi) prodotto da Trichoderma reesei ATCC 74444 come additivo per mangimi, e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 403/2013.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore mangimi e, in particolare, all’immissione sul mercato e all’uso del preparato enzimatico identificato con il numero 4a1602i, nonché delle premiscele, dei mangimi composti e delle materie prime per mangimi che lo contengono. L’autorizzazione riguarda tutte le specie di pollame da ingrasso, tutte le specie di pollame da produzione di uova e i suinetti svezzati; per il pollame da ingrasso la tabella esclude i tacchini da ingrasso dalla voce "tutte le specie di pollame da ingrasso" e li menziona separatamente. Si applica nell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; sono previste misure transitorie per prodotti già fabbricati ed etichettati prima di determinate date.
Rinnovo dell’autorizzazione di un preparato enzimatico per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/221 rinnova l’autorizzazione di un additivo zootecnico costituito da un preparato di endo–1,4-beta-xilanasi, endo–1,3(4)-beta-glucanasi ed endo–1,4-beta-glucanasi prodotto da Trichoderma reesei ATCC 74444. Il provvedimento si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l’alimentazione animale e recepisce l’esito positivo della valutazione EFSA, con particolare attenzione alla sicurezza per animali, consumatori e ambiente, nonché ai rischi per gli utilizzatori.
Contesto e motivazione del rinnovo
Il preparato era già autorizzato per 10 anni dal regolamento di esecuzione (UE) n. 403/2013 per il pollame da ingrasso e da produzione di uova e per i suinetti svezzati. La domanda di rinnovo è stata presentata ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1831/2003, con la documentazione richiesta. Nel parere dell’11 maggio 2023, l’EFSA ha concluso che, alle condizioni d’uso già autorizzate, l’additivo continua a essere sicuro per il pollame da ingrasso e da produzione di uova, per i suinetti svezzati, per i consumatori e per l’ambiente; ha però qualificato il preparato come potenziale sensibilizzante delle vie respiratorie.
Ambito soggettivo e oggettivo
L’autorizzazione rinnovata riguarda l’additivo identificato come 4a1602i, classificato tra gli additivi zootecnici nel gruppo funzionale dei promotori della digestione. I destinatari dell’uso sono le specie/categorie indicate in allegato: tutte le specie di pollame da ingrasso diverse dai tacchini da ingrasso, tutte le specie di pollame da produzione di uova, tacchini da ingrasso e suinetti svezzati. Il regolamento disciplina anche premiscele, mangimi composti e materie prime per mangimi contenenti il preparato.
Condizioni tecniche dell’additivo
L’allegato specifica che il preparato è composto dalle tre attività enzimatiche sopra indicate, in forma liquida o solida, con livelli minimi di attività per ml o g di additivo. Sono inoltre riportati i metodi di analisi: per l’additivo si usano metodi colorimetrici DNS basati su specifici substrati; per premiscele e mangimi composti sono previsti analoghi metodi colorimetrici su azo-substrati. Tali indicazioni sono rilevanti per la verifica della conformità del prodotto e per i controlli ufficiali.
Livelli di impiego nei mangimi
Per i mangimi completi con umidità al 12%, l’allegato fissa i seguenti tenori minimi:
- pollame da ingrasso diverso dai tacchini: 135 U di endo–1,4-beta-xilanasi, 35 U di endo–1,3(4)-beta-glucanasi, 40 U di endo–1,4-beta-glucanasi;
- pollame da produzione di uova: 216 U, 56 U e 64 U;
- tacchini da ingrasso e suinetti svezzati: 270 U, 70 U e 80 U.
Obblighi di etichettatura e misure di tutela degli utilizzatori
Le istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Inoltre, gli operatori del settore mangimi devono predisporre procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi per gli utilizzatori. Se tali misure non bastano a eliminare il rischio, l’additivo e le premiscele devono essere usati con dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie, gli occhi e la pelle.
Modifica del regime precedente e norme transitorie
Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 403/2013 sopprimendone l’articolo 1 e l’allegato. Per evitare interruzioni di mercato, sono previste disposizioni transitorie: il preparato e le premiscele prodotti ed etichettati prima del 4 agosto 2024 secondo le norme previgenti possono essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento scorte; per i mangimi composti e le materie prime per mangimi, la data limite di produzione ed etichettatura è il 4 febbraio 2025.
Durata dell’autorizzazione ed entrata in vigore
Il periodo di autorizzazione dell’additivo termina il 4 febbraio 2034. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Rinnovo dell’autorizzazione
L’articolo 1 rinnova l’autorizzazione del preparato enzimatico indicato nell’allegato, classificato come additivo zootecnico nel gruppo funzionale dei promotori della digestione, alle condizioni stabilite nell’allegato stesso. Il rinnovo si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare sull’articolo 9, paragrafo 2, e sulla domanda di rinnovo presentata ai sensi dell’articolo 14.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 403/2013
L’articolo 2 abroga, nel regolamento di esecuzione (UE) n. 403/2013, l’articolo 1 e l’allegato, in quanto sostituiti dal nuovo regime autorizzativo derivante dal rinnovo.
Misure transitorie
L’articolo 3 consente la commercializzazione e l’uso, fino a esaurimento scorte, del preparato e delle premiscele prodotte ed etichettate prima del 4 agosto 2024 secondo le norme previgenti al 4 febbraio 2024. Consente inoltre la commercializzazione e l’uso, fino a esaurimento scorte, dei mangimi composti e delle materie prime per mangimi prodotti ed etichettati prima del 4 febbraio 2025 secondo le norme previgenti al 4 febbraio 2024.
Entrata in vigore
L’articolo 4 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Composizione, attività minima e metodi di analisi
L’allegato identifica l’additivo 4a1602i del titolare DSM Nutritional Products, composto da endo–1,4-beta-xilanasi, endo–1,3(4)-beta-glucanasi ed endo–1,4-beta-glucanasi prodotti da Trichoderma reesei ATCC 74444, in forma liquida o solida, con attività minima di 2 700 U/ml o g, 700 U/ml o g e 800 U/ml o g rispettivamente. Sono descritti i metodi colorimetrici DNS e altri metodi per la determinazione delle attività enzimatiche nell’additivo, nelle premiscele e nei mangimi composti.
Condizioni d’uso e livelli minimi
Per tutte le specie di pollame da ingrasso diverse dai tacchini da ingrasso, il livello minimo per kg di mangime completo al 12% di umidità è pari a 135 U di endo–1,4-beta-xilanasi, 35 U di endo–1,3(4)-beta-glucanasi e 40 U di endo–1,4-beta-glucanasi. Per tutte le specie di pollame da produzione di uova i livelli minimi sono 216 U, 56 U e 64 U; per i tacchini da ingrasso e per i suinetti svezzati sono 270 U, 70 U e 80 U.
Prescrizioni di sicurezza per gli utilizzatori
L’allegato impone che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela siano indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale per vie respiratorie, occhi e pelle.
Durata dell’autorizzazione
Il periodo di autorizzazione indicato nell’allegato scade il 4 febbraio 2034.
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