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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/287

Regolamento (UE) 2024/287 del Consiglio, del 12 gennaio 2024, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Guatemala

Normativa europea32024R0287

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento attua, nell’ordinamento dell’Unione, il quadro di misure restrittive adottato in considerazione della situazione in Guatemala, con particolare riferimento a soggetti ritenuti responsabili di condotte che minacciano la democrazia, lo Stato di diritto e il trasferimento pacifico del potere. Il cuore della disciplina è il congelamento dei fondi e delle risorse economiche e il divieto di metterli a disposizione, accompagnati da deroghe mirate e da obblighi di informazione verso autorità nazionali e Commissione. Il testo contiene inoltre regole su inserimento e riesame degli elenchi, trattamento dei dati personali, sanzioni nazionali e ambito territoriale di applicazione.

Misure restrittive dell’Unione nei confronti di persone, entità e organismi responsabili o associati ad azioni che minacciano la democrazia, lo Stato di diritto e il trasferimento pacifico del potere in Guatemala.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica al congelamento di fondi e risorse economiche e al divieto di metterli a disposizione delle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi elencati nell’allegato I, nonché alle misure di informazione, cooperazione e sanzione connesse. Si applica nel territorio dell’Unione, a bordo di aeromobili e natanti sotto giurisdizione di uno Stato membro, ai cittadini di uno Stato membro ovunque si trovino, alle persone giuridiche/entità/organismi costituiti o registrati secondo il diritto di uno Stato membro e alle attività economiche svolte, in tutto o in parte, nell’Unione. Sono previste deroghe specifiche per esigenze di base, spese legali, costi di mantenimento dei beni congelati, spese straordinarie, missioni diplomatiche e aiuti umanitari; restano inoltre salve alcune situazioni relative a decisioni giudiziarie, arbitrali o obbligazioni pregresse.

Misure restrittive in considerazione della situazione in Guatemala

Il regolamento attua nell’ordinamento dell’Unione il quadro di misure restrittive adottato dal Consiglio con la decisione (PESC) 2024/254 del 12 gennaio 2024. La finalità è reagire a una situazione ritenuta minacciosa per la stabilità del Guatemala e della regione, mediante misure mirate contro persone, entità e organismi responsabili o associati ad azioni che compromettono la democrazia, lo Stato di diritto o il trasferimento pacifico del potere. Il testo richiama espressamente anche gravi illeciti finanziari connessi a fondi pubblici e l’esportazione non autorizzata di capitali.

Ambito soggettivo e definizioni

L’articolo 1 contiene definizioni ampie funzionali all’operatività del regime sanzionatorio. In particolare, "richiesta" comprende ogni pretesa, contenziosa o meno, collegata a contratti o operazioni, incluse azioni di esecuzione di sentenze, lodi o decisioni equivalenti; "contratto o operazione" è inteso in senso estensivo; "fondi" e "risorse economiche" coprono un novero molto ampio di attività e valori patrimoniali; "congelamento" implica il blocco di ogni utilizzo o movimento rilevante. Le "autorità competenti" sono quelle indicate dai siti web elencati nell’allegato II.

Congelamento dei beni e divieto di disponibilità

L’articolo 2 prevede il congelamento di tutti i fondi e di tutte le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dai soggetti inseriti nell’allegato I. È altresì vietato mettere tali fondi o risorse economiche a disposizione, direttamente o indirettamente, o a loro vantaggio. L’allegato I comprende soggetti responsabili di azioni che minacciano la democrazia, lo Stato di diritto o il trasferimento pacifico del potere in Guatemala, inclusi episodi di persecuzione o intimidazione contro istituzioni, autorità democraticamente elette, opposizione democratica, società civile, media, giudici, avvocati e pubblici ministeri, nonché soggetti coinvolti in gravi illeciti finanziari o nell’esportazione non autorizzata di capitali. Rientrano anche i soggetti associati alle persone ricadenti nelle categorie precedenti.

Deroghe al congelamento

Il regolamento prevede deroghe puntuali. L’articolo 3 consente autorizzazioni per esigenze di base, spese legali ragionevoli, costi ordinari di custodia e gestione dei beni congelati, spese straordinarie e pagamenti verso missioni diplomatiche, consolari o organizzazioni internazionali con immunità. Per le spese straordinarie è richiesta una notifica preventiva di almeno due settimane. L’articolo 4 introduce una significativa eccezione umanitaria: il divieto non si applica alla messa a disposizione di fondi o risorse necessari a garantire aiuti umanitari tempestivi o altre attività volte a soddisfare bisogni umani fondamentali, quando tali attività siano svolte da un ampio elenco di soggetti internazionali, umanitari e di cooperazione. In alternativa, l’autorità competente può autorizzare caso per caso lo svincolo; in mancanza di risposta entro cinque giorni lavorativi, l’autorizzazione si considera concessa.

