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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/228

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/228 della Commissione, del 12 gennaio 2024, relativo all’autorizzazione di un preparato di Companilactobacillus farciminis CNCM I-3740 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e tacchini da ingrasso (titolare dell’autorizzazione: ChemVet dk A/S) e recante modifica del regolamento (CE) n. 1876/2006

Normativa europea32024R0228

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza l’uso del preparato di Companilactobacillus farciminis CNCM I-3740 come additivo per mangimi per polli da ingrasso e tacchini da ingrasso, classificandolo nella categoria degli additivi zootecnici e nel gruppo funzionale degli stabilizzatori della flora intestinale. L’autorizzazione è concessa sulla base della valutazione positiva dell’EFSA in merito a sicurezza ed efficacia alle condizioni d’uso indicate, con prescrizioni specifiche di protezione per gli utilizzatori. Il testo modifica inoltre il regolamento (CE) n. 1876/2006 per quanto riguarda le galline ovaiole e introduce un regime transitorio per le scorte prodotte ed etichettate prima delle date di applicazione delle nuove regole.

Autorizzazione come additivo per mangimi del preparato di Companilactobacillus farciminis CNCM I-3740 per polli da ingrasso e tacchini da ingrasso, con modifica del regolamento (CE) n. 1876/2006 e previsione di misure transitorie.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi nell’Unione europea, in particolare alla commercializzazione e all’utilizzo del preparato di Companilactobacillus farciminis CNCM I-3740, delle premiscele, dei mangimi composti e delle materie prime per mangimi che lo contengono. L’autorizzazione riguarda esclusivamente i polli da ingrasso e i tacchini da ingrasso; il testo modifica inoltre, nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1876/2006, la voce relativa alle galline ovaiole. Si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, con misure transitorie per prodotti già immessi sul mercato o già etichettati prima delle date indicate. L’allegato impone anche obblighi di etichettatura, conservazione e protezione degli utilizzatori.

Autorizzazione di Companilactobacillus farciminis CNCM I-3740 come additivo per mangimi

Il regolamento attua il sistema di autorizzazione degli additivi per mangimi previsto dal regolamento (CE) n. 1831/2003 e concede l’autorizzazione al preparato di Companilactobacillus farciminis CNCM I-3740 per polli da ingrasso e tacchini da ingrasso. Il provvedimento tiene conto della valutazione scientifica dell’EFSA, che ha ritenuto il preparato sicuro per animali, consumatori e ambiente alle condizioni d’uso proposte e ne ha riconosciuto l’efficacia come additivo zootecnico alla dose indicata per i polli da ingrasso e i tacchini da ingrasso.

Contesto normativo e motivazione

Il regolamento richiama l’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, relativo alla rivalutazione degli additivi già autorizzati in base alla direttiva 70/524/CEE. Il preparato era stato in precedenza autorizzato per quattro anni dal regolamento (CE) n. 1876/2006 per polli da ingrasso, tacchini da ingrasso e galline ovaiole, ed era poi stato iscritto nel registro come prodotto esistente. La Commissione, sulla base dei pareri EFSA del 19 marzo 2020, 5 maggio 2021 e 11 maggio 2023, ritiene soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 per l’impiego nei polli da ingrasso e nei tacchini da ingrasso.

Ambito di applicazione e classificazione

L’autorizzazione riguarda il preparato di Companilactobacillus farciminis CNCM I-3740, identificato nell’allegato con il numero 4b1852 e attribuito alla categoria "additivi zootecnici". Il gruppo funzionale è quello degli "stabilizzatori della flora intestinale". Il titolare dell’autorizzazione è ChemVet dk A/S. L’allegato precisa la composizione del prodotto, la forma solida, la concentrazione minima del preparato e il tenore minimo da garantire nel mangime completo per le specie autorizzate.

