Tribunale, Sentenza T-345/22
Judgment of the General Court (Third Chamber) of 17 April 2024. — Stöttingfjällets Miljöskyddsförening v European Commission. — Environment – Swedish Integrated National Energy and Climate Plan 2021-2030 – Request for internal review – Article 10(1) of Regulation (EC) No 1367/2006 – Rejection of the request – Application for annulment – Error of assessment – Action for failure to act – No invitation to act – Inadmissibility. — Case T-345/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di un’associazione ambientalista contro la Commissione relativo al NECP svedese 2021-2030. Ha ritenuto irricevibile la richiesta di riesame interno perché non individuava con precisione l’omissione amministrativa contestata, e ha escluso che la Commissione fosse tenuta a chiedere chiarimenti o a imporre alla Svezia una valutazione ambientale strategica. Sono state inoltre dichiarate inammissibili le censure di illegittimità contro il regolamento n. 2018/1999 e la domanda di accertamento della carenza.
Ammissibilità e fondatezza di una richiesta di riesame interno e di un’azione per carenza della Commissione in materia di NECP svedese e partecipazione del pubblico ai sensi della normativa Aarhus
La questione giuridica
Se la Commissione avesse correttamente respinto come irricevibile la richiesta di riesame interno proposta dall’ONG ai sensi dell’articolo 10 del regolamento n. 1367/2006, in assenza dell’individuazione precisa dell’atto omesso; se le contestazioni sulla presunta illegittimità del regolamento n. 2018/1999 e del NECP potessero essere sollevate come eccezioni di illegittimità; e se sussistessero i presupposti di un’azione per carenza ai sensi dell’articolo 265 TFUE.
Principio di diritto
Il Tribunale ha affermato che, per proporre validamente una richiesta di riesame interno ai sensi dell’articolo 10 del regolamento n. 1367/2006, l’ONG deve indicare in modo preciso l’atto non legislativo, dotato di effetti giuridici esterni, che l’istituzione avrebbe omesso di adottare; in mancanza di tale individuazione la richiesta è irricevibile e la Commissione non è tenuta a sollecitare chiarimenti. Inoltre, un’azione per carenza è irricevibile quando l’istituzione ha già definito la propria posizione con un atto che respinge la richiesta, e le censure di illegittimità ex articolo 277 TFUE sono inammissibili se non esiste un nesso diretto tra l’atto impugnato e l’atto normativo contestato. La Commissione ha quindi legittimamente respinto la richiesta di riesame e il ricorso è stato integralmente respinto.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 265 TFUE
- Articolo 277 TFUE
- Regolamento (CE) n. 1367/2006
- Regolamento (UE) 2021/1767
- Regolamento (UE) 2018/1999
- Direttiva 2001/42/CE
- Direttiva 2009/28/CE
- Direttiva (UE) 2018/2001
- Decisione 2005/370/CE
- Convenzione di Aarhus
- Articolo 10 del regolamento n. 1367/2006
- Articolo 2, paragrafo 1, lettere g) e h), del regolamento n. 1367/2006
- Articolo 10 del regolamento n. 2018/1999
- Articolo 9 del regolamento n. 2018/1999
- Articolo 34 del regolamento n. 2018/1999
- Articolo 3 e articolo 4 della direttiva 2001/42/CE
Riesame interno sul NECP svedese e partecipazione del pubblico
La pronuncia concerne un ricorso di annullamento, proposto in via principale ai sensi dell’articolo 263 TFUE, e in subordine un’azione per carenza ai sensi dell’articolo 265 TFUE, contro la decisione della Commissione che ha respinto come irricevibile una richiesta di riesame interno presentata da un’ONG ambientalista. Il contenzioso nasce nel quadro della disciplina Aarhus e della governance dell’Unione dell’energia e del clima, con specifico riferimento al piano nazionale integrato energia e clima della Svezia per il periodo 2021-2030.
Fatti e svolgimento del procedimento
L’associazione ricorrente, Stöttingfjällets Miljöskyddsförening, aveva presentato il 13 dicembre 2021 una richiesta di riesame interno ai sensi dell’articolo 10 del regolamento n. 1367/2006, come modificato dal regolamento n. 2021/1767. Essa contestava una presunta omissione dell’Unione nel dare attuazione alla decisione VII/8f del Meeting of the Parties della Convenzione di Aarhus, chiedendo in sostanza che la Commissione adottasse misure per garantire che il NECP svedese fosse conforme alle regole sulla partecipazione del pubblico e, secondo la sua tesi, imponesse alla Svezia una valutazione ambientale strategica.
Con lettera del 1 aprile 2022, la Commissione ha respinto la richiesta come irricevibile, osservando che l’ONG non aveva individuato con sufficiente precisione l’omissione amministrativa contestata, né l’atto non legislativo che l’Unione avrebbe dovuto adottare e la data in cui avrebbe dovuto essere adottato. La ricorrente ha quindi adito il Tribunale chiedendo, in via principale, l’annullamento di tale decisione e, in via subordinata, una declaratoria di carenza.
