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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/260

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/260 della Commissione, del 12 gennaio 2024, relativo all'autorizzazione di olio essenziale di cumino ottenuto da Cuminum cyminum L., tintura di finocchio dolce ottenuta da Foeniculum vulgare Mill. ssp. vulgare var. dulce, tintura di angelica cinese (dong quai) ottenuta da Angelica sinensis (Oliv.) Diels, tintura di prezzemolo ottenuta da Petroselinum crispum (Mill.) Fuss, tintura di anice stellato ottenuta da Illicium verum Hook f., olio essenziale di assafetida ottenuto da Ferula-assa-foetida L., olio essenziale di erba di aneto ottenuto da Anethum graveolens L. e tintura di aneto ottenuta da Anethum graveolens L. come additivi per mangimi destinati a determinate specie animali

Normativa europea32024R0260

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza, a livello UE, otto sostanze di origine vegetale come additivi per mangimi appartenenti alla categoria degli additivi organolettici e al gruppo funzionale degli aromatizzanti. L’autorizzazione è concessa per determinate specie animali e alle condizioni tecniche e di etichettatura indicate nell’allegato, sulla base del parere favorevole EFSA e della valutazione della Commissione circa i requisiti di sicurezza del regolamento (CE) n. 1831/2003. Il testo introduce anche limiti massimi, obblighi di premiscelazione, misure di protezione per gli utilizzatori e un regime transitorio per l’immissione sul mercato e l’uso delle scorte esistenti.

Autorizzazione di otto additivi aromatici di origine vegetale per mangimi destinati a determinate specie animali, con relative condizioni d’uso, etichettatura e misure transitorie.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi, ai fabbricanti ed utilizzatori di additivi e premiscele, nonché ai mangimi composti e alle materie prime per mangimi contenenti le sostanze elencate nell’allegato. L’autorizzazione riguarda esclusivamente le sostanze indicate come additivi organolettici nel gruppo funzionale degli aromatizzanti, per le specie animali e alle condizioni specificate in allegato; per alcuni prodotti l’uso è limitato a determinate specie (ad esempio cani, gatti, cavalli o tutte le specie animali ad eccezione dei cavalli). Non è consentita l’autorizzazione per l’utilizzo nell’acqua di abbeveraggio degli aromatizzanti disciplinati dal regolamento. Sono previste deroghe/limitazioni specifiche per il periodo transitorio, fino a esaurimento scorte, per prodotti immessi sul mercato prima delle date indicate.

Autorizzazione di olio essenziale e tinture vegetali come additivi per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/260 della Commissione autorizza una serie di sostanze aromatiche di origine vegetale come additivi per l’alimentazione animale, nell’ambito del regolamento (CE) n. 1831/2003. La decisione si fonda sui pareri EFSA del 22 novembre 2022 e sulla valutazione della Commissione circa la sicurezza per specie bersaglio, consumatori, utilizzatori e ambiente, nonché sulla constatazione che tali sostanze svolgono nei mangimi una funzione essenzialmente analoga a quella negli alimenti.

Presupposti normativi e valutazione di sicurezza

Nei considerando si richiama il quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina autorizzazione e rivalutazione degli additivi per mangimi già autorizzati ai sensi della direttiva 70/524/CEE. La Commissione osserva che le sostanze in questione erano già iscritte nel registro degli additivi come prodotti esistenti, nella categoria degli additivi organolettici e nel gruppo funzionale degli aromatizzanti. L’EFSA conclude che, alle condizioni d’uso proposte, le sostanze sono sicure per le specie bersaglio, i consumatori e l’ambiente, ma segnala per alcune di esse profili di irritazione/sensibilizzazione e la possibile esposizione degli utilizzatori a composti quali estragolo, dillapiolo, apiolo, elemicina, miristicina, furocumarine e safrolo.

Ambito dell’autorizzazione e specie interessate

L’articolo 1 autorizza le sostanze elencate nell’allegato come additivi per mangimi appartenenti alla categoria degli additivi organolettici e al gruppo funzionale degli aromatizzanti, alle condizioni ivi indicate. Le specie interessate variano a seconda del prodotto: alcune sostanze sono autorizzate per tutte le specie animali, altre solo per determinate categorie, in particolare cani, gatti o cavalli, oppure per tutte le specie ad eccezione dei cavalli. Il regolamento precisa inoltre, nei considerando, che l’uso nell’acqua di abbeveraggio non è consentito per questa classe di aromatizzanti.

Condizioni tecniche, limiti e combinazioni con altri additivi

L’allegato stabilisce per ciascun prodotto la composizione, i marcatori fitochimici, i metodi di analisi e le specifiche di purezza. Per alcune sostanze sono fissati tenori massimi raccomandati nel mangime completo, espressi in mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con umidità al 12 %: per l’olio essenziale di assafetida 1,5 mg/kg per i cani e 0,2 mg/kg per i gatti; per l’olio essenziale di erba di aneto 7 mg/kg per i cani e 5 mg/kg per i gatti. Per cumino, finocchio dolce, angelica cinese, prezzemolo, anice stellato e tintura di aneto la Commissione richiede limiti massimi e la restrizione della combinazione con altri additivi botanici contenenti le stesse sostanze di preoccupazione, al fine di evitare superamenti dei livelli derivanti da un singolo additivo al tenore massimo raccomandato.

