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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-119/23

Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 17 aprile 2024. — Insider LLC contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo in Insajderi – Marchi nazionali denominativo anteriore INSAJDERI e figurativo anteriore in Insajderi Gazetë online – Impedimento alla registrazione relativo – Articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001 – Portata dell’esame che deve essere compiuto dalla commissione di ricorso – Articolo 27, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2018/625 – Mancata produzione di prove – Traduzione – Articolo 7 del regolamento delegato 2018/625 – Diritto di essere ascoltato – Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali – Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 – Possibilità per la commissione di ricorso di accettare prove prodotte per la prima volta dinanzi ad essa – Articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625 – Articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001. — Causa T-119/23

Giurisprudenza europea62023TJ0119

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale annulla la decisione della commissione di ricorso EUIPO che aveva respinto un’opposizione per difetto di prova dei marchi anteriori, ritenendo che l’organo avesse sollevato d’ufficio questioni decisive senza consentire all’opponente di essere sentito. Pur riconoscendo il potere della commissione di ricorso di verificare ex officio la sufficienza e l’autenticità delle prove, il Tribunale ribadisce che tale potere deve essere esercitato nel rispetto del contraddittorio. La violazione del diritto di difesa è stata considerata idonea a incidere concretamente sull’esito del procedimento, poiché la parte avrebbe potuto produrre gli originali mancanti.

Marchio dell’Unione europea: limiti del potere della commissione di ricorso di esaminare d’ufficio la prova dei diritti anteriori e violazione del diritto di essere ascoltato per mancato contraddittorio sulla carenza degli originali e sull’autenticità delle traduzioni.

La questione giuridica

Nel contesto di un’opposizione fondata sull’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001, se la commissione di ricorso potesse esaminare d’ufficio la mancata produzione degli originali dei certificati dei marchi anteriori e dubitare dell’autenticità delle traduzioni, e se il mancato invito dell’opponente a pronunciarsi su tali rilievi costituisse violazione del diritto di essere ascoltato; inoltre, se la commissione potesse o dovesse prendere in considerazione prove prodotte per la prima volta dinanzi ad essa ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 e dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625.

Principio di diritto

Nel procedimento di opposizione fondato su un marchio anteriore, la commissione di ricorso può esaminare d’ufficio, ai fini della corretta applicazione del regolamento 2017/1001, la sussistenza della prova dell’esistenza, validità, estensione della protezione e titolarità del diritto anteriore, nonché la conformità delle traduzioni prodotte; tuttavia, se su tali elementi decisivi non ha consentito alla parte di presentare osservazioni, viola l’articolo 41 della Carta e l’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001. In tali circostanze, la decisione deve essere annullata, potendo la parte, se sentita, produrre in seguito gli originali delle prove e potendo la commissione di ricorso valutarli anche se depositati per la prima volta, nei limiti dell’articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 e dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 94, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Regolamento delegato (UE) 2018/625
  • Articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2018/625
  • Articolo 27, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2018/625
  • Articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2018/625
  • Articolo 8, paragrafi 1 e 9, del regolamento delegato (UE) 2018/625
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2018/626

Marchio dell’Unione europea: prova dei diritti anteriori e diritto di essere ascoltato

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione di una commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione europea. Il Tribunale esamina in particolare la portata del controllo della commissione di ricorso sulla prova dei diritti anteriori e il rispetto del contraddittorio quando l’organo solleva d’ufficio carenze probatorie decisive.

Fatti e procedimento amministrativo

Il sig. Florim Alaj aveva depositato una domanda di marchio UE figurativo per servizi della classe 41 relativi a informazioni, notizie e commenti via internet. Insider LLC aveva proposto opposizione sulla base di due marchi nazionali kosovari anteriori: un marchio denominativo INSAJDERI e un marchio figurativo INSAJDERI Gazetë online, registrati in Kosovo per servizi nelle classi 35, 38 e 41.

La divisione di opposizione aveva accolto l’opposizione e negato la registrazione del marchio richiesto. La commissione di ricorso, invece, aveva accolto il ricorso del richiedente del marchio e respinto integralmente l’opposizione, osservando che l’opponente non aveva dimostrato, entro il termine assegnato, l’esistenza dei marchi anteriori e la propria titolarità. In particolare, aveva ritenuto insufficienti le traduzioni autenticate dei certificati di registrazione, perché non consentivano di verificare il contenuto del certificato originale.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama soprattutto:

  • l’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001, relativo all’impedimento alla registrazione fondato sul rapporto tra agente/rappresentante e titolare del marchio anteriore;
  • l’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, sulla cognizione della commissione di ricorso;
  • l’articolo 94, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento 2017/1001, che impone che le decisioni siano fondate solo su motivi o mezzi di prova sui quali le parti hanno potuto pronunciarsi;
  • l’articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001, relativo alla possibilità di non prendere in considerazione fatti o prove tardivi;
  • l’articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2018/625, in particolare i paragrafi 2 e 4, che disciplinano la prova dell’esistenza, validità ed estensione della protezione del diritto anteriore e la traduzione nella lingua procedurale;
  • l’articolo 27, paragrafi 2 e 4, del regolamento delegato 2018/625, sulla possibilità per la commissione di ricorso di esaminare d’ufficio questioni di diritto e di ammettere prove tardive;
  • l’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali, sul diritto di essere ascoltato.