Quadro normativo rilevante
Il Tribunale richiama anzitutto la Convenzione di Aarhus, in particolare gli articoli 3, 6, 7 e 15, nonché la decisione 2005/370/CE di approvazione della Convenzione a nome dell’Unione. Vengono poi esaminati il regolamento n. 1367/2006, che disciplina l’applicazione della Convenzione alle istituzioni e agli organi dell’Unione, e il regolamento n. 2021/1767, che ne ha modificato l’articolo 10 in tema di riesame interno.
Sul piano settoriale, il Tribunale richiama la direttiva 2001/42/CE sulla valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, la direttiva 2009/28/CE sulle energie rinnovabili, il regolamento n. 2018/1999 sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima e la direttiva (UE) 2018/2001, che ha rifuso la direttiva 2009/28/CE. In particolare, l’articolo 10 del regolamento n. 2018/1999 stabilisce un quadro specifico di consultazione pubblica per la preparazione dei NECP.
Esame delle censure di illegittimità
La ricorrente aveva formulato anche censure dirette a contestare la validità del regolamento n. 2018/1999 e del NECP svedese. Il Tribunale le interpreta come eccezioni di illegittimità ai sensi dell’articolo 277 TFUE, ma le dichiara inammissibili.
La ragione è che l’atto impugnato, cioè la decisione della Commissione sul riesame interno, non costituisce atto di esecuzione né del regolamento n. 2018/1999 né del NECP svedese. In assenza di un nesso giuridico diretto tra la decisione controversa e gli atti di portata generale contestati, l’eccezione di illegittimità non può essere utilmente sollevata.
Rigetto del ricorso principale di annullamento
Nel merito della decisione impugnata, il Tribunale esamina due motivi realmente intelligibili nell’atto introduttivo: l’asserito errore di valutazione della richiesta di riesame e la violazione dell’obbligo di esame diligente previsto dall’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento n. 1367/2006.
Quanto al primo profilo, il Tribunale osserva che la richiesta di riesame interno deve contenere una motivazione concreta e precisa e deve indicare l’atto non legislativo con effetti giuridici ed esterni che l’istituzione avrebbe omesso di adottare. La decisione VII/8f, richiamata dalla ricorrente, si limitava invece a sollecitare l’Unione ad adottare, entro determinati termini, misure legislative, regolamentari o pratiche e un piano d’azione, lasciandole un margine di discrezionalità. Essa non imponeva alla Commissione di adottare immediatamente uno specifico atto, e in particolare di ordinare alla Svezia una valutazione ambientale strategica ai sensi della direttiva 2001/42/CE.
Di conseguenza, la Commissione ha correttamente ritenuto che la richiesta fosse irricevibile perché non identificava l’omissione amministrativa contestata nei termini richiesti dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera h), del regolamento n. 1367/2006. Il Tribunale sottolinea inoltre che tale individuazione precisa è un requisito procedurale essenziale, anche perché consente di verificare il rispetto del termine di otto settimane per proporre il riesame.
Quanto al secondo profilo, il Tribunale afferma che la Commissione non aveva alcun obbligo di invitare l’ONG a precisare la sua richiesta prima di respingerla. L’onere di individuare correttamente l’atto omesso incombe infatti al richiedente, e non può essere sanato mediante un successivo chiarimento imposto dall’istituzione.
Rigetto dell’azione per carenza
Sulla domanda subordinata ex articolo 265 TFUE, il Tribunale rileva in primo luogo che la richiesta di riesame interno non costituiva un vero e proprio invito ad agire, poiché non indicava con sufficiente precisione l’atto che la Commissione avrebbe dovuto adottare. In ogni caso, la Commissione aveva già definito la propria posizione con la decisione di rigetto del 1 aprile 2022, prima della proposizione del ricorso.
Poiché l’articolo 265 TFUE sanziona la mancata definizione di una posizione o la mancata adozione di una decisione, e non l’adozione di una decisione diversa da quella auspicata dalla parte interessata, la domanda per carenza è stata dichiarata irricevibile.
Dispositivo e conseguenze sulle spese
Il Tribunale ha quindi respinto integralmente il ricorso. La ricorrente è stata condannata a sopportare le proprie spese e quelle della Commissione, mentre Parlamento europeo e Consiglio, intervenuti in sostegno della Commissione, sono stati condannati a sopportare le proprie spese.
Principi affermati
La sentenza conferma che il meccanismo di riesame interno del regolamento n. 1367/2006 richiede una contestazione puntuale dell’omissione amministrativa, con indicazione precisa dell’atto non legislativo omesso. Il giudice dell’Unione non può trasformare una richiesta generica in una domanda valida, né supplire alle carenze dell’istante.
La pronuncia ribadisce inoltre che:
- l’eccezione di illegittimità ex articolo 277 TFUE è ammissibile solo se l’atto contestato ha un nesso diretto con la decisione impugnata;
- l’azione per carenza è esclusa quando l’istituzione ha già risposto con un atto che definisce la propria posizione;
- la mera insoddisfazione del richiedente rispetto al contenuto della risposta non equivale a carenza ai sensi dell’articolo 265 TFUE.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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