Tribunale, Sentenza T-112/22
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 17 aprile 2024. — Ideella föreningen Svenska Bankföreningen med firma Svenska Bankföreningen, Näringsverksamhet e Länsförsäkringar Bank AB contro Commissione europea. — Aiuti di Stato – Normativa tributaria svedese – Tassa sul rischio sistemico degli enti creditizi – Decisione di non sollevare obiezioni – Selettività – Obiettivo della misura – Deroga al sistema di riferimento. — Causa T-112/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di un’associazione bancaria svedese e di una banca contro la decisione della Commissione che aveva ritenuto non costituire aiuto di Stato la tassa svedese sul rischio sistemico degli enti creditizi. La Corte ha escluso che vi fossero gravi difficoltà nella valutazione della selettività della misura, ritenendo coerenti con l’obiettivo della tassa sia la base imponibile fondata sui debiti sia la soglia di assoggettamento. È stato inoltre affermato che gli enti creditizi grandi e sistemicamente rilevanti non si trovano nella stessa situazione degli altri operatori finanziari o degli enti sotto soglia.
Aiuti di Stato: legittimità della decisione della Commissione che ha escluso la selettività della tassa svedese sul rischio sistemico degli enti creditizi, senza avviare l’indagine formale.
La questione giuridica
Se la Commissione, nella fase di esame preliminare ex articolo 108, paragrafo 3, TFUE e articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/1589, abbia erroneamente concluso che la tassa svedese sugli enti creditizi non presentasse carattere selettivo ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, e se ciò implicasse l’esistenza di gravi difficoltà tali da imporre l’apertura del procedimento di indagine formale.
Principio di diritto
Il Tribunale conferma che una misura fiscale nazionale può definire da sé il proprio sistema di riferimento quando costituisce un regime autonomo e chiaramente delimitato; in tale contesto, la Commissione non è tenuta ad avviare l’indagine formale se, sulla base degli elementi disponibili, non emergono dubbi oggettivi sulla qualificazione della misura come aiuto di Stato. Nel caso di specie, la tassa svedese sugli enti creditizi non era manifestamente discriminatoria: la base imponibile fondata sui debiti, la soglia di SEK 150 miliardi, la scelta dei soggetti passivi e il meccanismo di consolidamento erano coerenti con l’obiettivo di assoggettare i grandi enti creditizi, potenzialmente idonei a generare costi indiretti significativi in caso di crisi, senza che le ricorrenti dimostrassero l’esistenza di gravi difficoltà per la Commissione. Di conseguenza, la decisione di non sollevare obiezioni è stata ritenuta legittima e il ricorso è stato respinto.
Norme richiamate
- articolo 263 TFUE
- articolo 107, paragrafo 1, TFUE
- articolo 108, paragrafi 2 e 3, TFUE
- regolamento (UE) 2015/1589
- direttiva 2014/59/UE
- regolamento (UE) n. 806/2014
- regolamento (UE) n. 575/2013
- direttiva 2014/49/UE
Tassa svedese sul rischio sistemico degli enti creditizi
La pronuncia riguarda un ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE contro la decisione della Commissione che, in sede di controllo degli aiuti di Stato, ha dichiarato compatibile con l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE la tassa svedese sugli enti creditizi, ritenendo insussistente il requisito della selettività. Il Tribunale è stato chiamato a verificare se la Commissione avrebbe dovuto aprire il procedimento di indagine formale per la presenza di "gravi difficoltà" nella valutazione della misura notificata.
Fatti e procedimento
Il Regno di Svezia ha notificato alla Commissione un progetto di legge istitutivo di una tassa dovuta dagli enti creditizi, sostenendo che essa non integrasse un aiuto di Stato. La tassa colpisce i soggetti il cui livello di debito supera una soglia di SEK 150 miliardi, con aliquota dello 0,05% (0,06% per il 2023), e si applica anche in presenza di gruppi bancari, con regole di consolidamento specifiche. La Commissione ha adottato una decisione di non sollevare obiezioni ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/1589.
