Tribunale, Sentenza T-344/22
Judgment of the General Court (Third Chamber) of 17 April 2024. — Stichting Nationaal Kritisch Platform Windenergie v European Commission. — Environment – Netherlands Integrated National Energy and Climate Plan 2021-2030 – Request for internal review – Article 10(1) of Regulation (EC) No 1367/2006 – Rejection of the request – Application for annulment – Error of assessment – Action for failure to act – No invitation to act – Inadmissibility. — Case T-344/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto integralmente il ricorso dell’ONG contro la Commissione relativo al NECP olandese 2021-2030. Ha ritenuto legittimo il rigetto della richiesta di riesame interno perché l’istante non aveva individuato con sufficiente precisione l’atto amministrativo omesso né la specifica omissione contestata. Ha inoltre dichiarato irricevibile la domanda di carenza, poiché la richiesta del 13 dicembre 2021 non costituiva una valida messa in mora e, in ogni caso, la Commissione aveva già definito la propria posizione con la decisione impugnata.
Impugnazione del rigetto di una richiesta di riesame interno ex regolamento Aarhus e, in subordine, azione per carenza in materia di NECP olandese 2021-2030: inammissibilità del riesame e della carenza per mancata identificazione dell’atto omesso e per assenza di una valida messa in mora.
La questione giuridica
Se la Commissione abbia legittimamente dichiarato irricevibile la richiesta di riesame interno presentata dall’ONG ai sensi dell’articolo 10 del regolamento n. 1367/2006, come modificato, per mancata identificazione precisa dell’atto amministrativo omesso; se, in subordine, sussista una carenza della Commissione per non aver adottato misure atte a garantire la conformità del NECP dei Paesi Bassi alla Convenzione di Aarhus; e se siano ammissibili censure di illegittimità nei confronti del regolamento n. 2018/1999 e del NECP stesso nell’ambito del presente giudizio.
Principio di diritto
Il Tribunale ha stabilito che una richiesta di riesame interno ex articolo 10 del regolamento n. 1367/2006 è ammissibile solo se l’ONG identifica con precisione l’atto non legislativo, produttivo di effetti giuridici ed esterni, che l’istituzione avrebbe dovuto adottare o l’omissione contestata, così da consentire anche il controllo del termine di otto settimane; in difetto, la Commissione può dichiarare irricevibile la richiesta senza dover invitare l’istante a chiarirla. Inoltre, un’azione per carenza è irricevibile se la richiesta precedente non costituisce una valida messa in mora ai sensi dell’articolo 265 TFUE o se l’istituzione ha già preso posizione, sia pure in senso non gradito al ricorrente. Le censure di illegittimità ex articolo 277 TFUE sono inammissibili quando l’atto impugnato non costituisce misura di esecuzione dell’atto di portata generale contestato.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 265 TFUE
- Articolo 277 TFUE
- Articolo 10 del regolamento (CE) n. 1367/2006
- Articolo 2, paragrafo 1, lettere g) e h), del regolamento (CE) n. 1367/2006
- Articolo 11 del regolamento (CE) n. 1367/2006
- Articolo 12 del regolamento (CE) n. 1367/2006
- Regolamento (UE) 2021/1767
- Regolamento (UE) 2018/1999
- Articoli 9, 10, 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1999
- Direttiva 2001/42/CE
- Direttiva 2009/28/CE
- Direttiva (UE) 2018/2001
- Convenzione di Aarhus (articoli 3, 6, 7, 15)
Impugnazione del rigetto del riesame interno sul NECP olandese 2021-2030
Il Tribunale, Terza Sezione, ha esaminato un ricorso diretto proposto da una ONG ambientale contro la Commissione europea in materia di piano nazionale integrato energia e clima dei Paesi Bassi per il periodo 2021-2030. Il contenzioso ruotava attorno al rigetto di una richiesta di riesame interno presentata ai sensi del regolamento Aarhus e, in subordine, a una pretesa carenza della Commissione nel dare seguito alla medesima richiesta.
Fatti e procedimento amministrativo
La ricorrente aveva presentato il 13 dicembre 2021 una richiesta di riesame interno, sostenendo che l’Unione fosse venuta meno agli obblighi indicati nella decisione VII/8f del Meeting of the Parties della Convenzione di Aarhus, in relazione all’adozione dei NECP. La Commissione, con lettera del 1 aprile 2022, aveva respinto la richiesta come irricevibile, affermando che l’ONG non aveva identificato con precisione l’atto amministrativo omesso che l’istituzione avrebbe dovuto adottare ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006, come modificato.