Valutazione di sicurezza ed efficacia

Secondo i considerando, l’EFSA ha concluso che il preparato è sicuro per i polli da ingrasso, i tacchini da ingrasso, le galline ovaiole, i consumatori e l’ambiente. Per la sicurezza dell’utilizzatore, in assenza di dati sufficienti, l’Autorità non ha potuto esprimersi su irritazione cutanea e oculare o sensibilizzazione cutanea, ma ha considerato il prodotto un sensibilizzante delle vie respiratorie. L’EFSA ha inoltre riconosciuto l’efficacia del preparato nei polli da ingrasso e nei tacchini da ingrasso alla concentrazione di 8,5 × 10^8 CFU/kg di mangime completo e non ha ritenuto necessarie prescrizioni di monitoraggio successivo all’immissione sul mercato.

Condizioni d’uso, etichettatura e protezione degli utilizzatori

L’allegato impone che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela siano indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi a cui possono essere esposti gli utilizzatori. Qualora tali rischi non possano essere eliminati con misure organizzative, l’uso dell’additivo e delle premiscele deve avvenire con dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie, gli occhi e la pelle.

Modifica del regolamento (CE) n. 1876/2006

L’articolo 2 modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1876/2006 sostituendo, nella colonna "Specie animale o categoria di animali", il riferimento con la dicitura "Galline ovaiole". La modifica riflette la diversa impostazione dell’autorizzazione attuale rispetto alla precedente disciplina provvisoria o permanente richiamata nel preambolo.

Misure transitorie

Per evitare effetti immediati sulle operazioni di mercato, il regolamento prevede un regime transitorio. Il preparato e le premiscele prodotti ed etichettati prima del 4 agosto 2024, conformemente alle norme applicabili prima del 4 febbraio 2024, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte. Analogamente, i mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti il preparato, prodotti ed etichettati prima del 4 febbraio 2025 in conformità alle norme precedenti, possono continuare a essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento delle scorte.

Entrata in vigore e durata dell’autorizzazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Nell’allegato è indicata come fine del periodo di autorizzazione la data del 4 febbraio 2034, che delimita temporalmente la validità dell’autorizzazione concessa.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell’additivo

L’articolo 1 autorizza il preparato indicato nell’allegato, appartenente alla categoria "additivi zootecnici" e al gruppo funzionale "stabilizzatori della flora intestinale", come additivo per l’alimentazione animale destinato a polli da ingrasso e tacchini da ingrasso, alle condizioni fissate nell’allegato stesso.

Modifica del regolamento (CE) n. 1876/2006

L’articolo 2 sostituisce, nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1876/2006, il testo della colonna "Specie animale o categoria di animali" con la dicitura "Galline ovaiole".

Misure transitorie

L’articolo 3 consente la commercializzazione e l’uso fino a esaurimento scorte del preparato e delle premiscele prodotti ed etichettati prima del 4 agosto 2024 conformemente alle norme precedenti. Consente inoltre la commercializzazione e l’uso fino a esaurimento scorte dei mangimi composti e delle materie prime per mangimi contenenti il preparato, prodotti ed etichettati prima del 4 febbraio 2025 secondo le norme applicabili prima del 4 febbraio 2024.

Condizioni tecniche e di sicurezza nell’allegato

L’allegato fissa il numero di identificazione 4b1852, il titolare dell’autorizzazione ChemVet dk A/S, la composizione del preparato (concentrazione minima di 1 x 10^9 CFU/g di additivo, forma solida) e il metodo di analisi (PFGE CEN/TS 17697 o metodi di sequenziamento del DNA; conteggio mediante semina su agar MRS EN 15787). Per polli da ingrasso e tacchini da ingrasso è previsto un tenore minimo di 8,5 × 10^8 CFU/kg di mangime completo al 12% di umidità.

Obblighi di etichettatura e protezione degli utilizzatori

L’allegato impone di indicare nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Impone inoltre agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati, l’uso dell’additivo e delle premiscele deve avvenire con dispositivi di protezione individuale per vie respiratorie, occhi e pelle.

Entrata in vigore e durata dell’autorizzazione

L’articolo 4 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Nell’allegato è indicata come fine del periodo di autorizzazione la data del 4 febbraio 2034.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentarealimentazione animalezootecniamercato internosalute e sicurezza sul lavoro

Testo integrale

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