Decisioni pregresse, obbligazioni e operatività bancaria

Gli articoli 5 e 6 disciplinano ipotesi in cui lo svincolo è possibile in presenza di decisioni arbitrali, giudiziarie o amministrative anteriori all’inserimento in elenco, o per pagamenti dovuti in forza di contratti o obbligazioni sorti prima dell’inserimento. In entrambi i casi è richiesto che i fondi siano utilizzati esclusivamente per soddisfare il credito legittimo e che il riconoscimento della decisione o il pagamento non contrasti con il regolamento o con l’ordine pubblico nazionale. L’articolo 7 consente inoltre accrediti tecnicamente necessari su conti congelati, purché i fondi restino congelati, e ammette l’accredito di interessi, profitti e pagamenti dovuti da rapporti preesistenti o da decisioni esecutive.

Obblighi di informazione, cooperazione e antielusione

L’articolo 8 impone ai soggetti interessati l’obbligo di comunicare immediatamente alle autorità competenti tutte le informazioni utili, inclusi i dati relativi ai conti e agli importi congelati, e di cooperare con le verifiche. Sono previste tutele per la riservatezza giudiziaria e per le comunicazioni avvocato-cliente. L’articolo 9 vieta espressamente ogni partecipazione consapevole e deliberata ad attività volte a eludere le misure; inoltre, i soggetti elencati nell’allegato I devono dichiarare entro sei settimane i fondi e le risorse economiche presenti nella giurisdizione dello Stato membro competente e collaborare alla verifica. L’omessa collaborazione è considerata, per legge, partecipazione all’elusione. Le informazioni raccolte possono essere utilizzate solo per le finalità previste e il trattamento dei dati personali è limitato a quanto necessario.

Responsabilità, pretese contrattuali e tutela giurisdizionale

L’articolo 10 esclude la responsabilità di chi, in buona fede, congela fondi o rifiuta di renderli disponibili in conformità al regolamento, salvo il caso di negligenza. È esclusa anche la responsabilità di chi non sapeva e non aveva motivo ragionevole di sospettare la violazione del regolamento. L’articolo 11 stabilisce che non possono essere soddisfatte le richieste relative a contratti o operazioni incisi dalle misure restrittive quando tali richieste sono presentate dai soggetti elencati nell’allegato I o da chi agisca per loro conto; l’onere di dimostrare la liceità del pagamento grava su chi domanda il soddisfacimento. Resta fermo il controllo giurisdizionale sulla legittimità dell’inadempimento degli obblighi contrattuali.

Coordinamento istituzionale, elenchi e dati personali

Gli articoli 12, 13, 14, 16, 17 e 18 regolano il coordinamento tra Commissione, Stati membri, Consiglio e alto rappresentante. Il Consiglio modifica l’allegato I quando decide di applicare le misure a un soggetto, comunicando i motivi dell’inserimento e consentendo la presentazione di osservazioni; l’elenco va riesaminato almeno ogni 12 mesi. La Commissione può aggiornare l’allegato II in base alle informazioni ricevute dagli Stati membri. Il regolamento disciplina anche il contenuto minimo degli allegati, prevedendo dati identificativi e motivazioni dell’inserimento. Quanto ai dati personali, il trattamento è ammesso solo per le finalità istituzionali connesse all’attuazione delle sanzioni e nel rispetto dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725.

Sanzioni nazionali e ambito di applicazione

L’articolo 15 impone agli Stati membri di stabilire sanzioni nazionali per le violazioni del regolamento, con carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo, e di prevedere adeguate misure di confisca dei proventi. L’articolo 19 estende l’applicazione del regolamento al territorio dell’Unione, agli aeromobili e natanti sotto giurisdizione di uno Stato membro, ai cittadini dell’Unione ovunque si trovino, alle persone giuridiche e agli organismi costituiti o registrati secondo il diritto di uno Stato membro e alle attività economiche svolte, anche solo in parte, nell’Unione. L’articolo 20 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Definizioni rilevanti

L’articolo 1 definisce, tra l’altro, "richiesta", "contratto o operazione", "autorità competenti", "risorse economiche", "congelamento di risorse economiche", "congelamento di fondi", "fondi" e "territorio dell’Unione". Le definizioni sono ampie e servono a coprire richieste contenziose o meno, contratti e operazioni di varia natura, nonché ogni bene o valore utilizzabile per ottenere fondi, beni o servizi.