Quadro normativo rilevante
Il Tribunale ricostruisce anzitutto il contesto della Convenzione di Aarhus, in particolare gli articoli 3, 6, 7 e 15, nonché il sistema UE di partecipazione del pubblico ai piani e programmi ambientali. Richiama inoltre il regolamento n. 1367/2006, come modificato dal regolamento 2021/1767, specie gli articoli 2, paragrafo 1, lettere g) e h), 10, 11 e 12. Quanto al merito sostanziale della vicenda, sono menzionati il regolamento 2018/1999 sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima, gli articoli 9, 10 e 34, paragrafo 2, nonché la direttiva 2001/42/CE sulla valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente.
Esame dell’ammissibilità delle diverse domande
Il Tribunale osserva che le conclusioni formulate dalla ricorrente erano strutturate in modo poco lineare e, in parte, sovrapposto. Le domande dirette a ottenere mere dichiarazioni di illegittimità del NECP o del regolamento 2018/1999 sono state ricondotte, in sostanza, a una censura di illegittimità ex articolo 277 TFUE, ma dichiarate inammissibili perché il provvedimento impugnato non costituiva una misura di esecuzione né del regolamento contestato né del NECP.
Per quanto riguarda le domande formulate a titolo principale ai sensi dell’articolo 263 TFUE, il Tribunale si concentra su due motivi effettivamente intelligibili: l’asserito errore di valutazione della richiesta di riesame interno e la presunta violazione dell’obbligo di esame diligente previsto dall’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento n. 1367/2006.
Ragionamento della Corte sul rigetto della richiesta di riesame interno
Secondo il Tribunale, il meccanismo del riesame interno richiede che il richiedente indichi in modo concreto e preciso i fatti e gli argomenti idonei a suscitare seri dubbi sulla legittimità dell’atto o dell’omissione contestati. Nel caso di omissione amministrativa, occorre identificare il non-legislative act con effetti giuridici ed esterni che l’istituzione avrebbe dovuto adottare. Questa identificazione è essenziale anche per verificare il rispetto del termine di otto settimane previsto dal regolamento.
Applicando tali criteri, il Tribunale constata che la richiesta del 13 dicembre 2021 si limitava a evocare in modo generico la non conformità dell’Unione alla decisione VII/8f, senza specificare quale atto la Commissione avrebbe dovuto adottare. In particolare, dalla decisione VII/8f non discendeva un obbligo immediato della Commissione di imporre ai Paesi Bassi una valutazione ambientale strategica ai sensi della direttiva 2001/42/CE. Di conseguenza, la Commissione ha correttamente dichiarato irricevibile la richiesta di riesame interno.
Obbligo di esame diligente e assenza di obbligo di chiarimento
Il Tribunale respinge anche la doglianza secondo cui la Commissione avrebbe dovuto invitare l’ONG a chiarire l’oggetto della richiesta prima di respingerla. L’obbligo di diligenza previsto dall’articolo 10, paragrafo 3, non consente infatti di sanare la mancata individuazione dell’atto omesso, che costituisce un requisito procedurale essenziale. L’istituzione non è tenuta a concedere un nuovo termine per regolarizzare una richiesta carente sotto questo profilo.
Inammissibilità dell’azione per carenza
Quanto alla domanda subordinata fondata sull’articolo 265 TFUE, il Tribunale rileva che la richiesta del 13 dicembre 2021 non costituiva una valida messa in mora, perché non identificava con sufficiente precisione l’atto richiesto alla Commissione. Inoltre, la Commissione aveva comunque definito la propria posizione con la decisione del 1 aprile 2022, respingendo la richiesta. Ai fini dell’articolo 265 TFUE, non rileva che la posizione assunta sia diversa da quella auspicata dal ricorrente: ciò esclude la carenza.
Esito e dispositivo
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. La ricorrente è condannata alle spese della Commissione, mentre Parlamento e Consiglio sopportano le proprie spese in qualità di intervenienti.
Principi affermati
La pronuncia ribadisce che:
- la richiesta di riesame interno deve individuare con precisione l’atto omesso o l’omissione contestata;
- la Commissione può dichiarare irricevibile una richiesta che non soddisfi tale requisito essenziale;
- un’azione per carenza richiede una messa in mora chiara e precisa, non soddisfatta da un atto generico;
- una dichiarazione di illegittimità ex articolo 277 TFUE non è ammissibile se manca un nesso diretto tra l’atto generale contestato e la decisione impugnata.
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