Primo motivo: esame d’ufficio della prova dei marchi anteriori

La ricorrente sosteneva che la commissione di ricorso aveva violato l’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento delegato 2018/625 perché aveva esaminato d’ufficio la mancata produzione degli originali e l’autenticità delle traduzioni, pur in assenza di contestazione da parte del controinteressato.

Il Tribunale respinge questo motivo. Richiama la continuità funzionale tra gli organi EUIPO e le commissioni di ricorso e il carattere devolutivo del ricorso, che impone un riesame pieno della controversia in fatto e in diritto. Osserva poi che, ai sensi dell’articolo 7 del regolamento delegato 2018/625, la prova dell’esistenza, validità, estensione della protezione e titolarità del marchio anteriore è una condizione indispensabile per il successo dell’opposizione.

Ne consegue che la commissione di ricorso poteva legittimamente sollevare d’ufficio la questione della giustificazione del diritto anteriore e verificare anche l’autenticità delle traduzioni, trattandosi di una questione di diritto rilevante per la corretta applicazione del regolamento 2017/1001.

Terzo motivo: violazione del diritto di essere ascoltato

La ricorrente lamentava che la commissione di ricorso, avendo fondato la decisione sulla mancanza degli originali e sui dubbi circa le traduzioni senza previamente invitarla a pronunciarsi, avesse violato l’articolo 41 della Carta e l’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001.

Su questo punto il Tribunale accoglie il motivo. Ricorda che il diritto di essere ascoltato impone che la persona interessata possa far valere utilmente il proprio punto di vista su tutti gli elementi di fatto e di diritto che fondano la decisione. Nel caso di specie, la commissione di ricorso aveva respinto l’opposizione proprio sulla base di elementi su cui l’opponente non aveva potuto esprimersi.

Il Tribunale ritiene inoltre che l’irregolarità abbia inciso concretamente sui diritti di difesa: se la ricorrente fosse stata sentita, avrebbe potuto produrre gli originali dei certificati, consentendo alla commissione di ricorso di verificarli e di accertare l’autenticità delle traduzioni. Non è quindi escluso che l’esito del procedimento potesse essere diverso.

Prove tardive e potere discrezionale dell’EUIPO

L’EUIPO sosteneva che eventuali originali prodotti successivamente sarebbero stati tardivi. Il Tribunale replica che l’articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 attribuisce all’EUIPO un ampio margine di discrezionalità nel tener conto di fatti e prove tardivi, e che non esiste un principio generale che impedisca alla commissione di ricorso di considerarli.

Inoltre, l’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625 consente l’ammissione di prove prodotte per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso se, a prima vista, rilevanti per l’esito della causa e se non prodotte per tempo per valide ragioni, specie quando integrano prove già depositate o contestano valutazioni d’ufficio del primo grado. Nel caso concreto, gli originali avrebbero potuto essere valutati in questo quadro.

Inidoneità della comunicazione dell’8 marzo 2021 a sanare il difetto di contraddittorio

Il Tribunale esclude che la comunicazione standardizzata inviata dall’EUIPO l’8 marzo 2021 potesse valere come invito a prendere posizione sulle specifiche censure poi sollevate d’ufficio dalla commissione di ricorso. Essa non menzionava infatti la questione dell’assenza degli originali né i dubbi sulla traduzione.

Parimenti irrilevante è che, nella fase dinanzi alla divisione di opposizione, la ricorrente fosse già stata informata dell’obbligo di provare i diritti anteriori: la commissione di ricorso, nell’esercizio della propria competenza di riesame, aveva sollevato una questione nuova e decisiva, rispetto alla quale la ricorrente doveva essere nuovamente sentita.

Dispositivo

Il Tribunale accoglie il terzo motivo, ritiene assorbito il secondo motivo e annulla la decisione impugnata. Condanna inoltre l’EUIPO alle spese, in quanto parte soccombente.

Principi affermati

La sentenza riafferma che:

  • la commissione di ricorso EUIPO può esaminare d’ufficio la sussistenza dei presupposti probatori dell’opposizione, compresa la prova dei diritti anteriori e la conformità delle traduzioni;
  • tuttavia, quando fonda la decisione su una carenza probatoria non previamente sottoposta al contraddittorio, viola il diritto di essere ascoltato;
  • la parte interessata deve poter produrre, se del caso, anche prove nuove o integrative dinanzi alla commissione di ricorso, ove ne ricorrano i presupposti di rilevanza e giustificazione temporale.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell’unione europeaopposizione alla registrazionediritto di difesaprova dei diritti anterioriprocedimento amministrativo euipo

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