Congelamento e divieto di messa a disposizione

L’articolo 2 dispone il congelamento di tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone, entità e organismi elencati nell’allegato I. È inoltre vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a loro disposizione o a loro beneficio. L’allegato I comprende soggetti responsabili, coinvolti o associati ad azioni che minacciano la democrazia, lo Stato di diritto o il trasferimento pacifico del potere in Guatemala, inclusi casi di persecuzione o intimidazione di istituzioni, autorità e opposizione democratica, repressione di società civile, media, giudici, avvocati e pubblici ministeri, nonché soggetti coinvolti in gravi illeciti finanziari o esportazione non autorizzata di capitali.

Deroghe per esigenze di base, spese legali e spese straordinarie

L’articolo 3 consente alle autorità competenti di autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di fondi congelati per esigenze di base, onorari e spese legali, costi ordinari di tenuta/custodia dei fondi, spese straordinarie e pagamenti legati a missioni diplomatiche o consolari e organizzazioni internazionali immuni. Per le spese straordinarie è richiesta, di regola, una notifica preventiva di almeno due settimane alle altre autorità competenti e alla Commissione. Lo Stato membro deve informare gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni rilasciate entro due settimane.

Deroga umanitaria

L’articolo 4 prevede un’esclusione generale dall’articolo 2, paragrafi 1 e 2, per la messa a disposizione di fondi o risorse economiche necessari a garantire aiuti umanitari tempestivi o altre attività a sostegno dei bisogni umani fondamentali, se svolte da Nazioni Unite e relative entità, organizzazioni internazionali, organizzazioni umanitarie osservatrici ONU, ONG coinvolte nei piani ONU o in cluster OCHA, organismi certificati o riconosciuti dall’Unione o da uno Stato membro, agenzie specializzate degli Stati membri e relativi partner esecutivi. In alternativa, le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo caso per caso; in assenza di decisione, richiesta di informazioni o proroga entro cinque giorni lavorativi, l’autorizzazione si considera concessa. Le autorizzazioni devono essere comunicate entro quattro settimane.

Deroghe per decisioni preesistenti e obbligazioni contrattuali

Gli articoli 5 e 6 consentono il rilascio di fondi congelati quando vi siano decisioni arbitrali, giudiziarie o amministrative anteriori all’inserimento nell’allegato I, purché i fondi siano usati solo per soddisfare i crediti riconosciuti da tali decisioni e il riconoscimento non sia contrario all’ordine pubblico. L’articolo 6 consente inoltre lo svincolo per pagamenti dovuti in forza di contratti o obbligazioni sorti prima dell’inserimento nell’elenco, a condizione che il pagamento sia effettuato da o verso il soggetto designato e non violi il divieto di messa a disposizione. Le autorità competenti devono informare gli altri Stati membri e la Commissione entro due settimane.

Gestione tecnica dei conti e accrediti consentiti

L’articolo 7 chiarisce che gli enti finanziari o creditizi possono accreditare su conti congelati fondi trasferiti da terzi, purché tali importi restino congelati, con obbligo di informare senza indugio l’autorità competente. Sono inoltre consentiti gli accrediti di interessi o altri profitti, pagamenti dovuti da contratti o obbligazioni anteriori all’inserimento nell’allegato I e pagamenti dovuti da decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali, sempre che restino soggetti a congelamento.

Obblighi di cooperazione e comunicazione

L’articolo 8 impone ai soggetti interessati di fornire immediatamente alle autorità competenti le informazioni utili al rispetto del regolamento, inclusi dati su conti e importi congelati, e di collaborare alla verifica. Sono previste cautele per la riservatezza, inclusa quella delle comunicazioni avvocato-cliente e delle consulenze giuridiche rese da altri professionisti abilitati. Le autorità competenti, incluse autorità di contrasto, doganali, prudenziali, AML e di vigilanza sui mercati, nonché i gestori di registri pubblici, devono scambiare prontamente le informazioni necessarie, soprattutto in caso di violazioni o elusioni.