Parti e domande del ricorso
Le ricorrenti erano un’associazione bancaria svedese e una banca membro dell’associazione; la convenuta era la Commissione europea, sostenuta dal Regno di Svezia. Le ricorrenti sostenevano che la Commissione avesse dovuto avviare il procedimento formale perché l’esame della selettività presentava gravi difficoltà, lamentando in particolare che la tassa fosse costruita in modo discriminatorio nei confronti di alcuni enti creditizi e di altri operatori finanziari.
Quadro normativo e criteri applicati
Il Tribunale ricorda la distinzione tra fase preliminare ex articolo 108, paragrafo 3, TFUE e procedimento d’indagine formale ex articolo 108, paragrafo 2, TFUE. Richiama inoltre il regolamento (UE) 2015/1589 e la giurisprudenza sulla nozione di "gravi difficoltà" e sulla selettività fiscale: la Commissione deve individuare il sistema di riferimento, verificare se la misura vi deroghi e accertare se eventuali differenziazioni siano giustificate dalla natura o dalla struttura del sistema tributario.
Ragionamento del Tribunale: obiettivo della tassa
Il Tribunale accoglie la ricostruzione della Commissione e del legislatore svedese: la tassa mira a rafforzare le finanze pubbliche e a mantenere basso il debito pubblico per creare un margine di manovra in vista di future crisi finanziarie. Il presupposto è che i grandi enti creditizi, per dimensioni e importanza sistemica, possano generare in caso di fallimento o grave crisi costi indiretti significativi per la società e per l’economia nel suo complesso.
Base imponibile e soggetti passivi
Il Tribunale ritiene coerente con tale obiettivo la scelta di tassare in funzione del volume dei debiti, considerato un indicatore delle dimensioni e dell’impatto sistemico dell’ente. La circostanza che possano esistere indicatori teoricamente più precisi non è rilevante nel diritto degli aiuti di Stato, poiché non spetta al giudice dell’Unione sostituire la propria valutazione economica a quella del legislatore nazionale. Analogamente, è ritenuto legittimo concentrare il prelievo sui grandi enti creditizi, mentre altri operatori finanziari, soggetti a regimi prudenziali diversi e meno rigorosi, non sono considerati comparabili rispetto all’obiettivo della tassa.
Soglia di SEK 150 miliardi
La soglia non è stata considerata una deroga selettiva, ma un elemento di modulazione coerente con la ratio della tassa. Il Tribunale osserva che gli Stati membri conservano un ampio margine di discrezionalità nella definizione delle caratteristiche del tributo, incluse base imponibile, soglia e aliquota, purché la struttura scelta non sia manifestamente incoerente con l’obiettivo perseguito. Le ricorrenti non hanno dimostrato che la soglia di SEK 150 miliardi fosse arbitraria o manifestamente inadeguata, né hanno indicato un livello alternativo più idoneo.
Meccanismo di consolidamento infragruppo
Il Tribunale esclude anche che il trattamento dei debiti infragruppo e delle succursali comporti una discriminazione manifestamente incoerente. Le succursali non hanno personalità giuridica distinta rispetto alla società madre, per cui i loro debiti possono correttamente essere imputati all’ente creditizio svedese. Le ricorrenti non hanno inoltre dimostrato una vera asimmetria tra succursali estere di banche svedesi e succursali svedesi di banche estere tale da rivelare una selettività vietata.
Assenza di deroga al sistema di riferimento
Dopo aver respinto gli argomenti delle ricorrenti sugli elementi costitutivi del tributo, il Tribunale conclude che non è emersa alcuna deroga selettiva rispetto al sistema di riferimento individuato dalla Commissione. Gli enti sotto soglia e gli altri operatori finanziari non sono stati dimostrati in una situazione di fatto e di diritto comparabile a quella dei grandi enti creditizi soggetti alla tassa, tenuto conto dell’obiettivo specifico della misura.
Decisione e spese
Il ricorso è stato integralmente respinto. Le ricorrenti sono state condannate a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione, mentre il Regno di Svezia, interveniente, ha sopportato le proprie spese. La sentenza conferma, in materia di fiscalità selettiva, l’ampio margine riconosciuto agli Stati membri nella definizione della struttura del tributo quando la misura persegua un obiettivo coerente e non manifestamente discriminatorio.
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