Tribunale, Sentenza T-346/22
Judgment of the General Court (Third Chamber) of 17 April 2024. — Föreningen Svenskt Landskapsskydd v European Commission. — Environment – Swedish Integrated National Energy and Climate Plan 2021-2030 – Request for internal review – Article 10(1) of Regulation (EC) No 1367/2006 – Rejection of the request – Application for annulment – Error of assessment – Action for failure to act – No invitation to act – Inadmissibility. — Case T-346/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto integralmente il ricorso dell’ONG svedese contro la Commissione relativo al NECP della Svezia 2021-2030. Ha confermato l’irricevibilità della richiesta di riesame interno perché non individuava con precisione l’atto amministrativo asseritamente omesso e ha escluso che la Commissione dovesse chiedere chiarimenti prima di rigettarla. Ha inoltre dichiarato inammissibile la domanda di accertamento di carenza, poiché non vi era un vero invito ad agire e la Commissione aveva comunque già preso posizione con il rigetto.
Impugnazione di un rigetto di richiesta di riesame interno ex regolamento Aarhus, relativa al NECP svedese 2021-2030, e inammissibilità della domanda di declaratoria di omissione per difetto di invito a provvedere e per avvenuta definizione di posizione della Commissione
La questione giuridica
Se la Commissione abbia correttamente dichiarato irricevibile la richiesta di riesame interno presentata dall’ONG ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1367/2006, come modificato, per non avere l’ONG individuato con precisione l’atto amministrativo non legislativo che la Commissione avrebbe omesso di adottare; se la Commissione fosse tenuta a chiedere chiarimenti prima del rigetto; e se fosse proponibile un’azione per carenza ex articolo 265 TFUE, in assenza di un valido invito ad agire e dopo la definizione di posizione della Commissione.
Principio di diritto
Il Tribunale ha affermato che, ai fini del riesame interno ex articolo 10 del regolamento n. 1367/2006, l’ONG richiedente deve identificare in modo preciso l’atto non legislativo con effetti giuridici ed esterni che l’istituzione avrebbe omesso di adottare; in mancanza, la richiesta è irricevibile. La Commissione non è tenuta a rimediare a tale omissione invitando il richiedente a precisare la domanda, poiché l’identificazione dell’atto omesso è un requisito procedurale essenziale legato anche al termine di otto settimane. Inoltre, un’azione per carenza ex articolo 265 TFUE è inammissibile se la precedente richiesta non contiene un valido invito ad agire e, comunque, se l’istituzione ha già definito la propria posizione con un atto espresso, anche di rigetto.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 265 TFUE
- Articolo 277 TFUE
- Regolamento (CE) n. 1367/2006
- Regolamento (UE) 2021/1767
- Regolamento (UE) 2018/1999
- Direttiva 2001/42/CE
- Direttiva 2009/28/CE
- Regolamento (UE) 2018/2001
- Convenzione di Aarhus
- Decisione 2005/370/CE
- Decisione V/9g
- Decisione VII/8f
- Articolo 10 del regolamento (CE) n. 1367/2006
- Articolo 2, paragrafo 1, lettere g) e h), del regolamento (CE) n. 1367/2006
- Articolo 11 del regolamento (CE) n. 1367/2006
- Articolo 12 del regolamento (CE) n. 1367/2006
- Articolo 9 del regolamento (UE) 2018/1999
- Articolo 10 del regolamento (UE) 2018/1999
- Articolo 34 del regolamento (UE) 2018/1999
- Articolo 3 e articolo 7 della Convenzione di Aarhus
- Articolo 6, paragrafi 3, 4 e 8, della Convenzione di Aarhus
- Articolo 3, paragrafo 2, e articolo 4 della direttiva 2001/42/CE
- Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 89, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Reiezione della richiesta di riesame interno sul NECP svedese 2021-2030
La pronuncia riguarda un ricorso diretto dinanzi al Tribunale contro la decisione della Commissione che aveva respinto come irricevibile una richiesta di internal review proposta da un’ONG ai sensi del regolamento Aarhus. Il contenzioso nasce nel quadro dell’attuazione della Convenzione di Aarhus e della disciplina UE sui piani nazionali energia e clima (NECP).