Divieto di elusione e obblighi dei soggetti designati

L’articolo 9 vieta la partecipazione consapevole e deliberata ad attività volte a eludere le misure restrittive. I soggetti elencati nell’allegato I devono comunicare entro sei settimane i fondi e le risorse economiche presenti nella giurisdizione dello Stato membro competente e collaborare alla verifica; l’omissione è qualificata come partecipazione all’elusione. Le informazioni sono utilizzate solo per gli scopi previsti e il trattamento dei dati personali deve rispettare il regolamento e i regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725.

Responsabilità e tutela degli operatori

L’articolo 10 esclude la responsabilità di chi congela fondi o rifiuta di metterli a disposizione se agisce in buona fede ritenendo conforme il comportamento al regolamento, salvo negligenza. È inoltre esclusa responsabilità per azioni poste in essere senza sapere, né potendo ragionevolmente sospettare, che esse avrebbero violato il regolamento.

Effetti sulle pretese contrattuali

L’articolo 11 prevede che non siano soddisfatte le richieste relative a contratti o operazioni influenzati, anche indirettamente, dalle misure restrittive, comprese richieste di indennizzo, compensazione, garanzia o controgaranzia, se presentate da soggetti dell’allegato I o da chi agisca per loro tramite o per loro conto. L’onere della prova della liceità del soddisfacimento ricade su chi richiede il pagamento o l’adempimento. Resta salvo il controllo giurisdizionale sulla legittimità dell’inadempimento degli obblighi contrattuali.

Scambio di informazioni tra Commissione e Stati membri

L’articolo 12 disciplina la cooperazione informativa tra Commissione e Stati membri, con particolare riguardo ai fondi congelati, alle autorizzazioni concesse, ai problemi applicativi e alle sentenze nazionali. Gli Stati membri devono comunicare immediatamente ogni informazione pertinente che possa pregiudicare l’attuazione effettiva del regolamento.

Inserimento, notifica e riesame nell’allegato I

L’articolo 13 stabilisce che il Consiglio modifica l’allegato I quando decide di applicare le misure di cui all’articolo 2 a un soggetto. La decisione, con i motivi dell’inserimento, deve essere comunicata direttamente o mediante avviso pubblico, offrendo la possibilità di presentare osservazioni. In caso di osservazioni o nuove prove, il Consiglio riesamina le decisioni; l’elenco va riesaminato periodicamente e almeno ogni 12 mesi. Alla Commissione è conferito il potere di modificare l’allegato II sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.

Contenuto degli allegati e identificazione dei soggetti

L’articolo 14 impone che nell’allegato I siano indicati i motivi dell’inserimento e, ove disponibili, gli elementi identificativi necessari. Per le persone fisiche possono essere inclusi nome, pseudonimi, data e luogo di nascita, cittadinanza, estremi del passaporto o carta d’identità, genere, indirizzo e funzione/professione; per persone giuridiche, entità e organismi, denominazione, data e luogo di registrazione, numero di registrazione e sede.

Sanzioni nazionali

L’articolo 15 obbliga gli Stati membri a stabilire norme sanzionatorie per le violazioni del regolamento e ad adottare tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e devono includere adeguati provvedimenti di confisca dei proventi delle violazioni. Le norme nazionali e le successive modifiche devono essere comunicate senza indugio alla Commissione.

Trattamento dei dati personali

L’articolo 16 autorizza Consiglio, Commissione e alto rappresentante a trattare i dati personali per i compiti connessi al regolamento, inclusa la preparazione e adozione delle modifiche dell’allegato I e la pubblicazione degli elenchi consolidati e della mappa interattiva delle sanzioni. Il trattamento di dati relativi a reati e condanne è limitato a quanto necessario per la preparazione dell’allegato I. Gli stessi soggetti sono qualificati come titolari del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725.

Autorità competenti e canali di comunicazione

L’articolo 17 impone agli Stati membri di designare le autorità competenti e di indicarle sui siti web elencati nell’allegato II, comunicando alla Commissione eventuali modifiche. Ogni ulteriore comunicazione alla Commissione deve avvenire tramite gli indirizzi indicati nell’allegato II. L’articolo 18 ribadisce che le informazioni fornite o ricevute dalla Commissione possono essere usate solo per gli scopi per cui sono state trasmesse.

Ambito territoriale ed entrata in vigore

L’articolo 19 definisce l’ambito di applicazione territoriale e personale dell’atto, mentre l’articolo 20 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivepolitica estera e di sicurezza comunecongelamento di fondicooperazione amministrativaprotezione dei dati

Testo integrale

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