Obblighi di incorporazione, etichettatura e protezione degli utilizzatori

Per tutti gli additivi autorizzati è previsto che l’incorporazione avvenga sotto forma di premiscela. Le istruzioni d’uso devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Per assafetida e olio essenziale di erba di aneto l’etichetta dell’additivo deve riportare il tenore massimo raccomandato; se una premiscela comporta il superamento di tale livello, devono essere riportati gruppo funzionale, numero di identificazione, nome e quantità aggiunta di sostanza attiva. Inoltre gli operatori del settore mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per minimizzare i rischi per gli utilizzatori; se ciò non basta, è obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione per vie respiratorie, occhi e pelle.

Regime transitorio

L’articolo 2 prevede un periodo transitorio per consentire l’adeguamento degli operatori. Le sostanze e le premiscele prodotte ed etichettate prima del 4 agosto 2024 possono continuare a essere commercializzate e utilizzate fino a esaurimento scorte se conformi alla disciplina previgente. Per i mangimi composti e le materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare, prodotti ed etichettati prima del 4 febbraio 2025, la commercializzazione e l’uso sono consentiti fino a esaurimento scorte. Per quelli destinati ad animali non da produzione alimentare, il termine è esteso ai prodotti immessi ed etichettati prima del 4 febbraio 2026.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione degli additivi

L’articolo 1 autorizza le sostanze elencate nell’allegato come additivi per l’alimentazione animale nella categoria degli additivi organolettici e nel gruppo funzionale degli aromatizzanti, alle condizioni indicate nell’allegato stesso.

Ambito specie-specifico e condizioni tecniche

L’allegato autorizza: olio essenziale di cumino (2b161-eo) per tutte le specie animali; tintura di finocchio dolce (2b200-t) per tutte le specie animali ad eccezione dei cavalli; tintura di angelica cinese/dong quai (2b92456-t) per cavalli, cani e gatti; tintura di prezzemolo (2b2835-t) per tutte le specie animali ad eccezione dei cavalli; tintura di anice stellato (2b2095-t) per tutte le specie animali ad eccezione dei cavalli; olio essenziale di assafetida (2b196-eo) per cani e gatti; olio essenziale di erba di aneto (2b42-eo) per cani e gatti; tintura di aneto (2b42-t) per tutte le specie animali ad eccezione dei cavalli.

Divieto di utilizzo nell’acqua di abbeveraggio

La Commissione chiarisce nei considerando che il regolamento (CE) n. 1831/2003 non consente l’autorizzazione degli aromatizzanti per l’utilizzo nell’acqua di abbeveraggio; pertanto tale uso non è consentito.

Tenori massimi e limitazioni di combinazione

Per olio essenziale di assafetida e olio essenziale di erba di aneto sono fissati tenori massimi raccomandati per kg di mangime completo (umidità 12 %): 1,5 mg per i cani e 0,2 mg per i gatti per l’assafetida; 7 mg per i cani e 5 mg per i gatti per l’olio essenziale di erba di aneto. Per cumino, finocchio dolce, angelica cinese, prezzemolo, anice stellato e tintura di aneto si richiede un tenore massimo nel mangime completo e la limitazione della combinazione con altri additivi contenenti le stesse sostanze di preoccupazione (estragolo, dillapiolo, apiolo, elemicina, miristicina, furocumarine, safrolo, a seconda del prodotto).

Obbligo di premiscelazione e indicazioni in etichetta

Per tutti gli additivi autorizzati l’allegato prevede che essi siano incorporati nei mangimi sotto forma di premiscela. Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Per l’assafetida e l’olio essenziale di erba di aneto, l’etichetta dell’additivo deve riportare il tenore massimo raccomandato per kg di mangime completo; se il livello d’uso della premiscela comporta il superamento di tale livello, devono essere indicati gruppo funzionale, numero di identificazione, nome e quantità aggiunta di sostanza attiva.

Misure di protezione per gli utilizzatori

Per tutti gli additivi e le premiscele l’allegato impone agli operatori del settore dei mangimi l’adozione di procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori. Se tali rischi non possono essere eliminati, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale per vie respiratorie, occhi e pelle.

Metodi di analisi e specifiche compositive

L’allegato precisa per ciascun additivo composizione, specifiche chimiche, marcatori fitochimici e metodi analitici (principalmente GC-FID, HPLC-DAD e HPTLC). Sono fissati anche limiti di componenti problematici, come estragolo, dillapiolo, safrolo, furocumarine, apiolo, elemicina e miristicina, nonché requisiti sul tenore di materia secca e sui polifenoli/flavonoidi per le tinture.

Regime transitorio

L’articolo 2 consente la commercializzazione e l’utilizzo fino a esaurimento scorte di: sostanze e premiscele prodotte ed etichettate prima del 4 agosto 2024 conformemente alle norme previgenti; mangimi composti e materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare, prodotti ed etichettati prima del 4 febbraio 2025; mangimi composti e materie prime per mangimi destinati ad animali non da produzione alimentare, prodotti ed etichettati prima del 4 febbraio 2026.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi per mangimisicurezza alimentareetichettatura dei mangimibenessere e salute animale

Testo integrale

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