Fatti e procedimento principale
L’ONG ricorrente, Föreningen Svenskt Landskapsskydd, aveva chiesto alla Commissione il riesame interno di una presunta omissione dell’Unione, sostenendo che, in esecuzione della Decisione VII/8f del Meeting of the Parties della Convenzione di Aarhus, la Commissione dovesse adottare misure per garantire che il NECP svedese 2021-2030 fosse conforme alla Convenzione e, in particolare, richiedere alla Svezia una valutazione ambientale strategica ai sensi della direttiva 2001/42/CE. La Commissione, con lettera del 1 aprile 2022, ha respinto la richiesta come irricevibile perché l’ONG non aveva identificato con precisione l’atto amministrativo omesso, né il momento in cui esso avrebbe dovuto essere adottato.
Quadro normativo richiamato
Il Tribunale ricostruisce il sistema dell’Aarhus Convention, della sua attuazione nel diritto UE tramite il regolamento n. 1367/2006 e, per i NECP, del regolamento (UE) 2018/1999. Vengono richiamati in particolare:
- l’articolo 10 del regolamento n. 1367/2006, che consente alle ONG qualificate di presentare una richiesta motivata di riesame interno;
- l’articolo 2, paragrafo 1, lettere g) e h), dello stesso regolamento, che definisce rispettivamente l’atto amministrativo e l’omissione amministrativa;
- l’articolo 10 del regolamento 2018/1999, che impone la consultazione pubblica nella preparazione dei NECP;
- gli articoli 3 e 7, nonché l’articolo 6, paragrafi 3, 4 e 8, della Convenzione di Aarhus;
- la direttiva 2001/42/CE sulla valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente.
Ragionamento del Tribunale sulla ricevibilità del riesame interno
Il Tribunale osserva che il meccanismo di riesame interno richiede al richiedente di presentare motivi concreti e precisi idonei a mettere in dubbio la legittimità dell’atto o dell’omissione contestata. L’ONG deve quindi individuare già nella richiesta l’atto non legislativo con effetti giuridici ed esterni che l’istituzione avrebbe omesso di adottare. Nel caso di specie, il riferimento alla Decisione VII/8f non bastava a far comprendere alla Commissione che l’ONG le imputasse l’omissione specifica di imporre alla Svezia una valutazione ambientale strategica. La Decisione VII/8f, infatti, conteneva raccomandazioni generali e lasciava un margine di discrezionalità all’Unione quanto alle misure da adottare e ai tempi di attuazione; non imponeva un atto specifico e immediato nel senso preteso dalla ricorrente. Il Tribunale sottolinea inoltre che il termine di otto settimane per la richiesta di riesame decorre dalla data in cui l’atto omesso avrebbe dovuto essere adottato: ciò rende essenziale l’identificazione precisa dell’atto asseritamente mancato.
Obbligo di esame diligente e mancata richiesta di chiarimenti
La ricorrente aveva censurato la Commissione anche per non averle chiesto chiarimenti prima di dichiarare irricevibile la domanda. Il Tribunale respinge l’argomento: l’obbligo di esame diligente di cui all’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento n. 1367/2006 non può sanare la mancata individuazione del presupposto essenziale della richiesta. La Commissione non era tenuta a concedere un termine di regolarizzazione o a ricostruire d’ufficio il contenuto della domanda; l’incompletezza riguardava infatti un requisito procedurale essenziale, non un mero difetto formale.
Inammissibilità della domanda di carenza ex articolo 265 TFUE
Il Tribunale dichiara inammissibile anche la domanda subordinata per carenza. La richiesta di internal review non costituiva un valido invito a provvedere, perché non indicava in modo chiaro e preciso l’atto che la Commissione avrebbe dovuto adottare. In ogni caso, la Commissione aveva già definito la propria posizione con la decisione di rigetto del 1 aprile 2022; pertanto non poteva parlarsi di omissione ai sensi dell’articolo 265 TFUE. Il fatto che la ricorrente non condividesse tale posizione non trasforma un atto espresso in una carenza.
Questioni accessorie e domanda di illegittimità
Il Tribunale esclude anche la possibilità di esaminare come autonome domande di declaratoria alcune delle conclusioni formulate dall’ONG, chiarendo che, nell’ambito di un ricorso ex articolo 263 TFUE, la Corte può solo annullare l’atto impugnato e non rilasciare pronunce dichiarative. Le censure di illegittimità sollevate contro il regolamento 2018/1999 e contro il NECP svedese vengono comunque respinte come inammissibili, perché la decisione impugnata non costituisce un atto di esecuzione di tali atti generali e manca quindi il necessario collegamento diretto richiesto dall’articolo 277 TFUE.
Dispositivo e spese
Il Tribunale respinge il ricorso in toto. La ricorrente è condannata a sopportare le proprie spese e a rimborsare quelle della Commissione; Parlamento e Consiglio, intervenuti in sostegno della Commissione, sopportano le proprie spese.
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