Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2024/220

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/220 della Commissione, del 12 gennaio 2024, relativo al rinnovo dell’autorizzazione di un preparato di Pediococcus pentosaceus NCIMB 30168 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1119/2012

Normativa europea32024R0220

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova l’autorizzazione del preparato di Pediococcus pentosaceus NCIMB 30168 come additivo per mangimi per tutte le specie animali, confermando la classificazione tra gli additivi tecnologici e, più in particolare, tra gli additivi per l’insilaggio. La Commissione fonda il rinnovo sul parere EFSA, che ha ritenuto il preparato sicuro alle condizioni d’uso autorizzate, pur segnalando il potenziale di sensibilizzazione respiratoria. Il testo modifica inoltre il regolamento di esecuzione (UE) n. 1119/2012 sopprimendo la precedente voce relativa a tale additivo e stabilisce condizioni d’uso, misure di protezione per gli operatori e nuova scadenza dell’autorizzazione al 4 febbraio 2034.

Rinnovo dell’autorizzazione del preparato di Pediococcus pentosaceus NCIMB 30168 come additivo per mangimi per tutte le specie animali e modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1119/2012

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi, agli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele e, in generale, alla commercializzazione e all’impiego nell’Unione del preparato di Pediococcus pentosaceus NCIMB 30168 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. Riguarda la categoria degli additivi tecnologici, gruppo funzionale additivi per l’insilaggio. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Non disciplina altri additivi né altre specie o impieghi diversi da quelli autorizzati nell’allegato.

Rinnovo dell’autorizzazione di Pediococcus pentosaceus NCIMB 30168 come additivo per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/220 rinnova l’autorizzazione di un preparato di Pediococcus pentosaceus NCIMB 30168 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l’alimentazione animale, che disciplina autorizzazione e rinnovo degli additivi; la Commissione motiva il rinnovo sulla base del parere EFSA dell’11 maggio 2023 e delle valutazioni del laboratorio di riferimento.

Contesto normativo e presupposti del rinnovo

Il regolamento precisa che il preparato era già stato autorizzato per 10 anni dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1119/2012. La domanda di rinnovo è stata presentata ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003, con richiesta di mantenere la classificazione nella categoria degli "additivi tecnologici" e nel gruppo funzionale degli "additivi per l’insilaggio". La Commissione evidenzia che la domanda era corredata delle informazioni e dei documenti richiesti dall’articolo 14, paragrafo 2.

Valutazione di sicurezza e conclusioni scientifiche

Nel parere EFSA richiamato nel preambolo, il preparato è stato ritenuto sicuro, alle condizioni d’uso attualmente autorizzate, per tutte le specie animali, per i consumatori e per l’ambiente, inclusa la valutazione del nuovo crioprotettore proposto nella formulazione. L’Autorità ha tuttavia indicato che l’additivo deve essere considerato sensibilizzante delle vie respiratorie, mentre non è stato possibile concludere sul potenziale di sensibilizzazione cutanea o di irritazione cutanea e oculare. Nel contesto del rinnovo non è stata ritenuta necessaria una nuova valutazione dell’efficacia.

Ruolo del laboratorio di riferimento

La Commissione richiama la posizione del laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003, che ha considerato valide e applicabili alla domanda attuale le conclusioni e raccomandazioni formulate nel contesto della precedente autorizzazione con riguardo al metodo di analisi. Per effetto dell’articolo 5, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 378/2005, non è quindi richiesta una relazione di valutazione del laboratorio di riferimento.

Condizioni tecniche dell’autorizzazione

L’allegato disciplina in modo puntuale la composizione e le condizioni d’uso dell’additivo. Il preparato deve contenere almeno 5 × 10^10 CFU/g di additivo ed è presentato in forma solida. È autorizzato per tutte le specie animali. La dose minima è fissata in 1 × 10^8 CFU/kg di materiale fresco quando l’additivo non è impiegato in combinazione con un altro microrganismo come additivo per l’insilaggio. Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione.

Tutela della salute degli utilizzatori

Poiché il parere EFSA segnala un possibile rischio di sensibilizzazione respiratoria, il regolamento impone misure di prevenzione per gli operatori del settore dei mangimi. Devono essere adottate procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati in tal modo, l’uso dell’additivo e delle premiscele deve avvenire con dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.

Metodi di analisi e identificazione

L’allegato richiama i metodi analitici applicabili al controllo dell’additivo: il conteggio nell’additivo per mangimi avviene mediante metodo di semina per spatolamento su piastra con agar MRS, conforme a EN 15786. Per l’identificazione di Pediococcus pentosaceus NCIMB 30168 sono indicati l’elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE), la CEN/TS 17697 o metodi di sequenziamento del DNA.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1119/2012 e decorrenza

In conseguenza del rinnovo, l’articolo 2 sopprime dall’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1119/2012 la voce 1k2107 relativa a Pediococcus pentosaceus NCIMB 30168. Il nuovo periodo di autorizzazione termina il 4 febbraio 2034. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Rinnovo dell’autorizzazione

L’autorizzazione del preparato di Pediococcus pentosaceus NCIMB 30168 è rinnovata ai sensi dell’articolo 1, per la categoria "additivi tecnologici" e il gruppo funzionale "additivi per l’insilaggio", alle condizioni riportate nell’allegato.

Condizioni d’uso e caratteristiche dell’additivo

L’allegato indica un preparato di Pediococcus pentosaceus NCIMB 30168 in forma solida contenente almeno 5 × 10^10 CFU/g di additivo, destinato a tutte le specie animali. La dose minima, quando l’additivo non è usato in combinazione con un altro microrganismo come additivo per l’insilaggio, è pari a 1 × 10^8 CFU/kg di materiale fresco. È inoltre richiesto di indicare nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele le condizioni di conservazione.

Misure di protezione per gli utilizzatori

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati in altro modo, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.

Metodo di analisi e identificazione

L’allegato conferma i metodi di analisi: conteggio mediante metodo di semina per spatolamento su piastra con agar MRS (EN 15786) e identificazione mediante elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE), CEN/TS 17697 o metodi di sequenziamento del DNA.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1119/2012

L’articolo 2 sopprime nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1119/2012 la voce 1k2107 relativa a "Pediococcus pentosaceus NCIMB 30168", in coerenza con il rinnovo dell’autorizzazione e la sostituzione della precedente voce.

Durata e decorrenza dell’autorizzazione

Il fine del periodo di autorizzazione è fissato al 4 febbraio 2034. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animalesicurezza alimentareautorizzazioni amministrativesalute e sicurezza sul lavoro

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.